Chi paga se l’algoritmo sbaglia. Come funziona il risarcimento per danni da AI, l’accesso ai codici sorgente e l’azione diretta contro le assicurazioni.
L’intelligenza artificiale, ormai, è entrata a far parte della nostra vita quotidiana ridefinendo i confini della tecnologia, ma ha anche aperto un difficile periodo per i giudici: chi paga se un algoritmo sbaglia? Dimostrare il collegamento tra il danno subito e il difetto di un codice sembrava una sfida molto difficile, se non proprio impossibile per i cittadini a causa dei sistemi informatici troppo complessi e poco trasparenti.
Il Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2026 e in vigore dal 30 settembre, segna una svolta normativa in materia.
Il provvedimento attua i principi dell’AI Act europeo introducendo tutele per i consumatori che ribaltano l’onere della prova e rendono più semplice ottenere un risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali.
Vediamo come si trasforma la tutela legale nell’era dell’intelligenza artificiale e quali sono le novità concrete.
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Le tutele per i danni creati dall’AI
Il problema più grande per chi subisce un danno da un’intelligenza artificiale era di non avere accesso ai dati tecnici che avrebbero permesso di dimostrare il legame tra il danno subito e il funzionamento del sistema. Il decreto legislativo supera l’opacità del sistema e introduce la presunzione legale del nesso causale: se il sistema di intelligenza artificiale viola gli standard di sicurezza e conformità dell’AI Act, si presume, salvo prova contraria, che la violazione sia la causa del danno.
Si inverte, di fatto, l’onere della prova a carico del fornitore o dell’utilizzatore.
Per colmare lo squilibrio, inoltre, il danneggiato può chiedere alla controparte un ordine di esibizione degli elementi che riguardano il funzionamento del sistema AI coinvolto. L’ordine potrà essere concesso solo se la richiesta di risarcimento appare fondata e verosimile. In questo caso il tribunale può richiedere di esibire i codici sorgente, il registro di tracciamento e la documentazione tecnica di cui l’azienda è in possesso. Se il fornitore si rifiuta di collaborare o non ha conservato correttamente i dati, oltre alle sanzioni processuali, rischia che la mancata esibizione venga interpretata come una conferma della responsabilità.
Il ruolo delle assicurazioni
Il nuovo impianto normativo prevede anche un altro pilastro per rafforzare la tutela del fruitore: quella assicurativa. La norma stabilisce delle regole fondamentali per facilitare chi subisce un danno a ottenere il risarcimento.
Qualora il danneggiato sia un privato cittadino, la causa può essere promossa direttamente presso il tribunale del proprio luogo di residenza. Si tratta di un’eccezione importante perché di solito si è obbligati a presentare ricorso nel luogo in cui vive chi ha causato il danno.
Per la trasparenza preventiva si può inviare una richiesta scritta a chi si presume abbia causato il danno per sapere se ha una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Il responsabile ha 30 giorni di tempo per rispondere fornendo il nome della compagnia e i dati della polizza. Se ignora la richiesta la cosa potrebbe essere usata come prova a sfavore durante la causa.
Il risarcimento non deve essere chiesto solo a chi si presume sia il colpevole del danno. Si può citare in giudizio direttamente la compagnia assicurativa per ottenere prima il risarcimento (in ogni caso anche l’assicurato deve essere coinvolto nel processo).