Mobbing condominiale nei confronti dei dipendenti: che cos’è e quando ricorre

Claudio Garau

19 Dicembre 2022 - 13:29

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Solitamente inteso come fenomeno connesso agli uffici ed agli ambienti lavorativi aziendali, il mobbing in realtà può aversi anche in ambito condominiale. In quali casi? Scopriamolo insieme

Mobbing condominiale nei confronti dei dipendenti: che cos’è e quando ricorre

Abbiamo già più volte affrontato il tema del mobbing, un fenomeno oggi purtroppo diffuso in non pochi ambienti di lavoro. Ed a riprova di ciò vi sono gli ultimi dati che emergono da un’indagine svolta su iniziativa del centro studi Aidp, l’associazione italiana per la direzione del personale: a seguito dell’intervista a varie centinaia di dirigenti delle risorse umane e del personale sparsi in tutta Italia, è infatti risultato che per oltre il 43% degli intervistati gli eventi di mobbing sono tutt’altro che sporadici e - ben nel 65% dei casi - questi atti persecutori si compiono in presenza di altre persone o dipendenti. Le vittime sono soprattutto donne e giovani lavoratori in azienda.

Insomma risultati che debbono far riflettere e che conducono a porre l’attenzione nuovamente sulle molestie e vessazioni che possono aversi sul luogo di lavoro. Nel corso di questo articolo vedremo però il mobbing da un differente punto di vista, considerato che le espressioni pratiche del fenomeno possono esservi anche al di fuori degli uffici e dei contesti tipicamente aziendali.

In particolare, dopo aver ricordato brevemente che cosa si intende con il termine ’mobbing’ e quando un comportamento ne è espressione, indicheremo che cos’è il mobbing condominiale nei confronti dei singoli condòmini oppure dei dipendenti perché - ebbene sì - esiste anche questa particolare manifestazione del fenomeno. Facciamo chiarezza.

Mobbing: che cos’è in breve

Il termine deriva dall’inglese “to mob”, ovvero assalire con violenza, e - in campo lavorativo - definisce tutte quelle condotte, ripetute ed aggressive, messe in atto contro un dipendente da parte del datore di lavoro, dei superiori o dei colleghi. Il mobbing può essere inteso come comportamento mirato a creare
terrore psicologico sul luogo di lavoro in uno o più lavoratori, che si troveranno così in una situazione di conflittualità sistematica e persistente, e a rischio emarginazione o esclusione dall’ufficio.

Oltre allo stress nella vittima generato dal fenomeno, il mobbing è talvolta alla base di disturbi psico-fisici, quali ad esempio angoscia e crisi di panico, per i quali si rivelano necessarie le cure mediche.

Il mobbing può essere compiuto:

  • in via diretta dal datore di lavoro, e si tratta di bossing o mobbing verticale discendente;
  • dai colleghi, ovvero il mobbing orizzontale;
  • sia dal datore che dai colleghi, ed è il caso del mobbing misto;
  • dai sottoposti verso il superiore - cd. mobbing verticale ascendente.

Come accennato, il mobbing consiste in una varietà di condotte aggressive che si ripetono in un certo periodo di tempo. Fra queste possiamo annoverare ad esempio l’assegnazione di eccessivi carichi di lavoro, le ingiurie, il demansionamento o il trasferimento illegittimo.

Per sua natura il mobbing mira non soltanto a danneggiare la vittima, ma anche e soprattutto ad indurla a dimettersi, a seguito della condizione di forte disagio, isolamento e mortificazione in cui si trova.

Attenzione però, contro il mobbing ci si può tutelare grazie alla legge. Infatti, la protezione da ogni forma di mobbing è inclusa nell’art.2087 del Codice Civile, disposizione che obbliga il datore di lavoro ad assicurare un ambiente di lavoro sicuro, sorvegliando sulle condotte dei superiori e di tutto il personale. Senza dimenticare che, come ricordato più volte dalla giurisprudenza, il mobbing integra il reato di atti persecutori, contro cui il legislatore ha previsto un’opportuna tutela.

Mobbing condominiale: cos’è e quando ricorre. Il caso delle molestie ad un condòmino

Non solo nell’ambiente tipico dell’ufficio, il mobbing può manifestarsi anche al di fuori. Ci riferiamo al mobbing condominiale, ovvero alle situazioni pratiche in cui si hanno vessazioni e atteggiamenti persecutori su singoli condòmini oppure alla condotta analogamente offensiva messa in atto ai danni del dipendente nel condominio - e ci riferiamo dunque ai caseggiati più grandi.

