A pochissimi giorni dalla scadenza del 15 settembre ancora dubbi in materia di modello 770/2016: possibile il doppio invio? Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Ormai a pochissimi giorni dal 15 settembre 2016, data di scadenza prorogata del modello 770/2016, appare opportuno approfondire il caso della possibilità a disposizione dei contribuenti e dei rispettivi consulenti di effettuare un duplice invio del Modello 770/2016: uno relativo alla comunicazione delle ritenute fiscali derivanti dai rapporti di lavoro dipendente; l’altro concernente le ritenute per i redditi corrisposti nel 2015 a titolo di lavoro autonomo, occasionale e di provvigione.
Le nuove istruzioni, infatti, presentano la novità del possibile invio doppio, dipendenti - autonomi, del modello 770/2016, solo nel caso in cui siano state trasmesse le relative certificazioni uniche 2016 e non siano stato fatte compensazioni tra i diversi redditi oggetto di certificazione.
Ecco nel dettagli i chiarimenti attinenti all’invio doppio del modello 770/2016
Modello 770/2016: possibile il doppio invio?
Il Fisco permette ormai da molti anni la possibilità di trasmettere il Modello 770 in due parti separate:
- la parte inviata dal consulente del lavoro, che ha elaborato per l’anno fiscale trascorso le buste paga, volta quindi a riepilogare le ritenute da lavoro dipendente trattenute in qualità di sostituto d’imposta dal datore di lavoro;
- la parte inviata dal consulente che si è occupato dei versamenti delle ritenute d’acconto per l’anno d’imposta 2015, trattenute su compensi corrisposti a titolo di lavoro autonomo, occasionale e provvigioni.
Con opportuni accorgimenti, il doppio invio, ha il fine di permettere ai due eventuali professionisti che si sono occupati di elaborare le buste paga da un lato e gli altri compensi dall’altro di non riversare nella “propria” dichiarazione dei sostituti predisposta per conto del contribuente, pena possibili sbagli di compilazione, i dati dell’altro consulente.
Nel dettaglio pratico della compilazione del modello 770/2016, il consulente del lavoro compilerà la parte sottostante del frontespizio barrando la casella “Dipendente” che attesta l’intenzione di inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, specificando nell’apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro autonomo.
D’altro canto l’altro consulente barrerà la casella “Autonomo” esprimendo quindi l’intenzione di inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro autonomo e provvigioni e specificando nell’apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro dipendente.
Modello 770/2016: le novità previste
Sono previste però delle novità nel modello 770/2016 a partire da quest’anno.
Per l’anno d’imposta 2015, infatti, l’invio separato delle due partizioni del Modello 770/2016 è subordinato ad alcune condizione previste dalle apposite istruzioni ministeriali, è possibil infatti inviare il modello 770/2016 secondo la modalità del “doppio invio” a patto che:
- siano state trasmesse entro lo scorso 7 marzo 2016 sia Certificazioni lavoro dipendente ed assimilati, sia Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.
Di conseguenza, i sostituti d’imposta possono suddividere il Modello 770/2016 inviando, oltre al frontespizio, i prospetti ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati separatamente dai prospetti ST, SV, SX, ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sempreché risultino soddisfatte entrambe le condizioni sopra descritte.
Tuttavia sono presenti delle discrepanze all’interno delle stesse istruzioni ministeriali, se infatti nella premessa recitano cosi:
“Che siano state trasmesse entro il 7 marzo 2016 sia le certificazioni lavoro dipendente ed assimilati sia certificazioni lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi”.
Al paragrafo 5.4 non si fa menzione di quanto detto nella precedente premessa:
“Che debbano essere trasmesse sia certificazioni lavoro dipendente ed assimilati, sia certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”.
Sarebbe quindi importante in questo caso, che l’Agenzia delle entrate si esprimesse con chiarimenti definitivi, se infatti la versione del paragrafo 5.4 appare più plausibile, quella della premessa risulta sicuramente più restrittiva, poiché quest’ultima non considera la facoltà concessa al contribuente di poter presentare tardivamente la CU 2016 e quindi oltre il 7 marzo e comunque entro 60 giorni dopo tale termine.
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