Come per tutte le dichiarazioni, anche nel caso di presentazione in ritardo del modello Intrastat sono previste sanzioni. Le sanzioni possono essere ridotte con il ravvedimento operoso.
Quali sono le sanzioni previste nel caso in cui il modello Intrastat sia presentato in ritardo? Ecco le novità e quanto si paga con il ravvedimento operoso.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione Intrastat, o elenco Instrastat è possibile limitare i danni con il ravvedimento operoso che consente di regolarizzare la violazione inviando i dati corretti, ottenendo un importante “sconto” sulla sanzione.
Il ravvedimento avviene attraverso l’utilizzo del modello F24, segnalandolo con l’apposito codice tributo e deve essere accompagnato all’invio dei dati mancanti.
Ecco come fare per ridurre le sanzioni in caso di mancata trasmissione del modello Intrastat con il ravvedimento operoso.
Cosa succede se si invia l’intrastat in ritardo
Il modello Intrastat è una dichiarazione in cui vengono riportate le operazioni intracomunitarie di acquisto o vendita di beni e servizi.
Si tratta di operazioni B2B, cioè tra titolari di partita Iva appartenenti a due Paesi diversi dell’Unione Europea.
Il modello Intrastat per le operazioni attive deve essere trasmesso:
- trimestralmente nel caso in cui la somma delle operazioni trimestrali non superi i 50.000 euro;
- mensilmente in caso contrario.
Per le operazioni passive l’obbligo di trasmissione del modello Intrastat scatta solo in presenza di volumi rilevanti, ovvero al superamento di:
- 350.000 euro per acquisti intracomunitari di beni;
- 100.000 euro per servizi generici ricevuti.
In assenza di tali condizioni, non sussiste l’obbligo di presentazione.
Il modello deve essere presentato entro il 25 del mese successivo entro quello in cui matura l’obbligo di invio. Ad esempio chi invia l’elenco mensile, entro il 25 febbraio invia l’elenco delle operazioni del mese di gennaio. Chi invia l’elenco trimestralmene, per il primo trimestre invia l’elenco entro il 25 aprile.
In base a quanto stabilito dall’art.11, comma 4, D.Lgs. 471/1997, sono sanzionabili:
- l’omessa o tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi;
- l’incompleta, inesatta o irregolare compilazione del modello.
In caso di invio tardivo degli elenchi intrastat si incorre in sanzioni tra i 500 e i 1.000 euro per ogni singolo modello mancante. La sanzione è ridotta a metà nel caso in cui la dichiarazione sia presentata entro 30 giorni dalla richiesta degli uffici.
Nel momento in cui non si invia la documentazione Intrastat dovuta, saranno gli uffici governativi a inviare una richiesta che permette così di incorrere in sanzioni inferiori se l’invio viene fatto entro 30 giorni dall’invio della richiesta stessa.
Nello specifico, nel caso di dati omessi di natura fiscale, le sanzioni saranno tra i 500 e i 1.000 euro, mentre nel caso di violazioni di natura statistica le sanzioni saranno maggiori e nello specifico:
- da 206 euro a 2.065 euro per le persone fisiche per ogni modello errato;
- da 516 euro a 5.164 euro per enti e società, sempre per ogni modello errato inviato.
Anche in questi casi nel momento in cui si vanno a pagare le sanzioni si dovrà anche provvedere all’invio dei dati corretti.
In caso di invio in ritardo, e quindi omessa presentazione del modello intrastat, però si può anche utilizzare la modalità del ravvedimento operoso per poter godere di un abbassamento delle sanzioni.
A quanto ammontano le sanzioni
Le sanzioni per l’omessa presentazione o l’invio in ritardo degli elenchi intrastat quelle per l’invio di dati errati od omessi varia a seconda del periodo di tempo che passa dalle scadenze.
Le sanzioni, nello specifico, ammontano a:
- in caso di omessa presentazione dei dati Intrastat parte da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.000 euro per ogni elenco mancante;
- in caso di presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta d’ufficio, la sanzione passa a un minimo di 250 euro a un massimo di 500 euro per ogni elenco;
- in caso di presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare la sanzione è di un minimo di 500 euro e un massimo di 1.000 per ogni elenco;
- in caso di regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato, non c’è sanzione, quando si parla di elenchi errati;
- infine, quando avviene una regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’amministrazione la sanzione è pari a un quinto del minimo, quindi 100 euro.
Si può anche evitare di incorrere in queste sanzioni quando si decide di ricorrere all’utilizzo del ravvedimento operoso.
Come pagare meno col ravvedimento operoso
Nel momento in cui ci si rende conto di essere in ritardo con l’invio degli elenchi Intrastat è possibile evitare di incorrere nelle sanzioni più alte attraverso l’utilizzo del ravvedimento operoso.
In questo caso infatti si può pagare una sanzione inferiore utilizzando il modello F24 e segnando il pagamento della sanzione con il codice tributo 8911, oltre ovviamente a dover provvedere all’invio dei modelli mancanti o la correzione dei dati errati.
Il ravvedimento operoso infatti, introdotto nel 1997, permette a un contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale a seguito di mancato, omesso o insufficiente versamento di imposte e tributi con condizioni vantaggiose.
Nello specifico, il vantaggio è la riduzione delle sanzioni proporzionale al tempo che intercorre tra violazione di obblighi tributari e ravvedimento operoso stesso.
Nel caso in cui si scegliesse di utilizzare questa modalità di regolarizzazione allora, a seconda del momento in cui si farà l’invio, andrà anche a variare l’entità del pagamento dovuto. Nello specifico:
- la sanzione sarà di 1/9, ovvero 55,56 euro, se il ravvedimento avviene entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine;
- la sanzione da applicare aumenta a 1/8 salendo quindi a 62,50 euro se l’operazione viene fatto entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa;
- la sanzione diventa poi di 71,42 euro, quindi 1/7, nel momento in cui il modello F24 viene presentato entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- infine, la sanzione diventa pari a 1/6 del minimo, quindi 83,33 euro, quando si utilizza il sistema di ravvedimento operoso oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Nel momento in cui si andrà a compilare il modello F24 bisognerà segnalare, nella parte denominata «Erario», il codice tributo corrispettivo, ovvero 8911, oltre a indicare anche l’anno a cui si riferisce la violazione.
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