Il lavoratore può rifiutare la visita medica del lavoro?

Claudio Garau

02/09/2022

02/09/2022 - 15:26

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La visita medica del lavoro è prevista come obbligo rientrante nel quadro della cosiddetta sorveglianza sanitaria. Il dipendente può legittimamente opporsi oppure vi sono conseguenze al suo rifiuto?

Il lavoratore può rifiutare la visita medica del lavoro?

Le regole in materia di lavoro prevedono particolari garanzie per i dipendenti che svolgono attività pericolose e da cui emergano specifici valori di rischio dal cosiddetto Dvr - ovvero il Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi che l’azienda ha l’obbligo di compilare. Si tratta delle garanzie ricollegate a quella che è definita “sorveglianza sanitaria”. Con questi ultimi termini la legge indica quella serie di attività di campo medico mirate espressamente a garantire la sicurezza e la salute del personale, tenendo conto di variabili quali le caratteristiche del luogo di lavoro, le condizioni di salute preesistenti del singolo lavoratore, i materiali utilizzati nella prestazione lavorativa e le caratteristiche intrinseche di quest’ultima.

Ebbene, per i lavoratori che svolgono attività pericolose - e nel quadro della sorveglianza sanitaria nei loro confronti - sussistono esami e visite mediche periodiche. Ci riferiamo ad analisi, controlli e indagini che servono a verificare le loro condizioni di salute, in rapporto alle mansioni svolte per contratto. Di fatto dette visite mediche servono a capire se vi è o persiste l’idoneità allo svolgimento delle attività di lavoro o se invece è subentrata qualche problematica di tipo sanitario.

Il punto che vogliamo affrontare di seguito è specificamente il seguente: può un lavoratore dire no o comunque evitare la visita medica del lavoro? E perché dovrebbe opporsi? Daremo una risposta nel corso di questo articolo, in considerazione dell’estrema delicatezza di questi temi. Questi ultimi infatti, da un lato hanno a che fare con il diritto alla salute del lavoratore e, dall’altro, si ricollegano a fattori quali il profitto aziendale e la performance sul luogo di lavoro, ma soprattutto i doveri del datore in campo sanitario. I dettagli.

Visita medica del lavoro e rifiuto del lavoratore: il contesto di riferimento e la sorveglianza sanitaria

Abbiamo appena accennato alla eventualità che il lavoratore voglia rifiutare la visita medica del lavoro e, vista la sua oggettiva utilità, ci si potrebbe chiedere del perché del “no” al controllo. Lo spieghiamo subito: il dipendente potrebbe non voler essere visitato nel timore che sia identificato come non più idoneo a una certa mansione, che finora ha svolto e che gli ha consentito di incassare la retribuzione. E in verità non sono pochi i dipendenti che rinuncerebbero alla visita medica, per essere sicuri di continuare a svolgere le proprie mansioni in un determinato ambiente lavorativo.

Per aver ben chiaro qual è il contesto di cui stiamo parlando, ricorda che per sorveglianza sanitaria si intende quel complesso di attività e accertamenti sanitari compiuti dal medico competente, mirati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Sono le caratteristiche delle singole attività di lavoro a imporre quest’obbligo di sorveglianza al datore di lavoro. Si tratta dunque di mansioni che - per esempio - implicano l’esposizione ad agenti biologici, chimici, fisici, all’amianto o che comprendono l’utilizzo prolungato di videoterminali o la movimentazione a mano dei carichi. Comprenderai facilmente che in casi come questi, le visite mediche (periodiche) sono più che giustificate.

E come accennato in apertura, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori subordinati per cui nel Documento di Valutazione del Rischio (Dvr) è segnalato un livello di pericolo, che fa scattare le attività in oggetto.

Alcuni esempi di visite mediche per sorveglianza sanitaria

Più nel dettaglio, la sorveglianza sanitaria include varie tipologie di visite mediche, e tra le principali abbiamo sicuramente quelle preventive (prima dell’inizio dell’attività di lavoro), quelle periodiche (per controllare l’evoluzione dello stato di salute del lavoratore nel corso del tempo) e quelle previste in caso di cambio delle mansioni. Vero è che la legge consente anche allo stesso lavoratore di richiedere la visita medica, se considerata dal medico competente utile a verificare rischi professionali e stato di salute.

