Lavoro minorenni: condizioni, orario di lavoro, riposi e retribuzione. La guida rapida

Claudio Garau

27/03/2023

27/03/2023 - 15:26

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In Italia il lavoro minorenni è consentito dalla legge, ma entro particolari condizioni e con specifiche garanzie per il giovanissimo. Una sintetica panoramica delle principali regole in materia.

Lavoro minorenni: condizioni, orario di lavoro, riposi e retribuzione. La guida rapida

Com’è noto, nella minore età una persona solitamente dedica buona parte del suo tempo alla formazione scolastica o ad imparare una professione, ma non sempre è così. Ci sono infatti giovani under 18 che già lavorano e sono dunque impegnati a seguire un orario di lavoro minorenni e a svolgere mansioni compatibili con la loro condizione.

Questo perché, nel nostro paese, legge e - in primis - Costituzione non vietano di intraprendere un percorso lavorativo a tutti gli effetti, già prima del compimento dei 18 anni di età. Attenzione però: per quanto attiene ad orario di lavoro, diritto ai riposi e alle ferie e retribuzione è opportuno fare alcune precisazioni perché è vero che, in riferimento a questa fascia di età, vi sono limitazioni specifiche, che attengono ad es. al tipo di attività da svolgere durante la giornata lavorativa.

Ne parleremo di seguito proprio per sgomberare il campo da possibili dubbi. Perciò se sei un genitore o sei un datore di lavoro e ti stai chiedendo entro quali confini puoi assumere un giovanissimo, prosegui nella lettura: troverai diversi chiarimenti utili sul delicato tema dell’assunzione e del lavoro minorenni. I dettagli.

Orario di lavoro e contratto minorenni

Partiamo dal fattore più rilevante per quanto attiene al lavoro minorenni, ovvero l’orario di lavoro. Interessante notare che non vi sono preclusioni ad un contratto che preveda un impegno pieno durante la giornata, fino a 8 ore e per 40 ore settimanali. Ma ciò vuol dire che questa categoria di persone non potrà svolgere straordinari perché le norme vigenti in Italia non lo consentono ed, anzi, va notato anche che i quindicenni che devono ancora assolvere l’obbligo scolastico e che sono stati assunti con un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale possono svolgere e rispettare un orario di lavoro non maggiore delle 7 ore giornaliere e 35 settimanali.

D’altronde non bisogna dimenticare che ad un adolescente deve essere comunque garantita la possibilità di terminare gli studi e, in particolare, di assolvere l’obbligo scolastico.

In tema di lavoro minorenni, la legge indica anche che il datore di lavoro, prima di assumere il minore, ha il dovere di compiere la valutazione dei rischi con specifico riguardo all’età e di sottoporlo presso la ASL territorialmente competente a visite mediche preventive e periodiche per verificarne l’idoneità all’attività di lavoro specifica. Chiaramente infatti non tutte le attività sono compatibili con la condizione di minorenne.

Sul piano delle tipologie di contratto minorenni, la legge dispone che i giovani che abbiano compiuto almeno i 15 anni di età, possono compiere la formazione, fino a 18 anni, per il tramite dell’alternanza di scuola e lavoro sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica oppure formativa. Non solo. Gli adolescenti possono sottoscrivere un contratto di apprendistato, mirato al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale.

Attenzione però: l’assunzione di apprendisti minori con detti contratti di apprendistato lavoro minorenni è possibile esclusivamente nelle Regioni che hanno varato, sentite le parti sociali, una regolamentazione ad hoc sui profili formativi dell’apprendistato stesso.

Divieto e limiti al lavoro notturno

Per quanto attiene al lavoro minorenni, ricordiamo che è in linea generale vietato adibirli a mansioni nelle ore notturne. Questo perché, per legge, il loro periodo di riposo garantito deve essere pari ad almeno 12 ore consecutive incluse nell’intervallo tra le 22 e le 6, o tra le 23 e le 7. Mentre, al di fuori di questi intervalli, il riposo notturno può essere interrotto per attività frazionate o di breve durata.

Tuttavia questo divieto subisce deroghe se, per causa di forza maggiore, può ostacolare il buon funzionamento del luogo di lavoro, ma a patto che:

  • il minore abbia compiuto almeno 16 anni;
  • il datore di lavoro ne dia tempestiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro, dettagliando la causa considerata di forza maggiore, gli estremi dei minori impiegati e le ore nelle quali sono stati impiegati.

