Il lavoratore subordinato può essere retribuito con le provvigioni?

Claudio Garau

9 Novembre 2022 - 12:26

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Le provvigioni rappresentano il compenso tipico di chi svolge un lavoro autonomo, come gli agenti o i rappresentanti. Esse possono essere assegnate al dipendente al posto dello stipendio fisso?

Il lavoratore subordinato può essere retribuito con le provvigioni?

Tutti i lavoratori subordinati e coloro ai quali viene fatta una proposta di lavoro alle dipendenze sanno bene che tra i vari elementi del contratto c’è ovviamente anche la retribuzione, che si caratterizza tipicamente per essere fissa o comunque minima. Di riferimento, anche per questo aspetto, è in primis il contratto collettivo di categoria applicabile.

Ebbene, se è vero che la retribuzione di fatto altro non è che il contenuto della prestazione del datore di lavoro o dell’azienda nei confronti del lavoratore e per le mansioni svolte da quest’ultimo, potresti certamente domandarti se un dipendente possa essere pagato soltanto con le provvigioni. Ovvero: esiste questa possibilità? E soprattutto è da considerarsi legale o comunque ammissibile alle luce delle regole vigenti in tema di contratti e rapporti di lavoro?

Lo vedremo insieme nel corso di questo articolo, non prima però di averti ricordato in breve in che cosa consiste un pagamento a provvigioni. I dettagli.

Pagamento a provvigioni: che cos’è?

Oggi una proposta di assunzione è sempre una notizia positiva, specialmente se è un lavoro ambito o se l’offerta di lavoro giunge dopo una lunga ricerca di un’occupazione. In gioco vi è un contratto di lavoro dipendente - con tutte le tutele del caso - ma questa volta il tuo prossimo datore di lavoro ti ha detto che il pagamento avverrà soltanto a provvigioni, senza dunque alcun fisso. In altre parole si tratta di quei casi in cui l’azienda intende retribuirti per il lavoro svolto in rapporto al fatturato dell’azienda. E se le vendite non saranno buone, non potrai aspettarti granché in fatto di retribuzione.

Ebbene, in circostanze come queste è opportuno chiedersi se il datore di lavoro è libero di adottare una scelta di questo tipo. Non dimenticare che, per loro natura, le provvigioni costituiscono il compenso assegnato al commissionario, all’agente o al mediatore, che si quantifica come percentuale sull’ammontare lordo realizzato con il compimento di affari di vario tipo.

Mentre il meccanismo di assegnazione della provvigione prevede tipicamente che il diritto a quest’ultima scatti soltanto laddove sia possibile rintracciare un nesso di causalità tra l’attività di chi ha promosso l’affare e il buon esito dello stesso.

In estrema sintesi, le provvigioni rappresentano un compenso non fisso ma quantificato, di volta in volta, in proporzione ai risultati conseguiti e al profitto ricavato dall’azienda e al suo andamento nel corso del tempo. Ecco perché si può anche definire come il compenso percentuale versato all’intermediario di un affare.

Rapporto di lavoro subordinato e provvigioni: c’è compatibilità?

Poste queste necessarie ed opportune premesse sulle provvigioni e sulla loro natura, possiamo chiarirti che, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare a prima vista, lo stipendio a provvigioni è ammissibile per un lavoratore dipendente. Infatti non esiste una norma ad hoc che impone il divieto di versare provvigioni ad un lavoratore subordinato. Quindi in linea generale le provvigioni sono consentite.

Anzi a sostegno di quanto abbiamo appena detto c’è l’art. 2099 del Codice Civile, il quale nelle sue ultime righe espressamente indica che il lavoratore dipendente può essere retribuito non soltanto con la normale retribuzione fissata sulla base delle ore lavorate, ma anche – in tutto o in parte – a provvigioni.

Perciò le provvigioni ai dipendenti dovranno essere sempre intese come una quota di compenso o retribuzione collegata ad un certo obiettivo o risultato.