Qui però interessano in particolare le visite mediche periodiche, solitamente di cadenza annuale (salvo cadenza diversa prevista dalla legge o dal medico competente). Sono infatti quelle a cui il lavoratore potrebbe opporre il suo rifiuto.

Non dimenticare inoltre che, in base al dlgs n. 81 del 2008, la sorveglianza sanitaria è mirata a poter dare giudizi di idoneità o inidoneità alle mansioni, che debbono essere oggetto di comunicazione scritta al datore di lavoro. Una copia di questi giudizi spetta anche al lavoratore.

In particolare, detti giudizi possono essere di idoneità, o di idoneità parziale temporanea o permanente (con prescrizioni o limitazioni), o ancora di inidoneità temporanea oppure permanente. Contro questi giudizi è ammesso fare ricorso, perciò anche da questo lato si può in qualche modo comprendere la linea del lavoratore che intenda rifiutare la visita medica. Però questo non gli è consentito dalla legge, come ora vedremo.

Il lavoratore non può opporsi alla visita medica per sorveglianza sanitaria: i rischi sul piano disciplinare

Dopo queste doverose indicazioni generali su temi delicati quali la sorveglianza sanitaria a lavoro e le visite mediche connesse, possiamo affrontare la questione pratica iniziale. Il lavoratore può in qualche modo opporsi alla visita medica, per timore di conseguenze legate all’accertamento di condizioni di salute non più compatibili con le mansioni svolte? Ebbene, la risposta è molto semplice ed è un no generalizzato.

Nel caso in cui il lavoratore si opponga alle visite mediche disposte dal medico competente e agli accertamenti sanitari collegati, andrà incontro a gravi conseguenze. Il datore di lavoro infatti sarà libero di adottare sanzioni disciplinari contro di lui, e nei casi peggiori potrebbe altresì optare per il licenziamento per giusta causa. In buona sostanza, il lavoratore non può opporsi alla visita medica e se lo fa tramite gesti, comportamenti o espressioni verbali che lascino chiaramente intendere la sua volontà, rischierà anche il posto di lavoro. In altre parole, dire no alla visita medica significa deteriorare quella fiducia che sta alla base di ogni rapporto di lavoro e che, se mancante, determina una valida ragione per il recesso dell’azienda.

Il rifiuto della visita medica e i rischi sul piano penale

Perciò se è vero che la legge prevede una serie di doveri di ambito sanitario, gravanti sul datore di lavoro - e conseguentemente sul medico competente - è altrettanto vero che il lavoratore non può decidere liberamente sulla possibilità o meno di fare visite mediche, per ragioni di sorveglianza sanitaria. La tutela del diritto alla salute del personale di chi svolge lavori rischiosi deve infatti essere considerata prevalente rispetto alla volontà del singolo.

Anzi un comportamento di questo tipo non è ammesso per due distinti motivi:

  • si tratta di una ingiustificata intromissione o interferenza del lavoratore nel quadro di compiti e doveri del datore di lavoro;
  • il mancato rispetto delle regole di sorveglianza sanitaria, pur avendo adibito un lavoratore ad attività che necessitano di visita medica (periodica), può portare a sanzioni penali, ovvero pesanti ammende inflitte al datore di lavoro.

Ma le conseguenze penali possono estendersi dall’azienda anche al lavoratore. Infatti proprio il dlgs n. 81 del 2008 sopra richiamato - e recante regole in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - all’art. 20 ricorda gli obblighi del dipendente in materia. E dal mancato rispetto del decreto derivano sanzioni penali per il lavoratore (arresto o ammenda fino a 657,60 euro), per non aver rispettato gli obblighi di sorveglianza sanitaria e annessa visita medica - previsti dal decreto stesso o comunque disposti dal medico competente.

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