Solitamente in condominio il mobbing si riferisce alle prime circostanze cui abbiamo accennato, ovvero quello che di fatto integra un vero e proprio stalking contro uno dei condòmini, allo scopo di rendergli la vita impossibile e condurlo ad abbandonare l’abitazione per andare a vivere altrove.

In casi come questo, il mobbing condominiale si concretizza in tutte quelle condotte persecutorie e ripetute, mirate a disturbare la vittima e a arrecare in quest’ultima uno stato di disagio e profondo turbamento. Pensiamo ai casi dei rumori notturni, degli schiamazzi, oppure ai dispetti come anche agli insulti e ai veri e propri danneggiamenti.

Mobbing contro il singolo condòmino: come tutelarsi?

Come è ben noto, vivere pacificamente in un condominio non è così facile e nelle situazioni più spiacevoli, ci si può imbattere in casi di mobbing condominiale - a causa della convivenza forzata tra persone, di fatto, molto diverse tra loro. Tuttavia proprietari ed inquilini possono tutelarsi contro questo comportamento che, non lo dimentichiamo, rappresenta un illecito penale, ovvero un reato.

Lo hanno chiarito i giudici: il mobbing condominiale è reato perché integra gli estremi dello stalking, e dunque del reato che compie chi, con ripetute minacce o molestie, produce un grave stato d’ansia e turbamento nella vittima, un timore per la sua incolumità fisica o per quella dei familiari o, ancora, una modifica delle sue abitudini di vita. Si tratti di casi in cui non di rado la vittima ha bisogno del sostegno psicologico di uno specialista ed è costretta, per curarsi a causa della patologia emersa, ad assentarsi dal luogo di lavoro.

In queste circostanze, il vicino perseguitato potrà comunque tutelarsi grazie ad uno strumento ben noto quale è la querela. In particolare, la vittima può sporgerla entro sei mesi dall’ultimo atto di stalking o mobbing condominiale - d’altronde ricorrono gli estremi del reato di atti persecutori. Non solo. Nell’ambito del processo penale la vittima potrà altresì costituirsi parte civile per domandare - ed ottenere - anche il risarcimento dei danni.

Mobbing condominiale contro il dipendente dello stabile: quale tutela?

Sono due le possibile espressioni del mobbing condominiale, e la seconda è rappresentata dagli accennati abusi e persecuzioni dei singoli condòmini non nei confronti di un altro condòmino - inquilino o proprietario - ma verso il dipendente in servizio presso il caseggiato. Il riferimento va ovviamente al chi svolge mansioni di addetto alla portineria oppure a chi si occupa della cura del verde, ovvero il giardiniere.

Presenti solitamente nei caseggiati più grandi e popolati, anche questi lavoratori possono essere vittima di comportamenti che integrano il mobbing condominiale, e ci riferiamo a quei casi in cui i singoli condòmini oppure l’amministratore attuano gesti mirati a spingerli ad interrompere l’esperienza di lavoro, per le forti pressioni esercitate e gli abusi perpetrati.

Ecco allora che anche in questo specifico caso, mobbing e condominio si combinano tra loro e, a differenza della situazione vista poco sopra, non sempre in dette circostanze è possibile ottenere agevolmente il risarcimento danni. I giudici hanno affrontato vari casi pratici di questo tipo e hanno lasciato intendere che, nella prassi, dare la prova che si tratti di mobbing (condominiale) non è semplice a causa della frammentazione del condominio-datore di lavoro in una pluralità di singoli datori di lavoro, rappresentati dai vari condòmini, i quali si relazionano con il portiere o il giardiniere anche attraverso l’amministratore.

Insomma, una situazione spesso ingarbugliata e nella quale trovare il bandolo della matassa non è semplice: ecco perché in ipotesi di mobbing condominiale, è meno arduo conseguire il risarcimento danni laddove la condotta vessatoria sia posta in essere da pochi proprietari del fabbricato - e sono i casi degli edifici con poche appartamenti - oppure dal solo amministratore, la cui condotta vessatoria ed intimidatoria sia provata in giudizio.

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