6 sgravi contributivi dimenticati (ma ancora attivi)

Paolo Ballanti

18 Giugno 2023 - 07:48

Accanto ai più noti sgravi per l’assunzione di giovani, Neet e beneficiari del Reddito di cittadinanza esistono una serie di agevolazioni spesso dimenticate dalle aziende. Ecco una guida completa

6 sgravi contributivi dimenticati (ma ancora attivi)

Gli sgravi contributivi hanno l’obiettivo di favorire l’inserimento - reinserimento lavorativo di determinate categorie di lavoratori, incentivando le assunzioni degli stessi grazie alla riduzione o all’azzeramento dei contributi previdenziali a carico delle aziende.

Di recente il legislatore si è concentrato soprattutto sugli sgravi intesi a favorire l’occupazione di giovani, Neet (da intendersi come coloro che non studiano e non lavorano), beneficiari del Reddito di cittadinanza e donne prive di impiego regolarmente retribuito da un certo numero di anni.

Esistono tuttavia una serie di agevolazioni in vigore già da tempo, spesso dimenticate dalle aziende. Analizziamole in dettaglio.

Assunzione di lavoratori in NASpI

I datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione NASpI, possono accedere ad un incentivo economico.

L’agevolazione è portata in dote anche da coloro che, pur avendo inoltrato la domanda di NASpI, non l’hanno ancora percepita.

E’ importante precisare che sono ricomprese nello sgravio anche le trasformazioni a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine, già instaurato con un lavoratore titolare di NASpI. In quest’ultimo caso ci si riferisce alle ipotesi in cui la liquidazione dell’indennità è sospesa a fronte dell’occupazione come lavoratore subordinato del soggetto percettore.

A differenza di altri sgravi contributivi, il cui obiettivo è azzerare o ridurre i contributi a carico del datore di lavoro, in questo caso specifico è riconosciuto un credito (incentivo) da far valere in sede di versamento dei contributi con modello F24.

In sostanza l’incentivo si somma agli altri crediti dell’azienda, da sottrarre rispetto ai debiti. Il saldo rappresenta l’importo da versare con F24.

L’incentivo è calcolato in misura pari al 20% dell’indennità mensile NASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, se fosse rimasto disoccupato.

La somma in oggetto non può comunque superare:

  • L’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno;
  • La durata dell’indennità NASpI che sarebbe ancora spettata al lavoratore assunto.

Da notare che l’incentivo spetta in misura intera se il dipendente è retribuito tutto il mese. In presenza, al contrario, di giornate non retribuite (per esempio sciopero, malattia, maternità) l’ammontare mensile dev’essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare. Il quoziente ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dev’essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese.

Precari con figli minori

Le aziende che assumono lavoratori fino a 35 anni di età (36 anni non compiuti) possono beneficiare di uno sgravio contributivo sino al valore massimo di 5 mila euro per ogni assunzione, nel limite di 5 assunzioni per azienda.

I neo assunti devono essere genitori di figli minori o affidatari di minori, titolari di uno dei seguenti contratti:

  • Rapporto a termine;
  • Somministrazione di lavoro;
  • Lavoro intermittente;
  • Collaborazione coordinata e continuativa.

La misura è condizionata al fatto che il lavoratore:

  • Venga assunto a tempo indeterminato (part-time o full-time) o, in alternativa, trasformato a tempo indeterminato;
  • Al momento dell’assunzione sia iscritto alla «Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori».

L’incentivo è riconosciuto in quote mensili non eccedenti la retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

Studenti

Previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali carico azienda (esclusi i premi e i contributi dovuti all’Inail) nel limite massimo di 3 mila euro annui per lavoratore assunto, in favore delle realtà che assumono studenti a tempo indeterminato.

Nello specifico è necessario procedere all’attivazione del contratto, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, con studenti che, presso la stessa azienda, hanno svolto:

  • Attività di alternanza scuola - lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste negli istituti tecnici e professionali e nei licei, all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale, nell’ambito dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) o dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
  • Periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato di alta formazione.

Diplomati degli istituti tecnici professionali

Previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda (esclusi i premi e i contributi Inail) per i datori di lavoro che:

  • Finanziano, con erogazioni liberali (almeno pari a 10 mila euro annui), la realizzazione, riqualificazione e ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di scuole secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale;
  • In aggiunta, assumono a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati, presso le scuole di cui al punto precedente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’esonero opera per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione.

La definizione delle modalità e dei tempi per disporre le erogazioni liberali, nonché la misura dell’incentivo, sono tuttavia rimandati ad un apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Lavoratori in CIGS

I datori di lavoro hanno diritto ad uno sgravio contributivo a fronte dell’assunzione a tempo indeterminato o a termine di un lavoratore in Cassa integrazioni guadagni straordinaria che ha chiesto l’anticipazione dell’assegno di ricollocazione.

Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.030,00 euro su base annua.

L’esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

  • 18 mesi, per l’assunzione a tempo indeterminato;
  • 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a termine.

In quest’ultima ipotesi, se il rapporto è trasformato a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento, il beneficio contributivo spetta per altri 6 mesi.

Sono ammesse all’incentivo le seguenti tipologie contrattuali:

  • Apprendistato;
  • Somministrazione;
  • Part-time (la soglia massima di esonero dev’essere ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro);
  • Rapporto instaurato in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Esclusi invece dall’agevolazione i contratti di lavoro domestico, intermittente o per prestazioni di lavoro occasionale.

Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi

Le aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi e che ne usufruiscono al momento dell’assunzione hanno diritto a sgravi contributivi ed agevolazioni economiche.

Ad essere coinvolti sono i dipendenti da imprese beneficiarie della CIGS da almeno 6 mesi continuativi.

L’azienda che assumono hanno diritto a:

  • Per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore interessato, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore. Lo sgravio spetta per un periodo di 9 mesi (21 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni, 33 mesi se il lavoratore è ultracinquantenne e residente nel Mezzogiorno oppure in circoscrizioni territoriali con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale e l’azienda opera nei suddetti territori);
  • Riduzione, per i 12 mesi successivi all’assunzione del lavoratore, della contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende con più di 9 dipendenti, ferma restando la contribuzione in misura normale a carico del lavoratore (l’agevolazione non si applica ai premi Inail).

Alla luce dell’abrogazione dell’indennità di mobilità si ritiene applicabile esclusivamente la seconda misura.