Modello 730/2017: ecco chi deve fare la dichiarazione dei redditi e quali sono i casi di esonero.
Modello 730/2017: chi deve fare la dichiarazione dei redditi? Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi dei contribuenti titolari di reddito da lavoro dipendente e di pensione ma sono diversi i casi di esonero dall’obbligo di invio.
Prima di capire chi deve fare il 730 e quali sono invece i casi di esonero ricordiamo che, anche qualora non fosse previsto l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, è importante compilare ed inviare il modello 730/2017 qualora fosse possibile portare in detrazione spese sostenute nel 2016.
I vantaggi per chi fa la dichiarazione dei redditi sono molteplici se si pensa che tra le spese detraibili rientrano buona parte delle spese mediche e sanitarie, l’acquisto di farmaci e le spese scolastiche, per le quali è possibile richiedere un rimborso d’imposta presentando il modello 730/2017.
Come abbiamo già affermato tuttavia non tutti sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate è specificato chi deve fare il 730 e quali sono invece i soggetti esonerati.
Di seguito tutte le informazioni utili per chiarire quali sono i soggetti obbligati a presentare il modello 730/2017 e quali sono i casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi.
Modello 730/2017: chi deve presentarlo? Tutti i casi di esonero
Il modello 730/2017 è la dichiarazione dei redditi che devono utilizzare lavoratori dipendenti e pensionati. Deve fare il 730 ogni soggetto obbligato a versare le imposte sul reddito percepito nel corso del 2016 e che non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili.
Prima di fare il 730 è utile capire quali sono i casi in cui è previsto l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi con il modello Unico - Redditi PF 2017, obbligatorio per i contribuenti titolari di partita Iva.
Non tutti i contribuenti, tuttavia, sono obbligati a fare la dichiarazione dei redditi. Nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sono elencate tutte le situazioni in cui presentare il modello 730 non è obbligatorio.
Non si tratta soltanto dei titolari di reddito minimo, esente dalla tassazione Irpef, o di redditi non imponibili. Di seguito tutti i casi di esonero dalla presentazione del modello 730/2017.
Modello 730/2017: ecco quali sono i casi di esonero
Non deve fare il 730 chi ha percepito nel corso del 2016 redditi per i quali è addebitata un’imposta che non superi i 10,33 euro. L’esonero dalla dichiarazione dei redditi riguarda soltanto i contribuenti che, nella situazione sopra evidenziata, non sia obbligato alla tenuta delle scritture contabili.
Chi deve fare il 730 e quali sono i casi di esonero? L’esenzione della presentazione della dichiarazione dei redditi 2017 riguarda i contribuenti che nel corso del 2016 hanno percepito:
- redditi da abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, se il fabbricato non è situato nello stesso Comune dell’abitazione principale;
- redditi da lavoro dipendente o pensione;
- redditi da lavoro dipendente o pensione e redditi da abitazione principale e relative pertinenze e altri fabbricati non locati se non situati nello stesso Comune dell’abitazione principale;
- redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto
Non deve fare il 730 chi, nelle situazioni sopra elencate:
- risulti aver percepito nel 2016 redditi da un unico sostituto d’imposta, qualora abbia effettuato le ritenute d’acconto;
- risulti aver percepito redditi da più sostituti d’imposta ma certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
- non risultino dovute addizionali regionali e comunali;
- risultino effettivamente spettanti le detrazioni per coniuge e familiari a carico.
Non è obbligato a fare la dichiarazione dei redditi e presentare il modello 730/2017 il lavoratore dipendente o pensionato titolare di:
- redditi esenti, come pensione di invalidità Inail, borse di studio, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento, pensioni sociali, ecc;
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca), come interessi su BOT o altri titoli di debito pubblico;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, come interessi sui conti correnti bancari o postali;
- redditi derivanti da lavori socialmente utili.
Modello 730/2017: casi di esonero con limiti di importo
Oltre ai casi sopra analizzati, sono previsti ulteriori esoneri dalla presentazione del modello 730/2017, determinati in questo caso sulla base di specifici limiti di reddito conseguiti nel corso del 2016.
Non deve fare il modello 730 il contribuente titolare dei seguenti redditi e nei seguenti limiti:
- reddito da terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze) entro il limite di 500 euro;
- reddito da lavoro dipendente o assimilato e altre tipologie di reddito nel limite di 8.000 euro per un periodo non inferiore a 365 giorni all’anno;
- reddito da pensione e altre tipologie di reddito entro il limite di 7.750 euro all’anno per un periodo non inferiore a 365 giorni;
- reddito da pensione, terreni, abitazione principale e pertinenze inferiore a 7.750 euro (pensione) e 185,99 (terreni)
- reddito da pensione e altre tipologie di reddito entro il limite di 8.000 euro per contribuenti di età pari o superiore a 75 anni per un periodo non inferiore a 365 giorni.
Anche in questo caso vale la regole sopra evidenziata: deve fare il 730 chi ha usufruito di detrazioni per coniuge e familiari a carico ma non ne ha diritto e chi deve versare le addizionali Irpef regionali e comunali.
Esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi nel caso in cui il contribuente risulti titolare di:
- redditi da assegno periodico corrisposto dal coniuge più altre tipologie di reddito (escluso l’assegno di mantenimento dei figli) entro il limite di 7.750 euro;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro entro il limite di 4.800 euro;
- compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche entro il limite di 28.158,28 euro.
Modello 730/2017 e bonus Renzi
L’obbligo di presentare il modello 730/2017 vale per tutti i contribuenti che si trovino nella condizione di dover restituire il bonus Renzi, ovvero il bonus Irpef di 80 euro che è erogato mensilmente in busta paga ai lavoratori dipendenti.
Deve fare il 730 chi si accorge, alla fine dell’anno, di dover restituire il bonus Renzi e pertanto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi non si applica mai nelle seguenti situazioni:
- contribuenti che si trovano al di sopra della soglia dei 26.000 euro annui lordi;
- contribuenti incapienti in no tax area, cioè con reddito annuo inferiore a 8.174 euro annui.
Per maggiori dettagli leggi anche -> Restituzione bonus Renzi 80 euro: chi deve restituirlo e perché. Guida per il contribuente
Modello 730/2017: ecco chi deve utilizzarlo per la dichiarazione dei redditi
Il modello 730/2017 è la dichiarazione dei redditi che devono presentare i lavoratori dipendenti e pensionati.
Qualora non si rientri in nessuno dei casi di esonero precedentemente elencati, la scadenza per l’invio del modello 730 è prevista per il 7 luglio in caso di invio tramite intermediario e per il 24 luglio in caso di trasmissione del modello 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Ai fini di rispettare l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi 2017 si ricorda che devono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
– al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2017;
– a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2017 e si
conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio; - personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2016 al mese di giugno dell’anno 2017;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2017 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.
Per tutti i dettagli e per le istruzioni sulla compilazione e l’invio del modello 730/2017 si invita a leggere la guida completa e aggiornata.
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