Ci sarà tempo fino al prossimo 29 gennaio per presentare il modello Redditi 2025
Entro il prossimo 31 ottobre 2025 deve essere presentato il Modello Redditi 2025, relativo al periodo d’imposta 2024. Superata tale data, è ancora possibile presentare la dichiarazione entro i 90 giorni successivi, ossia entro il 29 gennaio 2026, con l’applicazione di sanzioni ridotte.
Oltre tale termine, la dichiarazione si considera omessa, con conseguenti sanzioni più elevate.
Vediamo in che modo il contribuente può rimediare a un’eventuale dichiarazione dei redditi tardiva.
Analizzeremo anche il caso in cui la dichiarazione viene presentata nei termini ma è viziata dall’omessa indicazione di un reddito o dall’indicazione in misura inferiore rispetto a quella effettiva.
Il modello Redditi. Le scadenze
Le modalità e le scadenze di presentazione del Modello Redditi 2025, relativo al periodo d’imposta 2024, variano a seconda della tipologia di contribuente (vedi art.2 del DPR 322/1998):
- Persone fisiche (PF): la dichiarazione può essere presentata tramite un ufficio delle Poste Italiane S.p.A. tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, oppure in via telematica tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2025 (solo telematiche per le partite iva).
- Società di persone e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR: la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2025.
- Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare: la dichiarazione può essere inviata in via telematica a partire dal 15 aprile 2025 e fino al 31 ottobre 2025.
- Soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare: la dichiarazione deve essere presentata in via telematica entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Ad esempio, per un esercizio dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, il termine ultimo sarà il 31 aprile 2026.
Queste scadenze costituiscono i termini ordinari; il superamento di tali date comporta l’applicazione di sanzioni che possono essere ridotte se si ricorre al ravvedimento operoso nei termini previsti dalla normativa vigente.
Il modello Reddit e la dichiarazione tardiva
Si parla di dichiarazione tardiva quando il Modello Redditi viene presentato entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria. In questo caso, la sanzione può essere ridotta grazie al ravvedimento operoso, come previsto dall’art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997.
Nello specifico sarà necessario versare la sanzione pari a 25 euro così individuata: sanzione da 250 euro ex art. 1, comma 1 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, ridotta a 1/10 sulla base delle previsioni di cui alla lett. c, art. 13, D.Lgs. n. 472/1997).
Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la dichiarazione viene regolarizzata prima dell’avvio di accertamenti, accessi, ispezioni o verifiche fiscali. La tempestività nella presentazione riduce significativamente l’onere sanzionatorio.
Attenzione, sarà necessario versare anche la sanzione per omesso versamento delle imposte, se effettivamente dovute, ridotta secondo le misure dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento (circolare n. 42/E/2016).
Ammessa anche la chance di ravvedimento frazionato.
La dichiarazione omessa
La dichiarazione omessa si verifica quando il contribuente non presenta la dichiarazione nei termini ordinari sopra analizzati.
Rispetto al modello Redditi 2025, sarà considerata omessa la dichiarazione presentata dopo il 29 gennaio 2026.
Le sanzioni previste dalla normativa sono le seguenti:
- Omessa presentazione della dichiarazione: si applica una sanzione pari al 120% delle imposte dovute, con un minimo di € 250.
- Se non sono dovute imposte: la sanzione varia tra € 250 e € 1.000, e può essere raddoppiata per i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
- Omessa presentazione ossia invio al Fisco entro i termini dell’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: sanzione del 75%. Se non sono dovute imposte, si applicano le regole dei periodi precedenti, inclusi gli aumenti per chi è obbligato alla tenuta delle scritture contabili.
Un discorso molto importante va fatto rispetto agli omessi versamenti legati ad una dichiarazione omessa.
Nello specifico, come da risposta n°450/2023, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la sanzione fissa dovuta laddove non sono dovute imposte trova applicazione solo se queste sono state versate entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria per la presentazione della dichiarazione dei redditi; in caso contrario, ossia versamento post 90 gg (post il 29 gennaio 2025 per quest’anno), troverà applicazione la sanzione proporzionale.
La dichiarazione infedele
Diverso è il caso della dichiarazione infedele.
Siamo nella situazione in cui, il contribuente omette di indicare un reddito o lo fa in misura inferiore; ciò ha comportato molto probabilmente il versamento di un’imposta inferiore a quella dovuta.
Per questo si parla di infedeltà dichiarativa.
Ipotesi | Termine presentazione | Violazione da sanare | Sanzione/i da versare - ravvedibili | |||
1 | Modello Redditi entro 90 giorni dal termine ordinario | Omesso versamento delle imposte se dovute / Errori relativi al contenuto e alla documentazione (violazione formale, art. 8 D.Lgs. n. 471/1997 - nessuna infedeltà dichiarativa) | 25%, 12,5%, 0,83% / Sanzione di €250 ridotta in ravvedimento a 1/9, ossia €27,78 | |||
2 | Modello Redditi post 90 giorni dal termine ordinario | Dichiarazione infedele (art. 1, comma 2 e seg., D.Lgs. n. 471/1997) / Omesso versamento assorbito dalla sanzione per infedeltà / Irregolarità dichiarazione applica art. 8 D.Lgs. n. 471/1997 | 50% della maggiore imposta evasa con dichiarazione integrativa nei termini dell’accertamento / Riduzione ravvedimento 1/7 se presentata prima della ricezione dello schema di atto ex art. 6-bis L. n. 212/2000 | |||
2a | Dichiarazione integrativa anche oltre i 90 giorni dalla scadenza | Errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale | Sanzione per omesso versamento di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 |
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