Multe auto, tutte queste possono essere annullate subito

Simone Micocci

8 Maggio 2025 - 15:36

Ecco tutte le multe auto che puoi annullare subito: gli errori che rendono nulli i verbali e il ricorso veloce.

Multe auto, tutte queste possono essere annullate subito

Non pagare le multe auto non è affatto conveniente, a meno che ci sia la possibilità di presentare un ricorso e ottenerne l’annullamento (o farne valere la nullità, che non è esattamente lo stesso).

Ovviamente, il conducente può contestare la multa se non ha commesso l’infrazione contestata. Il verbale è nullo, tuttavia, anche quando manca delle informazioni necessarie o le riporta in maniera errata.

Proprio i dati fondamentali della multa, inoltre, permettono anche di dimostrare più facilmente che la violazione non è stata commessa (per esempio se viene contestata una velocità ammessa nel tratto stradale indicato nel verbale).

A tal proposito, ecco tutti i casi in cui le multe possono essere annullate.

Multe che possono essere annullate subito

Una multa nulla o annullabile può essere contestata sempre ricorrendo al Giudice di pace (entro 30 giorni) o al Prefetto (entro 60 giorni).

Quando sono presenti dei vizi di forma, quindi informazioni errate o mancanti, è però utile tentare anche il ricorso in autotutela. Con questa modalità ci si rivolge direttamente all’ente accertatore con una raccomandata a/r o pec.

In caso di multe illegittime in maniera evidente è una modalità molto conveniente, perché permette di ottenere subito una soluzione e soprattutto con costi ridotti. Prima di vedere i casi in cui questa modalità è consigliabile, tuttavia, è bene ricordare che in attesa di risposta dall’ente continuano a decorrere i termini per il ricorso. Chi non ottiene risposta entro 30 o 60 giorni (a seconda della modalità scelta) deve quindi affrettarsi ad agire per non perdere la possibilità di ricorso.

Indicazione del luogo

La multa deve indicare il luogo dove è stata commessa l’infrazione in maniera precisa e univoca.

Il verbale che omette questa indicazione non permette al cittadino di difendersi adeguatamente e pertanto è nullo. La legge non prescrive una dicitura specifica per questo elemento della multa, quindi è necessario valutare se l’indicazione nel verbale consente di localizzare senza dubbio il luogo della violazione. Per questo motivo la multa può essere valida anche se non contiene il numero civico, se ci sono altri elementi che permettono di identificare il luogo. A tal proposito, anche un semplice punto di riferimento come un incrocio o un locale commerciale può ovviare alla mancanza di un numero civico.

Per esempio, nel divieto di sosta per il veicolo parcheggiato indebitamente nel posto numerato per disabili (e contrassegnato dal proprio numero identificativo) non è necessario fornire troppe indicazioni di luogo.

Bisogna inoltre tenere conto della rilevanza della posizione rispetto all’infrazione contestata: per un divieto di sosta è fondamentale, per il transito non autorizzato in Ztl è superflua. La multa è nulla anche quando l’indicazione geografica è incompatibile con la violazione, per esempio l’assenza di aree di sosta a pagamento nella via indicata. Se l’indirizzo è completo, ma errato, la multa potrebbe essere comunque valida. Dipende dalla gravità dell’errore e dalla facilità con cui può essere rilevato.

Data e ora

Così come le indicazioni di luogo, il verbale di una multa stradale deve contenere anche data e ora dell’infrazione. Senza questi elementi la multa è nulla, così come quando sono mancanti, a meno che non si tratti di un errore minimo e ininfluente.

È importante che il conducente possa individuare con precisione il momento in cui è accusato di aver commesso la violazione, soprattutto se rilevante per il tipo di infrazione (come la sosta prolungata oltre il disco orario), ma non è necessaria una precisione da cronometro.

Dati del conducente e del veicolo

La multa è nulla anche se il veicolo o il conducente vengono identificati in maniera errata o non sono affatto identificabili.

Anche in questo caso l’errore deve essere tale da impedire del tutto l’identificazione corretta. L’esempio più classico è quello dei dati del conducente solo parzialmente errati, per esempio nella data di nascita o in qualche lettera di nome e cognome, con il codice fiscale corretto.

In questa ipotesi, la multa è valida. Lo stesso vale per gli elementi del veicolo, a meno che non sia errata la tipologia (viene indicata una moto anziché un’auto e così via) o la targa.

Infrazione commessa e sanzione

La multa deve descrivere la violazione contestata, anche senza il riferimento alla norma ma permettendo al conducente di comprendere quale condotta gli viene addebitata.

Il verbale che non contiene un’esposizione dei fatti, per quanto sintetica, non può essere ritenuto valido, nemmeno se la norma è intuibile dall’importo della sanzione o altre circostanze. Non è però necessario che la descrizione sia ricca di dettagli, per esempio è sufficiente indicare che il veicolo era parcheggiato in divieto di sosta nel “luogo X” o che è stato sorpreso superare i “limiti di velocità di Y chilometri”. Nelle contestazioni differite, rilevate con telecamere o autovelox, è inoltre importante che i dispositivi siano correttamente funzionanti e regolamentati.

Possibilità di ricorso e sconto del 30%

La multa stradale deve informare al cittadino sulla possibilità di presentare ricorso, non risultando altrimenti valida. Se viene omessa l’indicazione corretta dell’autorità competente o delle tempistiche da rispettare il conducente può quindi presentare ricorso anche “fuori termine”. Il verbale deve inoltre comunicare la possibilità di pagare la multa in percentuale ridotta del 30% entro 5 giorni dalla notifica. L’importo della sanzione, ovviamente, deve essere indicato con precisione.

Tempistiche

La multa è nulla anche quando non viene notificata entro 90 giorni dalla violazione stradale, indipendentemente dalla modalità di contestazione e dal tipo di infrazione.

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# Multe

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