Slitta al 3 giugno 2025 il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre del 2025. Ecco in quali casi si può evitare il pagamento.
Si avvicina la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Ecco come evitare il versamento di giugno.
L’imposta di bollo deve essere versata per le fatture elettroniche il cui importo superi i 77,47 euro. Affinché l’Agenzia delle Entrate calcoli correttamente l’importo, le fatture elettroniche devono riportare una specifica dicitura che a breve vediamo.
Le scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono disciplinate dall’articolo 6, comma 2, del Dm del 17 giugno 2014 che prevede per la fatturazione elettronica del primo, del terzo e del quarto trimestre, il versamento entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, ovvero 31 maggio, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo.
Per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare il pagamento va effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre, ovvero entro il 30 settembre.
Per il primo trimestre 2025 la scadenza sarebbe il 31 maggio, ma trattandosi di un sabato ed essendo il 2 giugno un festivo, il pagamento slitta al 3 giugno.
Ecco tutti i dettagli per il versamento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica e su come evitarlo senza pagare sanzioni.
Versamento imposta di bollo fatture elettroniche, ecco perché slitta il pagamento
Entro il 3 giugno 2025 deve essere versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre 2025, ma in alcuni casi è possibile evitare il versamento.
Procedere al versamento è molto semplice, infatti, l’Agenzia delle Entrate riceve le fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio.
A questo punto è bene ricordare che nella predisposizione della fattura elettronica, al fine di adempiere correttamente agli obblighi previsti per il versamento dell’imposta di bollo, è necessario dare il valore “ SI ” al campo “ Bollo Virtuale ”.
Occorre poi inserire la corretta dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014”.
Effettuati questi adempimenti, l’Agenzia delle Entrate è in grado di calcolare gli importi dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche che riportano la dicitura corretta.
Essi sono indicati nell’elenco A, presente all’interno della sezione “ fatture e corrispettivi ”. Nella stessa sezione è però presente anche l’elenco B che contiene la lista delle fatture in cui non vi è la dicitura prevista, ma che secondo l’Agenzia dovrebbero essere soggette a imposta di bollo.
Il contribuente può, per le singole fatture dell’elenco B, fornire motivazioni per le quali esse non dovrebbero essere assoggettate a imposta di bollo, oppure versare somme integrative.
L’elaborazione degli elenchi A e B, è disponibile per il contribuente a partire dal 15° giorno successivo alla chiusura del trimestre di riferimento.
Come effettuare il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Il versamento può essere fatto con addebito in conto corrente, oppure si può procedere al versamento con il modello F24 che il contribuente può trovare all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, insieme agli elenchi delle fatture per le quali è necessario versare l’imposta di bollo.
Il valore dell’imposta di bollo su tali fatture è di 2 euro.
Ricordiamo che nel caso in cui l’importo complessivo da versare per il primo trimestre sia inferiore a 5.000 euro è facoltà del contribuente rimandare il versamento e accorparlo con il versamento dell’imposta di bollo relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30 settembre.
Se l’imposta di bollo dovuta per il primo e il secondo trimestre è inferiore a 5.000 euro il pagamento può essere effettuato entro il 30 novembre, quindi, accorpando i versamenti dovuti per i primi due trimestri con il terzo trimestre.
Questi sono i casi in cui si può evitare il versamento dell’imposta di bollo senza sanzioni.
I codici tributo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
I codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono stati definiti con la Risoluzione 42/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate:
- 2521: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- 2522: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- 2523: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- 2524: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- 2525: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI;
- 2526: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI.
I codici tributo devono essere inseriti nella sezione “ Erario ”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “ Importi a debito versati ”, specificando l’anno di riferimento.
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