Iva agevolata al 5%, ecco su quali dispositivi si applica ancora

Nadia Pascale

28 Maggio 2025 - 13:14

Quale aliquota Iva si applica ai dispositivi di protezione e medici come mascherine, guanti e camici? Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la risposta a Interpello 141 del 2025.

Iva agevolata al 5%, ecco su quali dispositivi si applica ancora

L’Iva agevolata al 5% continua ad applicarsi ad alcuni dispositivi medici nonostante l’emergenza Covid sia ormai terminata, a sottolinearlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta a istanza di Interpello 141 del 2025. Ecco perché.

Nell’istanza di Interpello 141 del 2025 una società che si occupa di distribuzione di dispositivi per la protezione individuale e collettiva chiede se le norme emergenziali che stabiliscono l’Iva agevolata al 5% per i dispositivi di protezione dalla diffusione di epidemie e virus siano ancora applicabili.

Ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione dell’aliquota Iva agevolata per i dispositivi di protezione e medici.

Aliquota Iva agevolata, la disciplina emergenziale per i dispositivi di protezione e medici

Il decreto Rilancio, articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto una modifica della Tabella A, Parte II bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cioè il decreto Iva, inserendo tra i beni con aliquota agevolata al 5% “articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici”.
Di fatto questa parte della normativa non è stata più oggetto di modifica da parte del legislatore e proprio per questo l’istante chiede se si deve ritenere che, terminata l’emergenza Covid, debbano trovare applicazione le vecchie disposizioni, oppure si applichi ancora l’aliquota agevolata.

In quali casi si applica ancora l’aliquota agevolata?

L’Agenzia delle Entrate fissa criteri generali e stabilisce che per applicare l’aliquota agevolata ridotta al 5% devono sussistere dei requisiti e in particolare occorre che i dispositivi abbiano finalità sanitaria. Ne deriva che “oltre a essere inclusi in detto elenco, devono essere ceduti allo scopo di contrastare la diffusione di virus e altri agenti patogeni, fungendo così da strumento di prevenzione del contagio.”

La normativa, inoltre, non fa differenze in base al soggetto che effettua la cessione, né lo stadio di commercializzazione del prodotto (ingrosso o dettaglio, verso aziende o soggetti privati).

Fatte queste due premesse l’Agenzia sottolinea che

Sebbene l’attuale situazione sia caratterizzata dall’assenza di un’emergenza sanitaria quale quella del 2020, né il legislatore nazionale, né quello unionale sono medio tempore intervenuti per modificare l’agevolazione IVA in commento che pertanto deve ritenersi tutt’ora in vigore.

Dal punto di vista pratico questo implica che nel caso in cui il comune cittadino si rechi in farmacia, parafarmacia o presso altri soggetti che vendono dispositivi medici o dispositivi di protezione, come mascherine, guanti in nitrile che siano conformi alle disposizioni “CE”, deve trovare applicazione l’aliquota agevolata al 5%.

Sappiamo, infatti, che questi dispositivi sono molto utilizzati da soggetti immunodepressi che hanno l’esigenza di cautelarsi da virus, infezioni e agenti patogeni in genere. Un uso frequente di tali dispositivi, inoltre, è caratteristico di coloro che si occupano di assistenza alle persone, dalla classica badante agli operatori socio sanitari. Si tratta, quindi, di prodotti che ancora oggi sono di largo uso e per chi ne fa un utilizzo quotidiano il risparmio può essere notevole.

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