Lavoratore licenziato a voce e poi su WhatsApp, ma per il giudice è illegittimo. Verrà reintegrato

Laura Pellegrini

16 Aprile 2026 - 18:00

In Italia il licenziamento a voce è nullo, mentre licenziare un dipendente con un messaggio su WhatsApp è legittimo nel rispetto di alcune condizioni.

Lavoratore licenziato a voce e poi su WhatsApp, ma per il giudice è illegittimo. Verrà reintegrato

Per il Tribunale di Macerata non basta un messaggio sullo smartphone o su WhatsApp per cancellare anni di lavoro e un contratto a tempo indeterminato. In Italia, infatti, il licenziamento comunicato a voce è nullo o inefficace, mentre licenziare un dipendente tramite social o strumenti digitali è possibile, ma nel rispetto di alcune condizioni fondamentali.

Un cameriere che lavorava da anni in un locale con contratto stabile è stato inizialmente allontanato dal posto di lavoro con una comunicazione verbale. Poco tempo tempo, ha ricevuto un messaggio su WhatsApp in cui veniva comunicato il licenziamento per giusta causa, con allegato il modello Unilav (il documento che le aziende inviano agli enti per comunicare che il rapporto è finito).

Con una sentenza pubblicata il 15 aprile 2026, il Tribunale ha messo un punto fermo sulla validità delle comunicazioni digitali nei rapporti di lavoro. Per la vicenda in questione, il giudice ha dichiarato illegittimo il licenziamento e ha disposto il reintegro del lavoratore.

Cameriere licenziato con un messaggio su WhatsApp: cosa è successo

Lo sfortunato protagonista della storia è un cameriere impiegato dal 2022 in un noto bar-pasticceria di Civitanova Marche. Tutto ha inizio nel febbraio 2025, quando il datore di lavoro decide di interrompere il rapporto comunicando la decisione a voce al dipendente. La modalità scelta, tuttavia, ignora i binari formali previsti dalla legge: prima una comunicazione puramente verbale, seguita poco dopo da un messaggio su WhatsApp.

Il datore di lavoro si era limitato a inviare via chat la foto o il file del modello Unilav, indicando come motivazione un generico «giustificato motivo soggettivo». Per l’azienda il rapporto era chiuso; per il lavoratore quella procedura era invece un «fantasma» giuridico. Assistito da un avvocato, ha quindi presentato ricorso.

Il giudice del lavoro ha accolto in pieno il ricorso del lavoratore, dichiarando il licenziamento illegittimo e inefficace in quanto non riportava i motivi chiari del licenziamento e non dava alcuna possibilità di difesa al malcapitato. Il motivo è tecnico ma fondamentale: la legge italiana impone che il licenziamento sia comunicato in forma scritta e contenga i motivi specifici del recesso.

La difesa dell’azienda e la sentenza del Tribunale

La società riteneva invece che tale modalità di comunicazione del licenziamento fosse legittima e che i motivi di questa decisione esistessero eccome: un comportamento irascibile, le lamentele dei clienti e un clima difficile tuttavia mai contestati.

Trattandosi di motivi legati alla condotta del dipendente, per il giudice la procedura doveva seguire un iter diverso: in primo luogo vanno contestati gli addebiti, poi si deve concedere tempo per rispondere e solo in ultimo si decide come procedere. In questo caso, invece, è stato fatto il contrario: prima il licenziamento e poi, forse, le spiegazioni.

La sentenza non lascia spazio a interpretazioni: l’azienda è stata condannata a reintegrare il cameriere nel suo posto di lavoro e a risarcirlo per le mensilità perse dal momento dell’allontanamento fino all’effettivo ritorno in servizio.

Licenziamento su WhatsApp: quando è legittimo?

Al di là del caso in oggetto, il licenziamento su WhatsApp è legittimo solo se soddisfa rigorosi criteri di forma e sostanza che garantiscano la certezza della comunicazione e la tutela del lavoratore.

Perché un licenziamento tramite WhatsApp sia ritenuto efficace, devono sussistere i seguenti elementi:

  • forma scritta e chiarezza, il messaggio deve riportare i motivi chiari del recesso;
  • prova dell’avvenuta ricezione, ovvero la certezza che il lavoratore abbia ricevuto e letto la comunicazione;
  • imputabilità, cioè non deve esserci dubbio sull’identità del mittente;
  • assenza di contestazioni formali, quindi se il lavoratore impugna immediatamente il licenziamento, questo atto può paradossalmente confermare l’avvenuta ricezione, rendendo la comunicazione via chat efficace ai fini della decorrenza dei termini.

In un caso recente, la Corte di Cassazione ha confermato che i messaggi inviati dal lavoratore su WhatsApp (per esempio nelle chat di gruppo) possono costituire giusta causa di licenziamento se contengono espressioni offensive verso colleghi o rivelano informazioni aziendali riservate, ledendo il vincolo fiduciario.

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