Ipoteca, preavviso e cartella esattoriale, i tempi da rispettare

Patrizia Del Pidio

23 Aprile 2026 - 16:06

La Cassazione chiarisce che senza il preavviso l’ipoteca non è valida, ma chiarisce anche quali sono i tempi da rispettare per cartella esattoriale e preavviso.

Ipoteca, preavviso e cartella esattoriale, i tempi da rispettare

Le ipoteche senza preavviso sono nulle. L’ipoteca sulla casa non può essere iscritta senza che prima il proprietario abbia ricevuto una comunicazione formale, in caso contrario l’atto è nullo perché il Fisco non può colpire la casa senza avvisare il contribuente.

La mancanza di preavviso non è soltanto un vizio formale, ma un vero e proprio ostacolo legale pensato per fare in modo che la riscossione proceda senza abusi.

Il contribuente deve ricevere prima le necessarie informazioni che gli permettano di evitare l’ipoteca. Se l’atto, invece, arriva a sorpresa il contribuente ha diritto di chiederne l’annullamento davanti al giudice.

Il preavviso di ipoteca deve sempre esserci

Con l’ordinanza numero 10562 del 21 aprile 2026 la Corte di Cassazione ribadisce che l’ipoteca è un atto nulla se non preceduta dal preavviso. Il preavviso di ipoteca, infatti, è l’unica tutela del cittadino poiché è impugnabile e il soggetto può, quindi, contestarlo fin da subito per bloccare la successiva ipoteca.

Nell’ordinanza, però, la Cassazione sottolinea anche che il contribuente che impugna il preavviso di ipoteca deve fare molta attenzione perché se, in seguito, dovesse arrivare anche l’iscrizione ipotecaria deve essere impugnata anche questa autonomamente.

Non basta, quindi, impugnare il preavviso di ipoteca per difendersi, ma deve essere impugnata anche l’ipoteca stessa se viene iscritta.

L’impugnazione del preavviso non basta

Nell’ordinanza la Suprema Corte illustra il quadro normativo:

  • l’articolo 77, comma 2-bis, del Dpr 602 del 1973 impone all’agente di riscossione di procedere alla comunicazione del preavviso di ipoteca prima dell’iscrizione ipotecaria per consentire al contribuente la difesa che potrebbe evitare l’ipoteca stessa (l’impugnazione o il pagamento delle somme dovute);
  • l’articolo 19 del decreto legislativo 546 del 1992 che elenca gli atti (tra cui il preavviso di ipoteca) che possono essere impugnati.

L’impugnazione del preavviso, però, rientra in quelle che sono definite facoltative, ovvero che non sostituiscono l’onere di impugnare l’atto successivo. Se non si impugna, quindi, anche l’iscrizione ipotecaria la pretesa del Fisco si consolida. Molti contribuenti perdono le cause proprio perché pensano che il primo ricorso copra anche gli atti successivi.

Le scadenze di preavviso e ipoteca

Il Fisco deve rispettare precisi termini temporali affinché la sua pretesa non diventi nulla e nello specifico:

  • il preavviso di ipoteca deve essere notificato all’interessato almeno 30 giorni prima della data in cui avviene l’iscrizione ipotecaria;
  • il preavviso non può essere mandato prima che siano trascorsi sei mesi dalla notifica della cartella esattoriale che pretende il pagamento;
  • se dalla notifica della cartella, però, è passato più di un anno è necessario che l’agente di riscossione inoltri un’intimazione di pagamento prima di comunicare il preavviso di ipoteca.

Se il Fisco aspetta per più di 12 mesi dalla notifica della cartella, deve ricominciare il giro con l’intimazione, altrimenti l’ipoteca è carta straccia.

Attenzione alla soglia minima

Molti contribuenti non sanno che l’ipoteca non può essere iscritta per debiti di importo basso. Soltanto se il debito complessivo è pari o superiore a 20.000 euro si può procedere con l’iscrizione dell’ipoteca. Per debiti di importo inferiore l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può inviare solleciti e preavvisi, ma non può legalmente ipotecare l’immobile. Se lo fa, l’atto è nullo a prescindere dal preavviso.

Come verificare se c’è un’ipoteca sul proprio immobile?

Se si sospetta che sia stata iscritta un’ipoteca sulla propria abitazione senza aver ricevuto nessuna comunicazione, si può chiedere una visura ipotecaria presso l’Agenzia delle Entrate o consultare il proprio estratto di ruolo sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione tramite SPID o CIE.

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