In ogni caso, la deroga è ammessa soltanto in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario, se il lavoro minorenni è temporaneo, non ammette ritardi e non siano disponibili lavoratori adulti per le stesse mansioni.

Pertanto, una volta superata la forza maggiore o organizzata la forza lavoro adulta, il divieto andrà nuovamente applicato. E, in ogni caso, al minore che ha lavorato di notte spetterà l’assegnazione di periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane.

Il caso del lavoro notturno nel settore dello spettacolo

Regole particolari valgono per le attività di carattere culturale, artistico, pubblicitario e sportivo, come anche per il settore dello spettacolo.

Infatti vi è una deroga speciale al divieto di lavoro notturno che prevede che l’attività non può andare oltre le ore 24 e, dopo la sua fine, l’interessato avrà comunque diritto ad un periodo di riposo non al di sotto delle 14 ore di seguito.

In tema di lavoro minorenni, da notare anche che i bambini (soggetti under 14) possono lavorare solo ed esclusivamente in tali attività e che l’ammissione al lavoro in questi ambiti può avvenire soltanto a patto che vi sia il consenso scritto dei genitori o di chi ha la responsabilità genitoriale sul bambino e che l’attività non metta a rischio la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del giovanissimo, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. Vi deve essere inoltre un’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

Riposo intermedio e settimanale minori, diritto alle ferie

Una disciplina di garanzia ad hoc è prevista anche per ciò che attiene ai riposi cosiddetti ’intermedi’ e questo perché il lavoratore minorenne:

  • può svolgere l’attività per un massimo di 4,5 ore di seguito;
  • mentre dopo scatta il diritto ad un riposo intermedio di almeno 60 minuti.

Tuttavia è possibile una deroga parziale, perché la durata della pausa può essere in effetti ridotta a mezz’ora dal Ccnl di settore oppure su autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del Lavoro. Una ulteriore agevolazione per il minorenne che lavora è data dal fatto che l’Ispettorato può altresì vietare che il giovanissimo resti nella sede di lavoro nel lasso di tempo del riposo intermedio.

Inoltre, al lavoratore minorenne va assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni - se possibile ’attaccati’ - che include la domenica. Detto periodo può essere tuttavia accorciato a causa di dimostrabili ragioni di tipo tecnico e organizzativo ma non può essere al di sotto delle 36 ore consecutive, tranne che in caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. Si tratta del tipico caso del contratto minorenni a tempo parziale.

Com’è noto, i contratti di lavoro minorenni in ambito turistico, alberghiero o ristorazione sono piuttosto diffusi: per essi, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno differente dalla domenica, e questo proprio perché il settimo giorno della settimana è quello clou per le citate attività.

Sul piano del diritto alle ferie la legge stabilisce che i minorenni possono contare su un periodo annuale di ferie retribuite, che non può essere al di sotto dei 30 o a 20 giorni, rispettivamente per i minori di 16 anni e per gli ultrasedicenni.

Diritto alla retribuzione e previdenza: alcuni chiarimenti

Veniamo ora ad un punto molto importante sul lavoro minorenni, ovvero quello che attiene allo stipendio. Il dipendente minorenne ha infatti diritto, a parità di condizioni di lavoro, all’identica paga del collega maggiorenne. Nei rapporti a tempo parziale vale lo stesso ovvero - nel rispetto della regola di non discriminazione - la retribuzione può subire decurtazioni proporzionate alle ore di lavoro svolte.

E se è vero che un datore di lavoro astrattamente può pensare che un minorenne abbia - in linea generale - meno esperienza degli altri lavoratori più grandi e che, proprio per questo motivo, sia lecito garantire loro una retribuzione più bassa, è altrettanto vero che quest’ultima è possibile esclusivamente se al minore viene anche data una mansione differente e meno complessa.

Infine, l’azienda dovrà ovviamente assicurare al minorenne il rispetto di tutte le regole che attengono alle prestazioni assicurative e previdenziali previste per la generalità dei lavoratori. Non vi sono deroghe o limitazioni in questo ambito.

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