Bollo 16 euro: quando si usa?

Redazione

1 Giugno 2022 - 15:50

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Quando si applica la marca da bollo da 16 euro? E quali sono i soggetti esonerati? Tutte le risposte nella nostra guida

Bollo 16 euro: quando si usa?

Il 26 giugno 2013 è entrata in vigore la legge 71/13 di conversione del dl 43/2013, che ha comportato l’aumento della marca da bollo da 14,62 a 16 euro.

Il provvedimento, varato dal governo Letta per finanziare le spese di ricostruzione delle zone abruzzesi devastate dal terremoto dell’Aquila del 2009, ha aperto una serie di domande. Prima fra tutte: quando si usa e si applica la marca da bollo da 16 euro?

Ecco la guida completa su quando viene utilizzata o meno la marca da bollo da 16 euro, su quali documenti e se può essere rimborsata.

Cos’è la marca da bollo?

La marca da bollo è un’imposta che i contribuenti devono applicare in determinate situazioni. Può essere da 2 o da 16 euro e dev’essere applicata, in linea generale:

  • a fatture o ricevute fiscali di importo non soggetto a Iva superiore a 77,47 euro;
  • ai conti correnti bancari e postali;
  • alle cambiali;
  • ai contratti di locazione;
  • ai documenti societari.

A seconda del valore, la marca da bollo dev’essere applicata su differenti tipi di documenti. Se la marca da bollo da 2 euro è obbligatoria solo in alcuni casi e solo per alcuni tipi di contribuenti (per esempio in caso di fatture elettroniche o tradizionali non soggette a Iva, con importo superiore a 77,47 euro), l’imposta di bollo da 16 euro prevede altri tipi di applicazioni.

Bollo 16 euro: quando si applica?

Secondo quanto stabilito dalla legge, la marca da bollo da 16 euro deve essere applicata in caso di:

  • scritture private contenenti convenzioni anche unilaterali che regolino rapporti giuridici;
  • atti rogati o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale;
  • istanze, memorie, ricorsi, dirette agli organi dell’amministrazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali che consentono di ottenere rilasci di certificati, ovvero provvedimenti amministrativi.

Bollo 16 euro: quando non si applica? Casi e soggetti esenti

La marca da bollo da 16 euro non è dovuta se:

  • l’importo indicato sul documento è inferiore a 77,47 euro;
  • si tratta di quote associative e contributi liberali/donazioni ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive (dpr 26 ottobre 1972, n. 642);
  • l’importo è assoggettato all’Iva;
  • il documento è già assoggettato a imposta di bollo o esente per legge.

La marca da bollo da 16 euro non è dovuta, inoltre, dai seguenti soggetti esclusi:

  • onlus iscritte all’apposita Anagrafe presso l’Agenzia delle Entrate;
  • associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del Volontariato (l. 266/91);
  • federazioni sportive e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

L’imposta di bollo può essere rimborsata?

Può capitare di accorgersi di aver applicato la marca da bollo in maniera errata su un documento. Da qui, la domanda se essa può o non può essere rimborsata.

La risposta è negativa: l’articolo 37 del dpr 642/1972 (principale riferimento normativo sulla marca da bollo) prevede l’esclusione del rimborso delle marche da bollo.

Tuttavia, se il contribuente detiene ancora delle vecchie marche da bollo può utilizzarle anche dopo la variazione (ad esempio l’ultimo aumento del 2013); ciò a patto che l’imposta totale sia quella dovuta sul documento considerato.

Ad esempio se un documento è soggetto a marche da bollo da 32 euro si possono utilizzare ancora le vecchie marche da 14,62 ed 1,81 fino al raggiungimento dell’importo dovuto.

Cosa succede se non si applica la marca da bollo?

In caso di non rispetto dell’obbligo dell’applicazione della marca da bollo da 16 euro o da 2 euro quando dovuta, si incorre in sanzioni amministrative pecuniarie, regolate dall’articolo 23 del dpr 633/1972 (decreto Iva).

La sanzione è d’importo pari a una a 5 volte l’imposta evasa e si applica per ogni singola fattura irregolare. Da ricordare che: l’applicazione della marca da bollo è a carico di chi emette la fattura, ma per legge la responsabilità della mancata applicazione e - quindi - del mancato pagamento dell’imposta, è sia del consumatore che dell’emittente fattura.

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