“Mi sono rovinato per una firma di garanzia”? La Corte Costituzionale ti tutela se il credito della banca è concesso abusivamente

Vincenzo Imperatore

1 Febbraio 2023 - 07:45

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Molti non sanno che un giudice potrebbe liberare il fideiussore da tutte le sue obbligazioni indirette.

“Mi sono rovinato per una firma di garanzia”? La Corte Costituzionale ti tutela se il credito della banca è concesso abusivamente

“Mi sono rovinato per una firma”. Quante volte ho ascoltato questa frase da parte di soggetti che avevano rilasciato a favore di una banca una garanzia personale (fideiussione) per i finanziamenti che l’Istituto di credito aveva concesso all’impresa di un loro parente o affine. Se l’impresa non meritava quel finanziamento e la banca lo ha ugualmente concesso, il garante non può perdere la propria casa se poi l’azienda non riesce a rimborsare il prestito. Molti, la maggior parte, non sanno infatti che un giudice, in qualche tribunale, potrebbe ritenere nulla quella garanzia e liberare il fideiussore da tutte le sue obbligazioni indirette. Nel nostro paese, soprattutto al Sud, ancora oggi l’erogazione del credito da parte del sistema bancario nei confronti delle piccole imprese si basa prevalentemente sul valore delle garanzie rilasciate da terzi fideiussori piuttosto che sulla capacità di rimborso del debitore principale, cioè l’impresa.

In altri termini: la banca concede per la prima volta, o continua a concedere, incautamente credito in favore dell’imprenditore che versa in stato di insolvenza o comunque di crisi conclamata. In particolare, l’art 1956 cod. civ. dispone che se il creditore (la banca), in assenza di una inequivoca autorizzazione del fideiussore, ha concesso un finanziamento al terzo (impresa), pur sapendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, il fideiussore è liberato dalla propria obbligazione. Quindi la concessione abusiva del credito tradisce proprio il comportamento vizioso dell’istituto bancario che continua a prestare soldi e a mantenere in vita artificialmente l’impresa della quale però è mutata la solvibilità anche nell’ipotesi in cui sia a conoscenza del peggioramento e/o della conclamata crisi della situazione finanziaria del garantito, debitore principale. [...]

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