Multa strisce blu senza pagare il parcheggio: importi e quando contestare

Antonella Ciaccia

10 Maggio 2022 - 11:52

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Cosa si rischia se si parcheggia sulle strisce blu senza pagare il ticket? Vediamo in quali casi è possibile fare ricorso e non pagare la sanzione.

Multa strisce blu senza pagare il parcheggio: importi e quando contestare

Come sono regolamentate le aree di parcheggio a pagamento? In Italia le strisce blu delimitano gli spazi dove è possibile parcheggiare la propria automobile dopo aver pagato un apposito ticket a discapito di quelli delimitati dalle strisce bianche, dove la sosta è gratuita e al massimo soggetta a limiti di tempo.

Visto l’aumento a dismisura di parcheggi a pagamento si è reso sempre più difficile trovare una zona di sosta gratuita in città; negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi in cui gli automobilisti per diverse ragioni hanno ricevuto una multa per la sosta in queste aree e che hanno deciso di proporre ricorso richiedendo l’annullamento del verbale di contravvenzione con conseguente cancellazione della multa.

Il tema delle multe per sosta sulle strisce blu è però piuttosto complesso proprio perché possono essere elevate per ragioni diverse: parchimetro non funzionante, strisce blu poco visibili, mancanza dell’esposizione del ticket o per il mancato pagamento.

Ma in quali casi è possibile ottenere l’annullamento di una multa per sosta sulle strisce blu? In questa guida daremo qualche consiglio per chi, incappato nella sanzione pecuniaria, voglia presentare ricorso.

Strisce blu, cosa dice il Codice della strada

La sosta a strisce blu è regolamentata dalle autorità comunali, nel rispetto delle direttive imposte dal Codice della Strada. Per poter parcheggiare in queste aree come sappiamo è necessario pagare la tariffa prevista dal Comune, operazione eseguibile in diverse modalità: tramite i parcometri, tramite i tagliandi “gratta e sosta” oppure tramite le App per smartphone.

L’articolo 7 del Codice della Strada. Riconosce ai Comuni italiani il diritto di istituire, in determinate aree della città o del paese di riferimento, ”zone di parcheggio a pagamento” delimitate dalle strisce blu.

Al comma 8 dello stesso articolo, si stabilisce anche che:

“Qualora il Comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”.

Quindi come vediamo il Codice è altrettanto chiaro su un punto: che le zone di parcheggio a pagamento possano essere istituite purché nelle vicinanze vi sia un’adeguata disponibilità di aree di parcheggio gratuite, contraddistinte dalle strisce bianche. La circolare n. 1712, datata 30 marzo 2012, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato tale assioma.

Ma come succede spesso, per ogni norma esistono delle eccezioni: le strisce blu, infatti, possono essere consentite anche in assenza di parcheggi gratuiti dinanzi, o nelle vicinanze, di quelli a pagamento nel caso ci si trovi in presenza di un’area pedonale, di una zona a traffico limitato (Ztl) o, infine, in zone di particolare rilevanza ai sensi urbanistici.

Riassumendo, si potranno creare aree di sosta a pagamento senza la vicinanza dei parcheggi gratuiti in caso di:

  • area pedonale;
  • zona a traffico limitato;
  • zone di particolare rilevanza urbanistica.

Ora, in forza di questo articolo del Codice della Strada, numerosi automobilisti, multati per mancato pagamento del ticket del parcheggio, decidono di proporre ricorso richiedendo l’annullamento del verbale di contravvenzione con conseguente cancellazione della multa. Vediamo in quali casi sarà possibile ottenere un esito positivo.

Mancano parcheggi gratuiti nelle vicinanze: è possibile fare ricorso?

Si certo, ma ci sono delle eccezioni. Come abbiamo visto non solo l’articolo 7, comma 8 del Codice della Strada ma anche la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.18575 del 3 settembre 2014 ribadisce che la multa sulle strisce blu è illegittima se nella zona non ci sono parcheggi con righe bianche, quindi a disco orario o gratuiti.

Quindi la multa è nulla se non ci sono aree di sosta gratuita vicino a quelle a pagamento ma ricordiamo che non è possibile fare ricorso se il parcheggio a pagamento si trova in zone a traffico limitato, aree pedonali e o di rilevanza urbanistica.

In caso di ricorso inoltre sarà necessario allegare una mappa e delle foto della zona.

Il parchimetro è rotto, posso fare ricorso?

Può capitare anche che il parchimetro, posto nelle adiacenze al parcheggio a pagamento ove è stata lasciata l’auto, sia guasto e, pertanto, non consenta la stampa del ticket da esporre sul parabrezza.

In questo caso sarà bene tenere presente che l’automobilista non è automaticamente esonerato dal pagamento della sosta.
Egli è tenuto a verificare se, nelle adiacenze si trovi un altro parchimetro funzionante o se sia possibile acquistare i talloncini presso gli esercizi commerciali autorizzati.

Se si vuol fare ricorso, sarebbe bene allegare fotografie del parchimetro non funzionante in modo da avere la prova dell’impossibilità di utilizzo dello stesso. E anche quelle di un ulteriore parchimetro più vicino che non sia anch’esso in grado di stampare il ticket. Oppure si dovrà portare un testimone in udienza o una dichiarazione dello stesso se si ricorre al Prefetto.

In qualsiasi caso, per presentare il ricorso non dovranno trascorrere più di 30 giorni dalla data della notifica del verbale (per il Giudice di pace) e di 60 giorni se proposto davanti al Prefetto.

Strisce blu cancellate: dobbiamo pagare il parcheggio?

Le strisce blu sono invisibili, perché sbiadite dal tempo, dall’usura o dagli agenti atmosferici. Cosa succede se si parcheggia in queste aree di sosta?

Purtroppo per noi automobilisti distratti non ci sono scuse: è sufficiente il cartello verticale per documentare che l’area di sosta è a pagamento. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2417/2018, pronunciandosi in materia di multe per divieto di sosta, ha affermato che:

È sufficiente che vi sia la visibilità di un sol tipo di segnaletica (verticale o orizzontale) anche in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i detti tipi di segnaletica

In questa sentenza la Corte ha ribadito un orientamento già espresso in diverse occasioni, e in particolare con la sentenza n. 339/2012 nella quale ha affermato che se sul luogo dell’infrazione esiste la segnaletica verticale, la scarsa visibilità di quella orizzontale è irrilevante. Insomma, se le strisce blu sono cancellate o sbiadite comunque si dovrà pagare il parcheggio in presenza di segnaletica verticale.

Questo perché nel nostro ordinamento la segnaletica verticale è da ritenere prevalente rispetto a quella orizzontale, come previsto dall’art. 38, comma 2, del Codice della Strada.

Segnaliamo comunque, che il cartello deve essere ben visibile e posto a inizio marciapiede. L’eventuale interruzione della strada con una intersezione richiede la ripetizione del cartello.

Importo della sanzione per mancata esposizione del ticket

Chi viene trovato a sostare sulle strisce blu senza esporre ticket o “gratta e sosta” o abbonamento viene sanzionato secondo l’articolo 157, comma 6, secondo periodo, del C.d.S.

L’importo della multa è di 41 euro ma sarà possibile beneficiare di uno sconto del 30% pagando l’importo entro 5 giorni dalla notifica. Con la riduzione si pagano «soltanto» 28,70 euro.

Da quando decorrono i 5 giorni? Dal giorno in cui il verbale è stato notificato a casa dal postino.

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