Lavoro autonomo occasionale, attenzione a questo adempimento spesso dimenticato

Paolo Ballanti

18 Settembre 2024 - 16:12

Il lavoro autonomo occasionale si pone come una tipologia contrattuale a parte che presenta però alcune similitudini con le co.co.co. in tema di adempimenti Inps. Ecco una pratica da non dimenticare

Lavoro autonomo occasionale, attenzione a questo adempimento spesso dimenticato

Il lavoro autonomo occasionale è una tipologia contrattuale a parte che si distingue tanto dal lavoro dipendente quanto da quello autonomo in senso stretto oltre che dai rapporti di parasubordinazione (co.co.co.).

Per ovviare al rischio che il lavoro occasionale, essendo diverso da tutte le altre forme contrattuali, possa ritrovarsi privo di una serie di tutele previdenziali e assistenziali, il Decreto - legge 30 settembre 2003 numero 269 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 numero 326) prevede espressamente all’articolo 44, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l’iscrizione alla Gestione separata Inps nel momento in cui il reddito annuo derivante dall’attività occasionale sia superiore a 5.000,00 euro.

Al superamento della soglia citata scattano una serie di obblighi tanto in capo al lavoratore quanto al committente. La maggior parte di questi sono noti ma ne esiste uno spesso dimenticato. Analizziamo la situazione in dettaglio.

Cosa deve fare il lavoratore?

Per effetto del superamento della soglia dei 5 mila euro, il lavoratore è tenuto:

  • A informare tempestivamente il committente (o i committenti) con cui ha in corso degli incarichi di lavoro autonomo occasionale circa il superamento della soglia dei 5 mila euro (lo stesso adempimento dev’essere ripetuto, nell’anno interessato dal superamento stesso, nei confronti di altri futuri committenti);
  • Una sola volta nell’arco dell’intera vita lavorativa, ad iscriversi all’Inps - Gestione separata.

A partire dal momento in cui l’interessato è iscritto, lo stesso non è obbligato a ripetere l’adempimento per le annualità successive né tantomeno trasmettere una richiesta di sospensione o interruzione dell’iscrizione stessa se in una determinata annualità non si supera la soglia dei 5 mila euro.

Cosa deve fare il committente?

In virtù del superamento della soglia di 5 mila euro il committente è obbligato a:

  • Trattenere, sui compensi riconosciuti al lavoratore, i contributi previdenziali e assistenziali destinati all’Inps - Gestione separata a carico del lavoratore stesso;
  • Versare all’Inps - Gestione separata, con modello F24, tanto la quota di contributi a carico del committente quanto quella in capo al lavoratore già trattenuta sul compenso.

Gli stessi obblighi si estendono a tutti gli altri committenti con cui il lavoratore ha stipulato (o stipulerà) contratti di lavoro autonomo occasionale nel corso del medesimo anno solare interessato dal superamento della soglia di 5 mila euro.

La quota di contributi, da applicare sulla parte del reddito che eccede i 5 mila euro, a carico di:

  • Lavoratore è pari a 1/3 del totale;
  • Committente corrisponde ai 2/3 del totale restanti.

Ecco un adempimento (spesso dimenticato) a carico del committente

Per effetto del superamento della soglia reddituale dei 5 mila euro, i committenti, oltre a trattenere al lavoratore e versare all’Inps i contributi previdenziali e assistenziali sono altresì tenuti a trasmettere in via telematica all’Istituto stesso la denuncia mensile «UniEmens», entro la fine del mese successivo quello di competenza.

Il flusso telematico ha come obiettivo di rendere note all’Inps le modalità di calcolo dei contributi versati con modello F24.

Per poter adempiere all’obbligo di invio dell’UniEmens, il committente è bene che verifichi se il software paghe utilizzato per l’elaborazione dei cedolini di dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi è altresì in grado, con riguardo ai lavoratori autonomi occasionali, di generare il file per il successivo caricamento sul portale «inps.it» e la trasmissione dell’UniEmens.

In quest’ultima situazione le opzioni che si presentano sono di norma due:

  • Compilazione automatica dell’UniEmens e successiva generazione del file telematico da parte del programma paghe;
  • Creazione manuale dell’UniEmens e successiva generazione del file telematico da parte del programma paghe.

La creazione manuale non è un’opzione da scartare a priori con riguardo alle denunce dei lavoratori autonomi occasionali, posto che le informazioni da inserire sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli dei dipendenti.

Quali elementi deve contenere l’UniEmens?

Prima di procedere all’invio dell’UniEmens il committente è opportuno che accerti il contenuto della denuncia.

Quest’ultima, con riguardo ai lavoratori autonomi occasionali, riporta i seguenti campi:

  • Codice comune, da intendersi come il codice alfanumerico utilizzato ai fini fiscali («agenziaentrate.gov.it - Servizi - Ricerca codici tributo - Tabelle Codici - Tabella dei codici dei Comuni») per identificare il comune in cui il lavoratore svolge prevalentemente l’attività;
  • Tipo rapporto, rappresentato dal codice alfanumerico (due cifre) che identifica la tipologia contrattuale (nel caso del lavoro autonomo occasionale il codice da utilizzare è lo «09»);
  • Codice attività, composto da due cifre che identificano il tipo di attività svolta (ad esempio il codice «28» per «Attività amministrativo - gestionale»;
  • Imponibile, con l’ammontare su cui si calcolano i contributi previdenziali e assistenziali a carico del committente e del lavoratore;
  • Aliquota, dove è espressa la percentuale che, applicata sull’imponibile, permette di ottenere la quota complessiva dei contributi dovuti alla Gestione separata (da notare che il carico contributivo è a sua volta per 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 dovuto dal committente);
  • Altra assicurazione, limitatamente ai lavoratori autonomi occasionali che beneficiano di una contribuzione ridotta in quanto iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria (ad esempio in qualità di pensionati - codice «001»o lavoratori dipendenti «101»);
  • Periodo di attività oggetto della denuncia UniEmens, nel formato «Dal» «Al» (GG-MM-AAAA), ad esempio «Dal» «01/09/2024» «Al» «30/09/2024».

Altri campi dell’UniEmens, il cui utilizzo è meno frequente, sono:

  • Agevolazioni, per indicare le misure che riducono il carico contributivo destinato alla Gestione separata;
  • Codice calamità, tra cui figurano i codici relativi alla sospensione dei contributi per calamità naturali (ad esempio terremoti e alluvioni);
  • Certificazione del contratto, con il codice identificativo del soggetto investito della certificazione del contratto.

Come si determina il superamento o meno della soglia di 5 mila euro?

Ai fini del superamento della soglia di 5 mila euro, in virtù del quale scattano (come visto) una serie di obblighi in capo a committente e lavoratore, si assume a riferimento il reddito annuo fiscalmente imponibile percepito in virtù di un unico o di più incarichi di lavoro autonomo occasionale con lo stesso committente ovvero con soggetti diversi.

Per calcolare il reddito annuo si fa riferimento all’insieme degli emolumenti percepiti dal singolo lavoratore nel corso dell’anno solare (quest’ultimo corrispondente al periodo 1° gennaio - 31 dicembre).

Quanto appena descritto comporta che gli adempimenti relativi al versamento dei contributi e all’invio dell’UniEmens non si estendono automaticamente all’anno solare successivo, nel corso quale gli adempimenti stessi saranno ancora condizionati al superamento della soglia dei 5 mila euro.

Discorso diverso, naturalmente, per l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata. Posto che lo stesso vale per tutta la vita lavorativa della persona.

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