Licenziato per assenza ingiustificata, ma era in ferie. L’azienda dovrà risarcirlo

Laura Pellegrini

21 Gennaio 2026 - 19:39

Un 29enne è stato licenziato per assenza ingiustificata ma in quel periodo era in ferie. Il giudice ha disposto il risarcimento e il reintegro del lavoratore.

Licenziato per assenza ingiustificata, ma era in ferie. L’azienda dovrà risarcirlo

Un’assenza ingiustificata, un trasferimento “non del tutto comunicato” dall’azienda e le ferie in corso: sono questi i tre elementi che caratterizzano la storia di un lavoratore di 29 anni di Fiuminata, in provincia di Macerata, licenziato ingiustamente dalla sua azienda.

Secondo la ricostruzione della società per cui lavorava, il giovane sarebbe stato trasferito dal Fabrianese alla zona di Ancona, ma senza una comunicazione scritta e una data certa. Il 29enne si sarebbe presentato sul posto di lavoro, non avrebbe accettato l’incarico e si sarebbe allontanato senza un apparente motivo.

Nella realtà dei fatti, secondo quanto emerso dalle carte aziendali, il lavoratore era stato messo in ferie in quel periodo e la sua assenza era quindi giustificata dall’accordo preso con i vertici aziendali.

Sono bastati questi elementi al giudice del Tribunale di Roma per annullare il licenziamento - considerato illegittimo - e chiedere risarcimento e reintegro del lavoratore.

Licenziato per assenza ingiustificata, ma era in ferie

Una vicenda tutt’altro che semplice quella che ha coinvolto un giovane lavoratore di 29 anni che è stato licenziato dalla sua azienda a causa di un’assenza ingiustificata dopo il trasferimento. Il giovane lavorava in una società attiva nei servizi di sorveglianza antincendio in appalto anche in ambito ospedaliero con sede a Roma. Fino all’estate 2023 era impegnato nel Fabrianese, mentre da settembre 2023 era stato trasferito nei presidi ospedalieri di Ancona.

Secondo il racconto dell’azienda, il giovane si sarebbe presentato a settembre 2023 sul nuovo posto di lavoro, avrebbe rifiutato di prendere servizio e si sarebbe allontanato senza più tornare i giorni seguenti. Da qui deriverebbe una prima contestazione disciplinare e il successivo licenziamento per giusta causa avvenuto a marzo 2024.

In realtà, però, dalle carte aziendali è emerso che il lavoratore era in ferie in quel periodo e aveva concordato le ferie con l’azienda stessa. Non solo: le modalità di comunicazione del trasferimento avrebbero insospettito il giudice che ha quindi voluto approfondire la questione.

Il trasferimento, le lettere, la comunicazione

Il Tribunale ha analizzato anche le modalità di comunicazione del trasferimento del lavoratore: solitamente viene inviata una comunicazione scritta e certa al diretto interessato. Nel caso in questione, invece, la società ha inviato una lettera al dipendente senza specificare alcuna data e senza prova di consegna.

Un ulteriore dettaglio riguarda una email aziendale inviata il 13 settembre 2023 nella quale l’azienda concedeva le ferie al dipendente fino al 30 settembre 2023. Questo elemento andava in contrasto con il racconto dell’azienda, secondo la quale il 25 settembre il lavoratore si sarebbe presentato sul posto di lavoro rifiutando l’incarico.

Entro tale data, inoltre, il lavoratore avrebbe dovuto comunicare la sua scelta sulla possibile assegnazione a un appalto ospedaliero, senza indicare in modo definitivo né la decorrenza né la sede operativa. Una situazione del tutto contorta e confusionale per giustificare il licenziamento: da un lato c’era un trasferimento “stabilito” ma non comunicato, dall’altra parte delle ferie concesse al lavoratore e una scelta appesa al filo.

Il giudice del Tribunale del Lavoro di Roma, quindi, ha annullato il licenziamento e ha costretto l’azienda a risarcire il dipendente con 12 mensilità, oltre a prevedere il reintegro.

La società è stata condannata

Considerando le modalità di comunicazione, le email e tutti gli altri dettagli emersi nel tempo, il giudice del Tribunale di Roma ha condannato la società che non ha agito in modo corretto. Il giudice ha escluso l’assenza ingiustificata ritenendo che, senza una comunicazione chiara e verificabile del trasferimento, la mancata presenza non potesse essere imputabile al dipendente.

Sono stati poi disposti un risarcimento di 12 mensilità per il lavoratore leso e il reintegro in azienda. Tuttavia, il 29enne non ha ancora deciso se rientrerà effettivamente al lavoro e non si escludono ulteriori sviluppi della situazione.

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