Minimale Inps, cos’è e perché è così importante?

Paolo Ballanti

15 Gennaio 2024 - 17:06

Il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali deve rispettare determinate procedure di calcolo come l’applicazione di un minimale contributivo al di sotto del quale non è consentito andare

Minimale Inps, cos’è e perché è così importante?

Le prestazioni previdenziali ed assistenziali garantite dall’Inps vengono finanziate grazie al versamento (da parte dell’azienda con modello F24) dei contributi a carico dello stesso datore di lavoro e del dipendente. In quest’ultimo caso, in particolare, le somme vengono trattenute in busta paga salvo poi essere liquidate all’Istituto dal datore di lavoro con F24.

Il calcolo dei contributi avviene applicando un’apposita aliquota percentuale alla retribuzione del lavoratore (cosiddetta «retribuzione imponibile ai fini previdenziali»).

Tuttavia, con l’obiettivo di garantire un adeguato accredito contributivo (si pensi al fatto che dalle somme versate all’Inps dipende l’accesso e la misura della futura pensione) la normativa impone una determinata soglia minima su cui applicare l’aliquota contributiva, al di sotto della quale non è possibile scendere. Si parla in questo caso di «minimale Inps» o «minimale contributivo».

Analizziamo la questione in dettaglio.

Cos’è il minimale Inps?

Il minimale rappresenta il valore minimo giornaliero od orario sul quale calcolare i contributi Inps a carico azienda e dipendente, qualora la retribuzione effettiva del lavoratore risulti inferiore allo stesso minimale.

Come precisato dall’Inps con la Circolare 1° febbraio 2023 numero 11 per la generalità «dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge»

Infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, Decreto - legge 9 ottobre 1989 numero 338 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 1989 numero 389) la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi «di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo».

In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi «si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione» (Circolare Inps 1° febbraio 2023 numero 11).

Pluralità di contratti collettivi

Con una norma di interpretazione autentica (articolo 2, comma 25, Legge 28 dicembre 1995, numero 549) il legislatore ha precisato che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali «è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria».

Il minimale di legge

Come poc’anzi descritto, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve tener conto anche dei minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge.

Non a caso, il reddito da assoggettare a contribuzione, compreso il minimale contrattuale di cui al citato articolo 1, comma 1, del D.L. numero 338/1989, dev’essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del Decreto - legge 12 settembre 1983 numero 463 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, numero 638), come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. numero 338/1989, non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

In applicazione delle previsioni di cui al predetto articolo 7 del D.L. n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per i diversi settori produttivi, rivalutazioni annualmente in base all’aumento dell’indice medio del costo della vita, devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto articolo 7, comma 1, se inferiori al medesimo.

Il minimale 2023

Considerato che, nell’anno 2022, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’Istat, è stata pari all’8,1%, nelle tabelle A e B di cui alla Circolare Inps numero 11/2023 sono stati riportati i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2023.

I limiti in parola devono essere ragguagliati a 53,95 euro (corrispondenti al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore al 1° gennaio 2023 e corrispondente a 567,94 euro) se di importo inferiore.

Lavoratori part-time

Con riguardo ai lavoratori a tempo parziale il minimale è espresso in valori orari ed è ottenuto rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero. Il risultato dell’operazione dev’essere poi diviso per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal Ccnl applicato per i dipendenti a tempo pieno:

Minimale orario part-time = (minimale giornaliero * giornate lavorative settimanali) / orario lavorativo settimanale a tempo pieno.

Ipotizziamo che l’orario settimanale per i lavoratori a tempo pieno sia pari a 40 ore, mentre le giornate si attestano a 6. Ecco di seguito il calcolo del minimale orario 2023:

53,95 * 6 / 40 = 8,09 euro.

Come determinare l’imponibile ai fini previdenziali?

Per ottenere l’imponibile su cui calcolare i contributi è necessario mettere a confronto due elementi:

  • I valori dell’imponibile contributivo derivante dalla retribuzione effettivamente corrisposta;
  • Il minimale calcolato sui giorni lavorati.

Se quindi la retribuzione effettiva risulta inferiore al minimale i contributi devono essere calcolati su quest’ultimo valore.

Pertanto:

  • Se la retribuzione effettiva è superiore al minimale i contributi si calcolano considerando la retribuzione effettiva;
  • Se la retribuzione effettiva è inferiore al minimale è su quest’ultima somma che si applica l’aliquota percentuale.

Perché è importante il minimale Inps?

Il datore di lavoro che calcola i contributi previdenziali ed assistenziali prendendo a riferimento un minimale non corretto causa innanzitutto un danno al dipendente interessato, in termini di accesso e misura della pensione.

Inoltre dalla quantificazione del minimale dipende il versamento dei contributi all’Inps. Sotto questo aspetto l’azienda può trovarsi esposta all’apparato sanzionatorio previsto dalla normativa in caso di omesso o incompleto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

La stessa presenza di irregolarità contributive, derivanti dal calcolo inesatto del minimale Inps, può rappresentare una causa ostativa al rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con evidenti e non trascurabili ricadute negative sull’attività economico - produttiva del datore di lavoro.

In definitiva, grazie alle circostanze citate, si comprende l’importanza della corretta quantificazione del minimale Inps.