Infortunio non riconosciuto dall’Inail, cosa succede e come difendersi

Paolo Ballanti

16 Gennaio 2023 - 12:16

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L’infortunio sul lavoro può essere respinto dall’Inail. In questi casi quali obblighi ha il datore di lavoro e come ricalcolare la busta paga? Il lavoratore ha qualche possibilità per difendersi?

Infortunio non riconosciuto dall’Inail, cosa succede e come difendersi

Le prestazioni economiche e sanitarie garantite dall’assicurazione Inail operano per gli eventi di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Nel primo caso, per infortunio si intende ogni lesione occorsa al lavoratore, in occasione di lavoro, da una causa violenta, da cui può derivare un’inabilità al lavoro:

  • permanente (assoluta o parziale);
  • temporanea assoluta (con l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni);

se non addirittura la morte.

Perché si parli di infortunio è necessario che sussista un nesso causale tra attività lavorativa e sinistro. Non è pertanto sufficiente la sola circostanza che l’infortunio sia avvenuto durante o sul luogo di lavoro.

Il nesso causale non sussiste (e di conseguenza l’evento non è qualificabile come infortunio) nelle ipotesi di:

  • rischio elettivo, causato dalla condotta volontaria e arbitraria del lavoratore;
  • rischio extra-professionale, occorso per motivi che esulano dallo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • rischio generico, occorso indipendentemente dalle condizioni peculiari del lavoro.

La tutela Inail si estende anche agli infortuni in itinere, occorsi ai lavoratori durante il normale percorso:

  • di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
  • che collega due luoghi di lavoro, per i dipendenti con più rapporti di lavoro;
  • di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, in mancanza di un servizio di mensa aziendale.

Il normale percorso può comunque subire deviazioni o interruzioni, tutelate dall’Inail se ritenute necessarie, in quanto dovute a:

  • cause di forza maggiore;
  • esigenze essenziali e improrogabili;
  • adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

Tanto per gli infortuni ordinari quanto per quelli in itinere, non qualificati dall’Inail come tali, viene meno il diritto del lavoratore alla corrispondente indennità economica, anticipata in busta paga dal datore di lavoro per conto dell’Istituto o liquidata direttamente al beneficiario.

Di conseguenza, essendo qualificato come una lesione ordinaria, non verificatasi in occasione di lavoro, l’evento è suscettibile di essere preso in carico dall’Inps come assenza per malattia, con tutte le conseguenze economiche connesse.

Il lavoratore, in questi casi, ha comunque la possibilità di presentare ricorso all’Inail.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Comunicazioni da parte dell’Inail

In caso di mancato riconoscimento dell’evento come infortunio sul lavoro, l’Inail invia all’azienda una comunicazione con oggetto «Segnalazione caso di dubbia competenza».

Nel documento si afferma che ai sensi della Convenzione Inail/Inps del 15 dicembre 2014, la pratica «è stata segnalata all’Inps in quanto dall’istruttoria amministrativa e/o dall’accertamento medico - legale è stata esclusa da parte dell’Inail l’indennizzabilità dell’evento quale infortunio / malattia professionale e si è ravvisata la presenza di requisiti che potrebbero qualificare l’evento come riconducibile alla tutela Inps».

A seguire, a seconda dei casi, si informa l’azienda che, in alternativa:

  • è in corso l’erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 8 della Convenzione Inail/Inps, con riserva di comunicare l’ammontare;
  • non sono state erogate le prestazioni economiche per mancanza dei requisiti assicurativi (ipotesi più frequente);
  • non sono state erogate le prestazioni economiche per errore materiale nell’invio della certificazione;
  • ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione Inail/Inps è stata attivata, a titolo cautelativo, la procedura per l’eventuale azione di rivalsa nei confronti del presunto responsabile.

La missiva appena citata è seguita di norma da un’ulteriore comunicazione, da parte dell’Inail e indirizzata sempre al datore di lavoro, con oggetto «Definizione della pratica di infortunio o malattia professionale».

