Mafia, cos’è il concorso esterno e perché Nordio vuole cambiarlo

Ilena D’Errico

16/07/2023

16/07/2023 - 15:04

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Il ministro Nordio vuole cambiare la disciplina del concorso esterno in associazione mafiosa, ecco perché e di cosa si tratta.

Mafia, cos’è il concorso esterno e perché Nordio vuole cambiarlo

Il ministro Nordio è di nuovo al centro della polemica, questa volta per aver dichiarato l’intenzione di cambiare il concorso esterno riguardo alla mafia. Da martedì, quando il Guardasigilli ha parlato della questione, sono piovute critiche e accuse pesantissime che coinvolgono l’intero governo. Qualcuno vuole infatti vedere questa decisione come un favoritismo alle mafie, una sorta di escamotage per lasciare impunito chi favorisce la criminalità organizzata senza farne parte, proprio come un politico o un pubblico ufficiale che spianano la strada in cambio di favori.

Di fatto, è di questo che tratta il concorso esterno in associazione mafiosa, ma non pare proprio che le intenzioni del ministro siano di ammorbidire la legge. Se la preoccupazione sulla deterrenza della mafia è legittima e comprensibile, non si può però trarre conclusioni affrettate e inconsapevoli. Bisogna prima capire che cos’è il concorso esterno e in che modo Nordio vuole cambiarlo.

Concorso esterno in associazione mafiosa, cos’è

Con concorso esterno in associazione mafiosa i giudici fanno spesso riferimento ai reati di favoreggiamento della mafia da parte di persone che non ne fanno parte. In realtà, come ha sottolineato anche il Guardasigilli, questa fattispecie non esiste nel nostro ordinamento. Nessun articolo del Codice penale fa riferimento al concorso esterno, anche perché questa locuzione appare estremamente contradditoria.

Come può esserci concorso in un reato e esteriorità allo stesso tempo? Il concorso esterno non è altro che una creazione giurisprudenziale, volta a inquadrare in modo più mirato la posizione illecita dei favoreggiamenti alla mafia da parte di soggetti che non sono direttamente coinvolti nell’organizzazione criminale. Si tratta, per fare un esempio, del politico che bandisce una gara d’appalto per favorire un’associazione mafiosa.

È evidente che questo tipo di fattispecie esista, ma il problema è che la sola interpretazione giurisprudenziale non si è rivelata sufficiente a inquadrarne i limiti. Il concorso esterno si basa sulle previsioni dell’articolo 110 del Codice penale (il concorso di persone nel reato) e l’articolo 416 bis, sempre del Codice penale, sulle associazioni di tipo mafioso.

In particolare, l’articolo 110 stabilisce che chi collabora al compimento di un reato è punibile allo stesso modo dell’autore; l’articolo 416 bis invece, definisce il reato di associazione mafiosa, con una sua specifica punibilità. Esistono, quindi, le normative di base per punire i reati associativi e di concorso, ma non una previsione determinata quanto il concorso esterno.

Perché Nordio vuole cambiare il concorso esterno e come

Il ministro Nordio ha dichiarato di voler procedere a una rimodulazione del concorso esterno, non solo per i motivi già elencati (l’assenza di una norma specifica e la contraddittorietà) ma in ragione di una estensibilità eccessiva. Il rischio è, a parere del ministro, che la fattispecie del concorso esterno sia applicata in modo troppo generalizzato.

La disciplina del concorso nei reati individuata dal Codice penale, infatti, prevede specifici requisiti per individuare la concorsualità. In particolare, si parla di concorso nel reato in presenza di quattro elementi inderogabili:

  • La pluralità di agenti (ossia almeno due persone che collaborano ai fini del reato);
  • la realizzazione del fatto tipico, cioè il compimento del reato o delle azioni idonee alla sua realizzazione;
  • il contributo concorsuale da parte dei concorrenti, purché espresso e non vago;
  • il requisito oggettivo, corrispondente alla volontà di commettere il reato da parte dei concorrenti.

Ebbene, parlando di concorso esterno si rischia di ridurre la ristrettezza di questi requisiti, rischiando così di applicare pene eccessivamente elevate – in quanto derivanti dalla normativa del concorso – anche a fattispecie che non vi rientrano prettamente e attengono ad altri illeciti penali.

L’obbiettivo del ministro Nordio è quindi di assicurare maggiormente la giustizia e l’equità della pena, ma non si può tradurre in una politica lassista. Si intende, infatti, realizzare un apposito articolo del Codice penale riservato al cosiddetto concorso esterno, per assicurarne comunque la punibilità, prevedendo allo stesso tempo dei paletti oggettivi e prefissati.

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