Sanzioni modificate per omesso versamento saldo Imu, ma per l’acconto la percentuale non cambia. Vediamo come interviene il Decreto Sanzioni.
A partire dal 1° settembre entra in vigore la riforma delle sanzioni tributarie che ha effetti anche sulle sanzioni per il mancato versamento di saldo e acconto Imu. Vediamo come le nuove disposizioni si applicheranno sull’imposta municipale unica e cosa cambia per i contribuenti.
L’Imu ha, ogni anno, una doppia scadenza: entro il 16 giugno si deve versare l’acconto, entro il 16 dicembre si deve versare il saldo dell’imposta. Le nuove disposizione avranno valenza esclusivamente per il saldo, ovvero il termine ultimo in cui l’imposta deve essere versata. Le regole per il mancato versamento dell’acconto di giugno, invece, rimangono invariate.
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Sanzioni mancato versamento Imu, cosa cambia?
Il Decreto 87 del 14 giugno 2024, noto come Decreto Sanzioni, ha apportato delle modifiche al sistema sanzionatorio a livello tributario, tra le quale la riduzione dal 30 al 25% per la sanzione per omessi versamenti che si applica a partire dal 1° settembre 2024. Con una nota di approfondimento del 2 settembre 2024, l’Ifel affronta le novità contenute nel decreto inclusa l’applicazione del ravvedimento operoso.
La riduzione delle sanzioni (che passa, come anticipato, dal 30% al 25%) per omesso versamento di imposte o tasse, si applica per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. L’effetto di questa variazione è che per il 2024 l’omesso versamento dell’acconto Imu è sanzionato al 30% (la scadenza del versamento, a giugno, non rientra nelle novità), mentre per il saldo, che scade a dicembre, la sanzione applicata per l’omesso versamento è del 25%.
Da notare che la riduzione delle sanzioni per omesso o parziale versamento ha effetti anche sulle sanzioni da applicare ai pagamenti tardivi di tasse o imposte. Per quel che riguarda violazioni dal 1° settembre in poi, se si procede al versamento entro i 90 giorni dalla scadenza sarà applicata una sanzione ridotta della metà, pari al 12,50%. Se, invece, si procede al versamento entro i primi 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a un quindicesimo di quella originaria, per ogni giorno di ritardo (a partire dal 1° settembre tale sanzione è pari allo 0,83% al giorno).
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Versamenti in ritardo, quali sanzioni?
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 per i versamenti tardivi si applicano le seguenti sanzioni:
- per i versamenti effettuati con un ritardo di almeno 91 giorni la sanzione è pari al 25%;
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione del 25% è ridotta alla metà e quindi si applica la sanzione del 12,5%;
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al precedente punto è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (pari allo 0,8333% per ogni giorno di ritardo).
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