Nel documento si ribadisce che: «In merito alla pratica in oggetto, si comunica che la stessa è stata definita negativamente. Si provvederà ad effettuare la segnalazione all’Inps». Nelle ipotesi di carenze riguardanti la documentazione dell’infortunio l’Inail segnala invece che: «In merito alla pratica in oggetto, si comunica che la stessa è stata definita negativamente per carenza di documentazione».

Come comportarsi in busta paga?

Nelle ipotesi in cui l’infortunio è preso in carico dall’Inps come malattia (in tal caso è necessario attendere comunque l’apposita comunicazione da parte della stessa Inps), il datore di lavoro è tenuto a ricalcolare l’evento, procedendo ai seguenti passaggi:

  • recuperare le voci inserite in busta paga a titolo di infortunio sul lavoro conto Inail;
  • recuperare le voci in busta paga, a carico del datore di lavoro, a titolo di integrazione indennità Inail e carenza;
  • riconoscere gli importi a titolo di carenza malattia conto ditta;
  • riconoscere gli importi a titolo di integrazione indennità di malattia Inps a carico del datore di lavoro;
  • riconoscere gli importi a titolo di indennità Inps (per i lavoratori che rientrano nella tutela assicurativa dell’Istituto) o direttamente la somma a copertura del periodo di assenza di malattia, a carico del datore di lavoro;
  • recuperare, rispetto ai contributi da versare all’Inps, l’indennità di malattia anticipata in busta paga;
  • indicare, nella denuncia UniEmens da trasmettere all’Inps, i dati relativi all’indennità di malattia riconosciuta in cedolino.

Nessun problema si pone in merito alla possibile restituzione dell’indennità di infortunio Inail ricevuta dall’azienda o direttamente dal lavoratore. L’Istituto, infatti, nei casi di dubbia competenza non eroga alcuna somma, nemmeno parzialmente.

Utile è ricordare che l’indennità Inps per gli eventi di malattia spetta in favore di:

  • operai e categorie assimilate, nonché lavoratori a domicilio del settore industria e artigianato;
  • operai e categorie assimilate, impiegati (compresi i quadri) e i lavoratori a domicilio del settore commercio;
  • i salariati del settore credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati;
  • operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, salariati fissi, braccianti fissi, obbligati, avventizi e assimilati, compartecipanti e piccoli coloni del settore agricoltura.

In tutte le altre ipotesi la copertura economica è a carico del datore di lavoro, a norma del contratto collettivo nazionale applicato.

Sono comunque dovuti dal datore di lavoro (a prescindere dal settore di inquadramento in Inps):

  • i primi tre giorni di malattia (carenza) che, nella generalità dei casi, sono posti dai Ccnl a carico dell’azienda;
  • le festività del periodo di malattia (per gli operai) o le festività cadenti di domenica (per gli impiegati).

Da ultimo, anche nei casi in cui è prevista l’indennità Inps, il contratto collettivo prevede un’integrazione a carico azienda, fino a un determinato ammontare della normale retribuzione (pari o inferiore al 100%).

Come opporsi alle decisioni dell’Inail?

Il lavoratore che non ritiene corrette le valutazioni dell’Inail in merito alla liquidazione dell’infortunio, può presentare ricorso (entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Istituto) presso la sede competente in base al proprio domicilio.

L’istanza deve contenere:

  • i dati anagrafici;
  • il riferimento dell’evento (numero del caso, data dell’infortunio, data del provvedimento);
  • le motivazioni a sostegno dell’opposizione;
  • il certificato medico dal quale emergono gli elementi giustificativi della domanda;

ed essere trasmessa all’Inail:

  • di persona, recandosi allo sportello della sede competente;
  • a mezzo posta ordinaria;
  • a mezzo Posta elettronica certificata.

Nel caso in cui l’interessato (il quale può farsi assistere da un Patronato) non riceva risposta nel termine di 60 giorni dalla data della ricevuta della domanda o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, è possibile convenire in giudizio l’Istituto assicuratore presso il Tribunale del lavoro.
Il termine di prescrizione per il ricorso giudiziale è di 3 anni e 150 giorni (210 per le revisioni) e decorre dal giorno dell’infortunio.

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