L’Ires è un’imposta proporzionale a cui sono tenute le società di capitali e alcuni enti commerciali e non.
L’Ires è l’imposta sul reddito delle società, è disciplinata dal decreto legislativo 344 del 2003 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2004 in sostituzione dell’Irpeg (imposta sul reddito delle persone giuridiche). L’obiettivo della nuova disciplina fin dagli esordi era uniformare la tassazione delle società e degli enti all’interno dell’Unione Europea.
Non solo, infatti tra gli obiettivi dichiarati vi era anche una riduzione della pressione fiscale, con la graduale soppressione dell’Irap che in effetti sta avvenendo in questo periodo storico. Naturalmente la normativa nel tempo ha avuto delle piccole modifiche, tra cui la riduzione delle aliquote con la legge di Stabilità del 2016 che ha ridotto l’aliquota dal 27,50% al 24%, la stessa viene applicata anche nel 2022 sui redditi prodotti nel 2021.
Ires 2022: calcolo, chi paga e codice tributo
Cos’è l’Ires
L’Ires, come anticipato, è l’imposta sul reddito delle società, non viene applicata però alle società di persone, ma solo alle società di capitali. Si tratta, a differenza dell’Irpef che è progressiva, di un’imposta proporzionale con aliquota fissata dalla legge di Stabilità 2016, e quindi a partire dal 2017, al 24%. La disciplina dell’Ires è stata inserita nel Titolo II del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, decreto del presidente della Repubblica 917 del 1986.
Il presupposto dell’Ires, in base all’articolo 72 del Tuir, è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6 dello stesso Testo Unico, cioè:
- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi d’impresa;
- redditi diversi.
Come si calcola aliquota
Si è detto che l’Ires è un’imposta proporzionale con aliquota al 24%, ciò che cambia è la modalità di calcolo della base imponibile nelle varie tipologie di soggetti passivi. L’articolo 75 stabilisce che l’aliquota si applica sul reddito complessivo netto per periodi di imposta. Il calcolo della base imponibile avviene in modo diverso e possono essere distinte 3 macro-categorie:
- società di capitali ed enti commerciali residenti;
- enti non commerciali residenti;
- società ed enti non residenti.
Fin da ora è bene precisare che per le società di capitali residenti sono inoltre previsti dei regimi speciali in base alla tipologia di attività esercitata e dell’ubicazione. Questa differenza si noterà soprattutto nel momento in cui indicheremo i codici tributi. Si evince da questa prima descrizione che non è possibile in questa sede determinare in modo preciso e dettagliato i criteri di calcolo della base imponibile nelle varie situazioni.
Per quanto riguarda le società di capitali e gli enti commerciali residenti deve essere sottolineato che l’articolo 81 del Tuir prevede il principio di attrazione, per cui il reddito complessivo prodotto viene definito “reddito d’impresa” qualunque sia la sua natura.
Il secondo articolo importante è il n° 83 del Tuir che stabilisce che, per calcolare la base imponibile, al risultato del conto economico devono essere aggiunte le variazioni in diminuzione e in aumento previste dalla normativa.
Tra le variazioni in aumento (si tratta di costi indeducibili o parzialmente deducibili) si ricordano:
- 80% dei costi sostenuti per veicoli parzialmente deducibili, ad esempio spese per carburanti e assicurazioni (tali costi sono quindi deducibili al 20%);
- 20% delle spese di traffico telefonico (deducibili quindi all’80%);
- 25% delle spese di rappresentanza, tra cui vitto e alloggio;
- 20% dei servizi e canoni internet;
- 100% di multe e ammende.
Tra le variazioni in diminuzione (ricavi non imponibili o costi non dedotti nei precedenti esercizi) ci sono:
il 100% dei crediti di imposta non tassabili e super-ammortamenti.
Applicando il principio di inerenza stabilito nell’articolo 109 del Tuir, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi.
