Dal 1° settembre 2024 sono entrate in vigore le nuove sanzioni tributarie, le stesse si applicano anche all’IMU, Imposta Municipale propria. Ecco gli importi da versare.
Si avvicina la scadenza del saldo IMU da versare entro il 16 dicembre 2025, per chi dimentica il versamento sono previste sanzioni, ma gli importi sono cambiati dal 1° settembre 2024. Ecco le sanzioni per l’omesso versamento di saldo e acconto IMU.
Con il decreto Sanzioni cambiano le sanzioni da applicare in caso di omesso versamento di saldo e acconto IMU. Le novità previste dal Decreto sono entrate in vigore dal 1° settembre 2024 e hanno effetto solo sulle violazioni commesse a partire da questa data.
L’IMU è un tributo di competenza dei comuni. Si applica agli immobili, esclusa la prima casa. L’IMU deve essere versata anche sui terreni agricoli ed edificabili. L’Imposta è caratterizzata da una doppia scadenza: entro il 16 giugno si deve versare l’acconto, entro il 16 dicembre si è tenuti a pagare il saldo dell’imposta. In caso di mancato versamento sono applicate le nuove sanzioni entrate in vigore il 1° settembre 2024. Per gli inadempimenti antecedenti a tale data, si applicano, invece, le precedenti disposizioni.
Vediamo le sanzioni ora in vigore per l’omesso versamento IMU (saldo e acconto).
Sanzioni mancato versamento IMU, cosa cambia?
Il Decreto 87 del 14 giugno 2024, noto come Decreto Sanzioni, ha introdotto modifiche al sistema sanzionatorio a livello tributario, tra le quali la riduzione dal 30% al 25% della sanzione per omessi versamenti che si applica a partire dal 1° settembre 2024.
La riduzione delle sanzioni (che passa, come anticipato, dal 30% al 25%) per omesso versamento di imposte o tasse, si applica per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Da notare che la riduzione delle sanzioni per omesso o parziale versamento ha effetti anche sulle sanzioni da applicare ai pagamenti tardivi di tasse o imposte. Per quel che riguarda violazioni dal 1° settembre in poi, se si procede al versamento con ravvedimento operoso entro 90 giorni dalla scadenza sarà applicata una sanzione ridotta della metà, pari al 12,50%. Se, invece, si procede al versamento entro i primi 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a un quindicesimo della sanzione originaria per ogni giorno di ritardo (a partire dal 1° settembre 2024 tale sanzione è pari allo 0,83% per ciascun giorno di ritardo).
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Versamenti in ritardo, quali sanzioni?
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 per i versamenti tardivi si applicano le seguenti sanzioni:
- per i versamenti effettuati con un ritardo di almeno 91 giorni la sanzione è pari al 25%;
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione del 25% è ridotta alla metà e quindi si applica la sanzione del 12,5%;
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al precedente punto è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (pari allo 0,8333% per ogni giorno di ritardo).
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