Minaccia del vicino: come difendersi?

Ilena D’Errico

11 Dicembre 2022 - 16:51

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Per difendersi legalmente dalla minaccia del vicino di casa, presentando una querela e avviando una causa civile per il risarcimento, bisogna capire qual è la colpa.

Minaccia del vicino: come difendersi?

La minaccia del vicino di casa può rientrare in differenti fattispecie che attengono al campo civile, che consente di ottenere un risarcimento, e a quello penale a cui può seguire una condanna. Per capire come difendersi è importante individuare precisamente la condotta della persona che minaccia e le conseguenze sul vicino di casa.

Si tratta in genere di un comportamento piuttosto grave, in quanto è aggravato dalla necessaria vicinanza fisica. La prima cosa da fare per difendersi è quella di recarsi presso le forze dell’ordine oppure contattarle se sussiste preoccupazione per la propria incolumità. Nella maggior parte dei casi, poi, è possibile avviare una causa civile con l’ausilio di un avvocato per ottenere il risarcimento danni, se spetta.

Il reato di minaccia

L’articolo 612 del Codice penale individua proprio il reato di minaccia, che si configura quando un soggetto intimorisce qualcuno, promettendo di arrecargli un danno ingiusto. La minaccia può essere punita, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro o con la reclusione fino a un anno se sussistono aggravanti per cui il reato è procedibile d’ufficio.

Questo significa che per far cessare le minacce del vicino di casa è possibile presentare una querela presso le forze dell’ordine, spiegando con precisione i fatti. In tal proposito, è sufficiente come prova la dichiarazione della vittima, purché non siano presenti elementi oggettivi contrari.

Nonostante appaia come un meccanismo piuttosto semplice, bisogna anche considerare che il timore generato da una minaccia non è un fatto indiscutibile. Per questa ragione la legge individua i seguenti criteri:

  • La minaccia deve essere seria, dunque non ironica o scherzosa.
  • Il fatto deve essere possibile nella pratica.
  • La minaccia deve incutere timore in una persona media, quindi avere un minimo di credibilità, anche a seconda del soggetto.
  • La minaccia deve riguardare un fatto ingiusto, non rientra ad esempio la minaccia di far causa legale a qualcuno.
  • Il fatto minacciato deve dipendere direttamente dalle azioni della persona.
  • La minaccia può essere espressa esplicitamente a parole o anche attraverso gesti inequivocabili.

Se ne sussistono le condizioni, quindi, è possibile presentare una querela per richiedere che le minacce finiscano e talvolta anche l’allontanamento del vicino di casa.

Lo stalking condominiale

Le normative riguardo al reato di stalking, articolo 612 bis del Codice penale, attengono molto spesso anche alla condotta dei vicini di casa. A causa della vicinanza fisica a cui entrambi i soggetti non possono sottrarsi, infatti, è molto facile che le minacce siano continue e insistenti. Lo stalking condominiale rientra tra gli atti persecutori e può essere punito con la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi, purché ne sussistano le prerogative:

  • Un grave e continuo stato di ansia e timore.
  • La paura per la propria incolumità o quella dei propri familiari.
  • La modifica delle abitudini della vittima.

Per esempio, si può quindi parlare di stalking condominiale quando le minacce del vicino sono frequenti, tali da costringere la vittima a cambiare gli orari in cui esce di casa per evitare di imbattersi in problemi. Secondo la Cassazione, peraltro, fanno parte dello stalking condominiali anche comportamenti differenti ma unificati dalla finalità.

Dopo aver sporto querela, la persona offesa può avvalorare la propria testimonianza con il racconto dei testimoni o la registrazione delle telecamere di sicurezza. In questo senso è bene non tralasciare alcun dettaglio perché anche un semplice atto di disturbo, come parcheggiare davanti al garage del vicino, può rientrare nella normativa se ha carattere abituale.

Minacce del vicino e violenza privata

Il caso del vicino che parcheggia davanti al garage, così come molti altri, può riguardare anche il reato di violenza privata. Quest’ultima viene definita dall’articolo 610 del Codice penale come la costrizione ottenuta tramite violenza o minaccia.

Evidentemente si tratta di un reato piuttosto connesso alle minacce, purché queste ultime siano volte alla modifica del comportamento del vicino, obbligato a fare o non fare qualcosa oppure a sopportarlo.

Questo reato, che può essere punito con la reclusione fino a 4 anni, deve riguardare un fatto specifico e determinato. La minaccia volta a impedire al vicino di utilizzare l’ascensore condominiale ad esempio rientra. Al contrario, quando le minacce sono generali non si può procedere in questo senso.

Minacce con offese: l’ingiuria

Infine, l’ultima casistica che molto spesso è connessa alle minacce è l’ingiuria, che costituisce un illecito civile. Questo significa che non è possibile agire con una querela, ma bisogna citare il colpevole a giudizio per ottenere il risarcimento. Questa possibilità è presente, comunque, anche nei processi penali, quando la vittima ha la facoltà di costituirsi parte civile per ottenere la riparazione del danno.

L’ingiuria riguarda le offese che ledono l’onore e la reputazione, che frequentemente accompagnano le liti concitate e anche le minacce. Si tratta di un illecito che può essere aggravato da alcune circostanze rilevanti, come la presenza di molte persone.

Queste ultime, peraltro, possono fornire la propria testimonianza durante la causa civile. In ogni caso, il procedimento contro l’ingiuria deve essere attivato in modo indipendente rispetto alla presenza di reati.

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