Pagamento a provvigioni e rischio di impresa

Attenzione però, ciò non significa applicazione delle provvigioni ’tout court’ come se si trattasse di un agente commerciale: il lavoratore subordinato - essendo alle dipendenze - non dovrà comunque essere soggetto al cosiddetto ’rischio d’impresa’ ed anzi per lui sussiste una garanzia costituzionale a riguardo. Infatti l’art. 36 prevede che ogni lavoratore abbia diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della sua attività di lavoro e, comunque, sufficiente a garantire a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

Vero è che, in via generale, lo stipendio è fissato liberamente dalle parti, ma pur sempre nel rispetto di un limite minimo di retribuzione sufficiente o minima, detta anche paga base di cui ai vari Ccnl.

Ecco perché in realtà quanto abbiamo ricordato sopra in merito all’art. 2099 c.c. va contemperato con il dettato dell’art. 36 Costituzione. In pratica, la provvigione può essere soltanto un elemento della retribuzione aggiuntivo rispetto ai minimi sindacali di cui al Ccnl di categoria. Non può quindi costituire la sola voce della busta paga.

D’altronde il rapporto di lavoro alle dipendenze non deve mai essere scambiato con l’attività di lavoro autonomo - e pensiamo al tipico esempio del rapporto tra l’agente di commercio ed il cliente o committente, nelle circostanze nelle quali il pagamento del lavoratore si compia a provvigioni.

Insomma anche di ciò dovrai tener conto al momento dell’assunzione e quando il datore di lavoro ti parlerà di come verrai pagato per il lavoro svolto.

Stipendio a provvigioni: meccanismo

Come detto sopra, il dipendente assunto può essere pagato a provvigioni. Da questo punto di vista è a questo punto interessante ricordare che nel settore dell’industria si applica ancora il contratto corporativo, secondo cui i lavoratori possono essere pagati in tutto o in parte tramite provvigioni. Ma è anche vero che l’identico contratto garantisce a questi lavoratori uno stipendio minimo, corrispondente comunque a quello valevole per gli impiegati con qualifiche analoghe cui spetta una retribuzione fissa. Si tratta chiaramente di una regola che è applicazione pratica del principio costituzionale in precedenza ricordato.

Anzi, la prassi ci indica che nei contratti di lavoro subordinato in cui una parte della paga è a provvigioni, sussiste comunque uno stipendio fisso mensile, cui appunto si somma una quota rappresentata dalle provvigioni. C’è una base di calcolo delle provvigioni di cui si trova traccia nel contratto collettivo aziendale o nel contratto individuale, insieme alla cd. percentuale di provvigione, la quale viene stabilita sugli affari trattati dal lavoratore, conclusi o andati a buon fine, o sul fatturato dell’azienda.

Conclusioni

Sulla scorta di quanto abbiamo detto finora, il versamento dello stipendio tramite provvigioni, è dunque ammesso ma con la garanzia di percepire comunque una retribuzione minima, rapportata all’attività svolta durante l’orario di lavoro.

In questo senso deve essere letto l’art. 2099 del Codice Civile che, in tema di retribuzione, indica che il lavoratore dipendente può essere retribuito non soltanto con la normale retribuzione fissata sulla scorta delle ore di lavoro, ma anche con provvigioni.

Ecco perché potrà certamente parlarsi di provvigioni ed anzi questa modalità di pagamento potrà certamente essere stabilita in sede di assunzione, ma sempre tenendo ben presente che la retribuzione nel suo complesso - ovvero stipendio minimo più provvigioni - dovrà risultare comunque proporzionale alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, e sufficiente a garantire al lavoratore ed ai familiari un’esistenza dignitosa (art. 36 Cost.). Vi deve dunque una sorta di compromesso anche perché se così non fosse, il dipendente sarebbe di fatto assimilato al lavoratore autonomo - come l’agente - e graverebbe su di lui il sopra citato ’rischio d’impresa’. Quest’ultimo però - per definizione - non qualifica mai il lavoro subordinato.

Anzi, se la provvigione divenisse il solo metro per fissare la retribuzione si avrebbe una forma di pagamento “a cottimo” vale a dire a risultato, che invece nelle nostre leggi è vietata perché appunto mirerebbe a far sopportare al lavoratore, anche se parzialmente, il citato rischio di impresa.

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