Gli sgravi contributivi hanno l’obiettivo di favorire l’inserimento / reinserimento lavorativo di determinate categorie di soggetti altrimenti a rischio di incontrare difficoltà nell’accesso al mondo del lavoro.
La normativa prevede infatti un abbattimento (totale o parziale) dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico azienda, in modo da rendere conveniente per i datori di lavoro procedere all’assunzione dei soggetti meritevoli di tutela, piuttosto che di altri lavoratori i quali, al contrario, non portano in dote alcun incentivo.
Ai vantaggi in termini economici, fanno da contraltare i requisiti e le condizioni che l’azienda stessa deve rispettare al fine di poter legittimamente fruire dello sgravio, senza correre il rischio che lo stessa venga revocato dall’Inps, con recupero delle somme percepite.
In tal senso i datori di lavoro destinatari di uno o più sgravi devono porre particolare attenzione prima di ricorrere ad uno o più licenziamenti. Il rischio, in questi casi, è quello appunto di vedersi contestare dall’Inps la legittima spettanza degli incentivi. Analizziamo la questione in dettaglio.
Licenziamento e agevolazioni contributive, 3 valutazioni da fare per evitare problemi con l’Inps
Attenzione ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
La Manovra 2023 (Legge 29 dicembre 2022 numero 197) ha previsto all’articolo 1, comma 297, il riconoscimento di un incentivo in favore di coloro che assumono (o trasformano) a tempo indeterminato, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno corrente, lavoratori che:
- Non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età;
- Non sono mai stati occupati a tempo indeterminato, con il medesimo o altro datore di lavoro.
Lo sgravio consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8 mila euro annui e per un periodo non superiore a trentasei mesi.
Come precisato dall’Inps con la Circolare del 22 giugno 2023 numero 57 il beneficio in parola viene revocato (con recupero da parte dell’Inps di quanto già fruito) se il datore di lavoro:
- Nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, procede a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991 numero 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- Nei nove mesi successivi all’assunzione ricorre a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991 numero 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Sempre l’Inps ha ricordato che «con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo» non sono ostativi «al riconoscimento degli esoneri gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto». Il motivo di quanto appena affermato risiede nel fatto che si tratta di «fattispecie sui generis, in cui assume rilevanza preponderante l’oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto».
Di conseguenza, prima di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, l’azienda è opportuna che verifichi, in ordine cronologico:
- L’esistenza di eventuali sgravi contributivi;
- Le condizioni di spettanza degli incentivi;
- La corrispondenza tra l’inquadramento e l’unità produttiva di assegnazione dei lavoratori licenziati con quelli dei dipendenti interessati dagli sgravi contributivi.
Attenzione ai licenziamenti in caso di aziende collegate
L’articolo 31 «Principi generali di fruizione degli incentivi» prevede al comma 1, lettera d), che gli sgravi non spettano «con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo».
In base alla norma citata, il datore di lavoro che assume ed intende applicare, ricorrendone i requisiti di legge, uno o più sgravi contributivi è chiamato a verificare, nell’ordine, se:
- Il lavoratore interessato è stato in forza presso aziende che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con lo stesso, ovvero risultano in rapporto di collegamento o controllo;
- Il lavoratore è stato licenziato dalle aziende di cui al punto precedente;
- Il licenziamento è avvenuto nei sei mesi precedenti l’assunzione incentivata.
Un’ulteriore indagine (che esula dalla normativa sul diritto del lavoro per abbracciare quella sui rapporti societari) è diretta ad accertare se, con l’azienda che ha proceduto al licenziamento, gli assetti proprietari sono sostanzialmente coincidenti, ovvero esiste un rapporto di collegamento / controllo.
Verificare l’incremento occupazionale netto
Determinati sgravi contributivi possono prevedere, come requisito per la legittima fruizione della misura, la realizzazione, grazie all’assunzione incentivata, di un incremento netto dell’occupazione in termini di ULA, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione stessa.
E’ il caso, ad esempio, dell’incentivo introdotto nel 2023 per sostenere l’occupazione dei cosiddetti «NEET». Nello specifico ad essere interessati sono i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione o con contratto di apprendistato professionalizzante) dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, giovani che:
- Non hanno compiuto, alla data dell’assunzione, il trentesimo anno di età;
- Non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
- Sono registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
Lo sgravio in parola spetta per una durata non superiore a dodici mesi, in misura pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
Come anticipato, per poter legittimamente fruire dello sgravio l’assunzione incentivata «deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti» (Circolare Inps 21 luglio 2023 numero 68).
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
Nel valutare l’incremento dell’occupazione «si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro - anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro - anno dell’anno successivo all’assunzione stessa» (Corte di giustizia dell’Unione europea, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, numero C-415/07).
Il principio appena descritto della Corte di giustizia Ue dev’essere inteso nel senso che l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi all’assunzione agevolata e non un’occupazione stimata al momento dell’assunzione.
Di conseguenza, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si consolidano. Al contrario, lo sgravio non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo (eventualmente già godute), in mancanza del rispetto del requisito richiesto, mediante le procedure di regolarizzazione.
Quest’ultima situazione può verificarsi, ad esempio, a fronte di licenziamenti intimati dall’azienda, tali da determinare un decremento del numero di lavoratori in forza.
Ne consegue che il datore di lavoro, prima di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto è bene che valuti:
- Quali sono gli sgravi in corso di godimento;
- Se tra gli incentivi fruiti ce ne sono che richiedono un incremento netto dell’occupazione;
- L’impatto che il licenziamento (o i licenziamenti) in programma possono avere sulla media dei lavoratori occupati e, di conseguenza, sulla legittima fruizione degli sgravi.