Lavoro irregolare: modalità di calcolo delle sanzioni

Giuseppe Guarasci

30 Luglio 2016 - 09:30

La recente circolare dell’INPS illustra le nuove modalità di calcolo delle sanzioni in materia di lavoro irregolare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre del 2015.

Lavoro irregolare: modalità di calcolo delle sanzioni

L’INPS con la circolare n. 129 del 13 luglio 2016 va ad esplicare quanto modificato dal Decreto Legislativo n.151 del 14 settembre del 2015 circa la disciplina sanzionatoria per il lavoro irregolare.
La circolare indica le modalità con le quali sarà effettuato il calcolo delle sanzioni per il lavoro irregolare, in relazione alla nuova disciplina.
L’INPS illustra inoltre la nuova modalità di rimborso prevista per le sanzioni calcolate in maniera irregolare.

Ecco dettagli e le istruzioni della nuova circolare INPS in materia di modalità di calcolo delle sanzioni per lavoro irregolare.

Lavoro irregolare e mancato adempimento degli obblighi contributivi: i riferimenti normativi

Dal punto di vista normativo è l’articolo 116 comma 8 della Legge del 23 dicembre 200 n.388 che disciplina il tema delle sanzioni civili da applicare in presenza di mancato adempimento degli obblighi contributivi.

La norma si occupa di disciplinare inoltre i casi specifici di applicazione delle sanzioni in caso di irregolarità:

  • nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro le scadenze di legge;
  • in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%; la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Con la recente modifica prevista dalla la Legge n. 183/2015, precisamente con l’art. 4 comma 1, lett. a) è stato previsto che venga applicato un aumento del 50% delle sanzioni determinate in base al criterio stabilito della L.388/2000, valido per tutti quei lavoratori subordinati impiegati senza comunicazione preventiva di inizio del rapporto del lavoro da parte del datore di lavoro privato (ad eccezione i datori di lavoro domestico).

Successivamente il decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre del 2015 è intervenuto in merito l’omessa comunicazione, prevedendo invece l’esclusione dell’aumento della sanzione del 50%.

Nuove modalità per il calcolo delle sanzioni

L’INPS ha dettato le modalità da seguire per l’applicazione delle sanzioni civili, il cui calcolo è variabile in base al profilo temporale.

Infatti, a partire dall’entrata in vigore del D. Lgs. 151/2015 (24 settembre 2015) le sanzioni civili da applicare saranno quelle previste dalla lettera B dell’art. 116 delle legge 23 dicembre 2000 n.38.

Quindi in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate si avrà la sanzione civile, ma il calcolo sarà impostato su due differenti modalità prendendo in considerazione la data del 24 settembre 2015 che fa da spartiacque tra le modalità di calcolo delle sanzioni.

In sostanza la vecchia modalità di calcolo sarà applicata per tutti gli accertamenti iniziati e conclusi prima del 24 settembre 2015, per la quale: la sanzione sarà maggiorata del 50% come stabilito dall’art.4 comma 1, lett. a) L. n. 183/2015.

La nuova modalità di calcolo per la quale non si avrà la maggiorazione del 50% sulle sanzioni per lavoro irregolare sarà prevista per gli accertamenti ispettivi:

  • iniziati a partire dal 24 settembre 2015, pur se nel corso degli stessi siano state riscontrate violazioni commesse antecedentemente a tale data;
  • iniziati e non conclusi prima del 24 settembre 2015.

I rimborsi delle sanzioni versate in maniera errata

Esiste la possibilità che il datore di lavoro versi delle somme a titolo di sanzioni per lavoro irregolare, sulla base di una modalità di calcolo errata.

In questo caso si avrà diritto al rimborso di quanto è stato versato in eccedenza. Il rimborso è fruibile necessariamente tramite una apposita domanda da esperire in modalità telematica dal sito dell’INPS nel Cassetto previdenziale sotto la sezione “Versamenti F24” e poi “Rimborsi/Compensazioni”.

L’istanza può essere inoltrata:

  • entro il termine di prescrizione decennale;
  • se non si tratti di somme per le quali il datore di lavoro è stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.

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