Multa di 2.500 euro se questa parte della tua auto non è ben visibile, cosa ha detto la Cassazione

Ilena D’Errico

18 Febbraio 2023 - 18:40

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La Cassazione ha confermato una multa da 2.500 euro per la proprietaria di un’auto, il cui veicolo non aveva una delle parti che devono essere ben visibili. Ecco di cosa si tratta.

Multa di 2.500 euro se questa parte della tua auto non è ben visibile, cosa ha detto la Cassazione

Il Codice della strada impone che alcune parti dell’auto siano sempre visibili, altrimenti si rischiano multe anche piuttosto pesanti. Difatti la Cassazione ha confermato una multa da ben 2.500 euro per un’automobilista, il cui veicolo era mancante di una parte essenziale, e pertanto ovviamente impossibile da rendere visibile. Si è trattato, in particolare, della targhetta di identificazione del costruttore che era del tutto assente nel mezzo. La proprietaria del mezzo ha tentato, ma soltanto invano, di opporsi alla multa ricevuta, finché la Cassazione non ha definitivamente confermato la sanzione. Ecco perché e cosa prevede il Codice della strada.

Multa di 2.500 euro se il veicolo non ha la targhetta di identificazione, il Codice della strada

L’articolo 74 del Codice della strada prevede che la targhetta di identificazione del costruttore debba essere apposta in punti ben visibili del veicolo e non soggetti a sostituzione durante l’uso. Nel caso preso in esame, la proprietaria del veicolo ha presentato ricorso, dichiarando che la contestazione avvenuta secondo l’articolo 74 del Codice della strada in realtà non rispecchiasse questo articolo. Oltretutto, secondo la ricostruzione della ricorrente, pare che il figlio stesse guidando il veicolo su sua richiesta per portarlo alla Polizia. Il mezzo era stato appena acquistato, motivo per cui la donna ha considerato come non avesse avuto tempo per accorgersi della mancanza della targhetta.

In ogni caso tutte queste motivazioni non sono state ritenute valide dalla Corte di cassazione, che con la sentenza n. 4311/2023 ha confermato una multa da 2.500 euro alla proprietaria. Dalle motivazioni della sentenza citata si evince innanzitutto che non vi è stata alcuna interpretazione errata dell’articolo 74 del Codice della strada. La proprietaria del mezzo aveva infatti eccepito che questo articolo riguardasse esclusivamente la contraffazione, l’alterazione, la sostituzione e l’asportazione della targhetta. In realtà, la Cassazione ha precisato che l’articolo 74 impone l’utilizzo della targhetta, da parte di veicoli, ciclomotori e moto veicoli, la quale deve essere posta in punti:

  • Visibili.
  • Che non necessitano sostituzione.

Questa normativa è infatti essenziale per consentire l’identificazione dei mezzi di trasporto, attraverso il numero di riconoscimento registrato nei documenti della Motorizzazione civile. Nel caso in questione la targhetta era completamente assente, perciò la Corte di cassazione ha rilevato che ciò non potesse in alcun modo rivelarsi un’attenuante. Al contrario, la proprietaria avrebbe dovuto verificare la presenza degli elementi costitutivi e impedire la circolazione del mezzo prima della regolarizzazione.

Targhetta di identificazione obbligatoria, come deve essere per non rischiare multe

La targhetta di identificazione viene applicata sul veicolo su iniziativa del costruttore e la sua posizione, a scanso di ogni dubbio, può essere controllata direttamente sul libretto d’uso e manutenzione. Può essere applicata sotto forma di una placca rettangolare di metallo fissata con dei rivetti, oppure con un’etichetta adesiva. Quest’ultima, tuttavia, deve mettere in evidenza qualsiasi tentativo di manomissione e autodistruggersi in caso di rimozione. Oltretutto, come si evince dal Regolamento Ue n. 19/2011, la targhetta per essere a norma deve presentare determinate caratteristiche, nel dettaglio deve contenere nell’ordine indicato:

  • Nome del costruttore.
  • Numero di omologazione del veicolo.
  • Numero di identificazione del veicolo, quindi Vin o numero del telaio.
  • Massima massa ammissibile tecnicamente a pieno carico.
  • Massa massima tecnicamente ammissibile dal veicolo combinato.
  • Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse, da quello anteriore a quello posteriore.

Questi dati devono essere impressi in modo ben leggibile sulla targhetta, in particolare con caratteri di almeno 4 mm stampati in modo indelebile sulla targhetta. Per questa ragione, la maggior parte delle targhette in uso è realizzata con delle incisioni. I produttori, comunque, sono liberi di aggiungere altre informazioni importanti ma facoltative, come:

  • Il codice motore.
  • Il modello in codice dell’auto.
  • Il coefficiente K per i motori diesel.

In caso di difformità o, come nel caso preso in esame, assenza della targhetta, si può richiedere un duplicato al produttore, che provvede anche in caso di smarrimento e furto (anche se in questi ultimi due casi bisogna denunciare l’avvenimento presso le Forze dell’ordine). Ovviamente è possibile anche rivolgersi direttamente presso il venditore, ma soltanto se i difetti o l’assenza della targhetta non sono sopraggiunti all’acquisto. In ogni caso, secondo la recente interpretazione della Cassazione, non è possibile far circolare il mezzo prima di aver ottenuto il duplicato apposito.

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