L’iscrizione ipotecaria può avvenire anche senza l’invio della raccomanda informativa. Cosa significa e cosa sancisce la sentenza?
Con la sentenza 3567 del 17 febbraio 2026 chiarisce che la notifica di un atto esecutivo può essere eseguita senza bisogno della raccomandata informativa, tramite posta. L’ipoteca, quindi, può consegnarla direttamente il postino a chi non ha pagato i propri debiti.
La sentenza in questione non fa altro che ribadire un principio già consolidato: la comunicazione dell’iscrizione ipotecaria non necessita dell’invio tramite ufficiale giudiziario. In caso di mancato pagamento delle somme richieste dall’Agenzia delle Entrate Riscossione nella cartella esattoriale, l’iscrizione ipotecaria dell’immobile può essere notificata con il servizio postale al domicilio del debitore.
Gli effetti della notifica a mezzo posta
Notificando gli avvisi e gli atti utilizzando la posta, la notifica è semplificata poiché alla spedizione non si applicano le norme previste dalla Legge 890 del 1982 che disciplina la notifica di atti. Questa legge prevede che l’ufficiale giudiziario deve utilizzare buste di colore verde per distinguere l’atto giudiziario dalla normale raccomandata. Sulla busta devono essere riportati il numero del registro cronologico, la sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario e il bollo dell’ufficio.
Inoltre se la busta è consegnata nelle mani del destinatario la notifica è immediata, se è lasciata nella mani di familiari, conviventi o portiere deve essere inviata al destinatario una seconda raccomandata che lo informi che l’atto è stato consegnato a terzi.
Inviando l’atto per posta, invece, si applicano le norme che riguardano questo tipo di spedizione e anche se l’atto è notificato al portiere, a un familiare o un convivente, la notifica si considera avvenuta nella data che chi l’ha ritirato ha sottoscritto. Ad attestare la consegna è il postino stesso e non è necessario, in caso di consegna a terzi, che sia inviata la raccomandata informativa.
Notifica diretta, cosa cambia
L’Agenzia delle Entrate può notificare atti tributari, esecutivi o cautelari anche a mezzo servizio postale. Anche l’iscrizione di ipoteca può avvenire per posta poiché non esiste l’obbligo di utilizzare la procedura degli atti giudiziari e può avvenire anche senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario o del messo notificatore.
Se l’atto non può essere recapitato, inoltre, per assenza del destinatario, la notifica si ritiene eseguita trascorsi 10 giorni dalla data in cui è stato rilasciato l’avviso di giacenza.
Le norme del servizio postale, inoltre, non richiedono che sia redatta la relata di notifica, se l’atto è arrivato a destinazione si intende consegnato.
Con l’ordinanza 26938 del 2019, però, la Corte di Cassazione ha specificato che nel caso il destinatario non sia raggiungibile o momentaneamente assente, è necessaria la ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale per perfezionare la notifica. È necessario, quindi, che il destinatario sappia dell’esistenza dell’atto, anche se poi materialmente non lo ritira, per questo è necessario che sia informato che la documentazione è depositata presso la casa comunale.
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