Entro il 16 dicembre 2025 deve essere pagata l’IMU e spesso è obbligatorio pagarla anche per i terreni agricoli. Ecco chi deve adempiere e come si calcola l’importo.
In quali casi se si hanno dei terreni agricoli è necessario pagare l’IMU 2025? Quali sono le esenzioni previste, le aliquote e la base imponibile?
I titolari di diritti reali su terreni agricoli devono versare l’IMU 2025 rispettando le scadenze ordinarie applicate anche all’IMU fabbricati.
Le scadenze sono:
- 16 giugno pagamento dell’acconto o prima rata;
- 16 dicembre, seconda rata o saldo.
Vediamo tutto ciò che c’è da sapere sull’IMU terreni agricoli e come effettuare il calcolo dell’Imposta municipale unica dovuta.
Cos’è l’IMU terreni agricoli
L’IMU agricola, o Imposta Municipale Unica relativa ai terreni agricoli, altro non è che un’imposta che viene applicata nel nostro Paese, sui terreni agricoli. È di fatto una tassa comunale, che interessa quei terreni utilizzati per scopi agricoli, come ad esempio: campi coltivati, vigneti, boschi, pascoli e le altre aree destinate all’attività agricola.
La prima cosa da sottolineare è che l’obbligo di versamento dell’IMU terreni agricoli 2025 non ricade solo sul proprietario, ma anche su titolari di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
Per il pagamento della prima rata si applica, su base semestrale, l’aliquota determinata per l’anno precedente. Per la seconda rata si applicano, invece, le aliquote approvate con delibera comunale.
L’imposta sui terreni prevede l’applicazione dell’aliquota ordinaria dello 0,76%, al reddito domenicale al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Tale reddito viene rivalutato del 25% e successivamente viene a moltiplicarsi per un coefficiente pari a 135.
Occorre tenere in considerazione che l’aliquota ordinaria può variare da comune a comune, con l’eventualità di aumenti o diminuzioni, fino allo 0,3%.
Il calcolo dell’IMU terreni agricoli si effettua, in sostanza, nel seguente modo:
- calcolo dell’imponibile: reddito dominicale x 1,25 x 135;
- applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune.
Per consultare le aliquote del proprio Comune è possibile consultare il motore di ricerca del Mef.
Novità IMU 2025 Terreni agricoli
Per l’anno di imposta 2025 il MEF ha confermato l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto (articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019). L’elaborazione del Prospetto si effettua accedendo all’applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale.
In base alle nuove regole introdotte con il decreto 7 luglio 2023, il Comune ha la facoltà di diversificare le aliquote. Il Comune, nell’ambito della propria autonomia regolamentare di cui all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie. Per quanto riguarda i terreni agricoli le diversificazioni possono essere basate su:
- utilizzo;
- collocazione;
- proprietà di Enti del Terzo Settore o Onlus.
Se il Comune decide di optare per una diversificazione delle aliquote in base alla destinazione dei terreni agricoli, deve comunque adottare criteri di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione nell’elaborazione delle aliquote.
Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l’anno di riferimento, a condizione che il Prospetto pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno.
Nel caso in cui il Comune non adotti nuove aliquote, anche per la seconda rata si applicano le aliquote dell’anno precedente.
IMU terreni agricoli 2025: chi paga ed esenzioni
Il presupposto dell’IMU, cioè la condizione che deve verificarsi affinché sorga l’obbligo di pagamento, è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
Sono considerati soggetti passivi del tributo il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). Nel caso in cui si tratti di aree demaniali l’imposta è dovuta dal concessionario, mentre nel contratto di leasing è tenuto al versamento il locatario. Queste le regole generali, vi sono però dei casi di esenzione per i terreni agricoli 2025.
Esenzione IMU terreni agricoli 2025
In base a quanto determinato dall’art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019, sono esenti dal versamento dell’Imu terreni agricoli 2025 i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
- terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali (Iap), iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
Per l’IMU terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, è previsto che, se il Comune indicato nella circolare è contrassegnato dalla lettera PD – Parzialmente delimitato, l’esenzione IMU si applica solo per la porzione di terreni ricadenti nella zona per la quale il comune ha previsto l’esenzione. Nel caso in cui non sia stata indicata alcuna sigla, l’esenzione IMU si applica per tutti i terreni ricadenti in quella zona.
L’IMU si applica, invece, su tutti gli altri terreni agricoli che non rientrano in nessuna delle suddette fattispecie.
In tale ipotesi il codice tributo per il versamento con modello F24 è “3914”.
IMU agricola 2025 per terreni incolti e orti
I terreni incolti o gli orti, ovvero quelli non adibiti “all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del Codice civile” sono da considerarsi comunque agricoli: lo stabilisce la sentenza della Corte di Cassazione n. 7369/2012.
La ratio alla base della sentenza è che tali terreni possono essere potenzialmente destinati all’uso agricolo, senza che per forza questo debba essere oggetto di effettivo esercizio dell’attività agricola.
Nei Comuni montani sono esentati dall’IMU tutti gli orti e i terreni incolti, nei Comuni di pianura, invece, l’esenzione è limitata ai terreni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.
Resta fuori dall’esenzione IMU una sola casistica: i terreni incolti e gli orti di proprietari che non hanno la qualifica di coltivatore diretto o di Iap e che quindi sono tenuti al versamento.
La circolare 19 del 1993 dell’Agenzia delle Entrate specifica che non sono soggetti a IMU Terreni agricoli i terreni diversi dalle aree fabbricabili sui quali sono esercitate attività agricole in forma non imprenditoriale. Si tratta degli orticelli, cioè piccoli appezzamenti di terreno coltivati occasionalmente, senza strutture organizzative.
L’Imu per i terreni edificabili: le regole
Non si applica l’IMU terreni agricoli per i terreni edificabili. Tali terreni, infatti, indipendentemente dal loro utilizzo non sono tassati come terreni agricoli, ma come aree edificabili.
Vi è però un’eccezione: non è prevista esenzione per quei terreni qualificati come “edificabili”, salvo il caso in cui il terreno sia posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP (comma 741 lett. d, legge di bilancio 2020).
Un terreno viene definito edificabile quando, avendo come riferimento lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune in cui si trova, è suscettibile di essere edificato.
Se non esente, la base imponibile IMU del terreno edificabile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Il Comune determina la base imponibile adottando i seguenti parametri:
- zona territoriale di ubicazione;
- destinazione d’uso consentita;
- indice di edificabilità;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- prezzi medi di mercato per terreni e ubicazioni simili.
Il codice tributo per il versamento con modello F24 è “3916”per le aree fabbricabili ed è 3914 per i terreni.
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