Inoltre, in base all’articolo 84 del Tuir le perdite di un esercizio possono essere imputate in diminuzione negli esercizi successivi fino al limite del’80% del reddito imponibile.
Per quanto riguarda gli enti non commerciali residenti deve essere tenuto in considerazione l’articolo 72 del Tuir, visto in precedenza; quindi, la base imponibile è data dalla somma di: redditi fondiari, di capitale, di impresa e redditi diversi conseguiti nel periodo di imposta di riferimento. A questi devono essere sottratte le perdite derivanti dall’attività commerciale esercitata (articoli da 143 a 150 del Tuir). Ricordiamo che in base all’articolo 149 del Tuir comma 1, indipendentemente dalla qualifica prevista nello statuto, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale se esercita in modo prevalente attività commerciale. Sono considerate attività commerciali quelle ricadenti nell’articolo 2195 del codice civile.
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Per le società e gli enti non residenti, al fine di calcolare la base imponibile Ires, devono essere tenuti in considerazione esclusivamente i redditi prodotti da attività svolte in Italia. Tali soggetti se hanno una stabile organizzazione in Italia, applicano i principi visti per le società di capitali e gli enti commerciali.
Se non hanno stabile organizzazione, ma sono enti commerciali, si tassano in base alle regole previste per il reddito fondiario, di capitale e diversi.
Se trattasi di enti non commerciali si tassano esclusivamente per i redditi prodotti in Italia con le stesse regole viste per i residenti.
Chi paga l’Ires? Tutti i soggetti passivi dell’imposta
I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Ires sono delineati nell’articolo 73, come modificato dall’articolo 12 del decreto legislativo 44 del 2014, del Tuir. Il comma 1 precisa che sono soggetti passivi Ires:
- le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati (diversi dalle società) residenti in Italia, compresi i trust, e che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- infine, per i redditi prodotti in Italia sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Ires le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust.
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Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, l’articolo 73 comma 2 del Tuir specifica che tra gli enti diversi dalle società citati dal comma 1 devono essere comprese: le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi. A tali soggetti si applica l’Ires al verificarsi del presupposto dell’imposta, cioè la produzione di reddito previsto dall’articolo 72 del Tuir.
Per quanto invece riguarda i Trust, l’articolo 73 comma 2 ultimo periodo specifica che i redditi dei trust sono imputati ai beneficiari in proporzione alle loro quote, se queste non sono indicate, si ritengono uguali.
Soggetti esonerati
I soggetti esonerati sono invece indicati nell’articolo 74 del Tuir comma 1 come modificato dal decreto legge 124 del 2019 articolo 57. Si tratta di:
- organi e amministrazioni dello Stato;
- comuni;
- consorzi tra enti locali;
- unioni di comuni;
- associazioni ed enti gestori del demanio collettivo;
- comunità montane, province e regioni.
L’articolo 73 comma 5 quinquies del Tuir prevede ulteriori soggetti esonerati. Si tratta di organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e di quelli con sede in Lussemburgo, nei casi previsti dall’art. 73, comma 5-quinquies TUIR.
Quando si paga l’Ires
La dichiarazione Ires deve essere presentata ogni anno entro il 30 novembre attraverso il modello Redditi SC. Essa va presentata attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’accesso può essere eseguito con SPID, CIE o CNS. Inoltre, si può accedere con le credenziali rilasciate da Entratel/Fisconline. Una volta inoltrata la dichiarazione, il contribuente riceve il messaggio di conferma della ricezione del file. A questo punto la stessa viene controllata in modo automatico e sono rilevati eventuali errori (i controlli in questa fase sono solo su errori materiali, cioè errori di compilazione).
Dopo tale controllo automatizzato, il contribuente riceve la comunicazione di conferma della presentazione della dichiarazione. Il pagamento delle imposte avviene utilizzando il Modello F24.
Le scadenze per il pagamento degli importi sono:
- 30 giugno: saldo relativo alla dichiarazione dell’anno precedente e acconto prima rata. L’acconto prima rata può essere versato entro 30 giorni dalla scadenza iniziale con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. L’acconto prima rata è pari al 40% dell’imposta dovuta, se l’importo di questo è inferiore a 103 euro è possibile il pagamento in unica soluzione;
- 30 novembre: acconto seconda rata (60% dell’intero ammontare) o pagamento in unica soluzione.
Come pagare e codici tributo
Come anticipato il pagamento dell’Ires avviene con il Modello F24, nello stesso però devono essere indicati i codici tributo esatti. Ecco quali utilizzare a seconda dei casi:
Codice Tributo | Descrizione |
---|---|
1120 | Imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap relativa alle siiq (società di investimento immobiliare quotata) ed alle siinq (società di investimento immobiliare non quotata), ai sensi della legge 27-12-2006, n. 296, art. 1, comma 126. risoluzione n.37/e del 7/2/2008 |
1121 | Imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sui conferimenti in siiq, siinq e fondi immobiliari |
1132 | Imposta rideterminata ai fini Ires per la plusvalenza non reinvestita derivante da cessazione della partecipazione qualificata |
1668 | Interessi sui pagamenti dilazionati |
2001 | Acconto prima rata |
2002 | Acconto seconda rata o unica soluzione |
2003 | Saldo |
2004 | Addizionale Ires su acconto della prima rata art. 31, c.3, d.l. 185/2008 |
2005 | Addizionale Ires su acconto della seconda rata o acconto del pagamento in unica soluzione |
2006 | Addizionale Ires saldo |
2010 | Addizionale Ires settore petrolifero e gas acconto prima rata |
2011 | Addizionale Ires acconto seconda rata o unica soluzione settore petrolifero e gas |
2012 | Addizionale Ires settore petrolifero e gas saldo |
2013 | Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas-art. 3,c. 2, l. n. 7/09 acconto prima rata |
2014 | Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas acconto seconda rata o soluzione unica |
2015 | Addizionale Ires 4% settore petrolifero saldo |
2016 | Recupero Ires per decadenza dalle agevolazioni previste per start up innovative - soggetto consolidato o trasparente 2016 |
2017 | Recupero Ires settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni previste in favore di start up innovative |
2018 | Maggiorazione Ires acconto prima rata art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, del dl 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla l. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. |
2019 | Maggiorazione Ires seconda rata o unica soluzione |
2020 | Maggiorazione Ires saldo |
2025 | Addizionale Ires per enti creditizi, finanziari e assicurativi (articolo 2, comma 2, decreto legge 30 novembre 2013, n. 133) |
2026 | Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’art.166 del tuir-Ires |
2027 | Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’ articolo 166 del tuir-maggiorazione Ires - società di comodo |
2018 | Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit tax settore petrolifero e gas |
2030 | Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit tax enti finanziari, creditizi e assicurativi |
2031 | Quota Ires impianti in Sicilia acconto prima rata, decreto 19/12/2013 |
2032 | Quota Ires impianti in Sicila seconda rata o unica soluzione |
2033 | Quota Ires impianti in Sicilia saldo |
2034 | Addizionale quota Ires impianti in Sicilia- settore petrolifero e gas- prima rata |
2035 | Addizionale quota Ires, impianti in Sicilia, settore petrolifero e gas- seconda rata o unica soluzione |
2036 | Addizionale quota Ires, quota impianti in Sicilia settore petrolifero e gas- saldo |
2037 | Addizionale quota Ires, quota impianti in Sicilia, enti creditizi, finanziari e assicurativi |
2038 | Maggiorazione Ires, quota impianti in Sicilia, società di comodo acconto prima rata |
2039 | Maggiorazione Ires, quota impianti in Sicilia società di comodo, seconda rata o unica soluzione |
2040 | Quota Ires impianti in Sicilia, maggiorazione Ires società di comodo saldo |
8920 | Somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’articolo 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30/09/2003, n. 269 - Ires |
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