Foto e video dei figli condivisi online: quali pericoli corrono privacy, sicurezza e identità digitale dei minori? Scopriamolo insieme.
Nell’era dei social media, condividere è diventato un riflesso quasi automatico della vita quotidiana. Foto del primo giorno di scuola, video di compleanni, aggiornamenti sui progressi dei figli: ogni genitore conosce bene la tentazione di immortalare e condividere questi momenti preziosi con familiari e amici.
Questo fenomeno, noto con il termine sharenting - fusione dei termini inglesi sharing (condividere) e parenting (genitorialità) - è oggi al centro di un vivace dibattito giuridico, etico e sociale. Perché, dietro un like e uno smile, può nascondersi una violazione dei diritti fondamentali dei minori.
Cos’è lo sharenting e perché è un problema
Lo sharenting descrive la pratica dei genitori di pubblicare online contenuti che riguardano i propri figli minori: fotografie, filmati, informazioni personali sulla salute, sulla scuola, sulle abitudini quotidiane. Sebbene possa sembrare un gesto innocuo, ogni pubblicazione genera un’impronta digitale permanente e potenzialmente accessibile a una platea vastissima di persone, molte delle quali sconosciute.
I rischi sono molteplici:
- In primo luogo, c’è il problema della privacy: il minore non ha ancora la capacità di prestare un consenso informato e consapevole alla diffusione della propria immagine.
- In secondo luogo, vi è il rischio di adescamento online; i cosiddetti predatori digitali possono raccogliere informazioni preziose sui bambini attraverso i profili social dei genitori.
- Non meno grave è il fenomeno del digital kidnapping, ossia il furto di immagini di minori che vengono utilizzate da terzi per scopi illeciti o comunque non autorizzati. Infine, vi è il tema dell’identità digitale futura: il bambino di oggi sarà l’adulto di domani, e potrebbe non gradire le tracce lasciate online dalla sua infanzia.
Il quadro normativo: GDPR e diritti del minore
Il principale strumento normativo europeo in materia è il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati(GDPR, Reg. UE 2016/679), in vigore dal 25 maggio 2018. Il GDPR riconosce ai minori una tutela rafforzata: l’articolo 8 stabilisce che, per i servizi della società dell’informazione, il consenso al trattamento dei dati personalidi un minore sotto i 16 anni (soglia che gli Stati membri possono abbassare fino a 13) deve essere prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
In Italia, il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, aggiornato dal D.lgs. 101/2018 per adeguarsi al GDPR) stabilisce che i dati personali dei minori meritano una protezione specifica. L’immagine del minore rientra pienamente nella categoria dei dati personali, e la sua diffusione non autorizzata integra una violazione della normativa sulla privacy. Proprio per questo, il Garante per la protezione dei dati personali italiano ha più volte ribadito che i genitori, prima di pubblicare foto dei figli, devono valutare attentamente le impostazioni di privacy dei profili social e la platea dei destinatari.
Fondamentale è anche il riferimento alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (New York, 1989), ratificata dall’Italia con la L. 176/1991. L’articolo 16 sancisce il diritto del minore alla riservatezza, mentre l’articolo 17 impone di proteggere il bambino da informazioni e materiali dannosi. Questi principi trovano eco nell’articolo 2 della Costituzione italiana, che tutela i diritti inviolabili della persona, e negli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Le sentenze che stanno cambiando il panorama
La giurisprudenza nazionale e internazionale ha iniziato a confrontarsi con lo sharenting, producendo decisioni che fanno scuola. In Italia, il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 2017, ha ordinato a un padre di rimuovere le fotografie della figlia minore pubblicate senza il consenso dell’altro genitore sui social network.
Il giudice ha riconosciuto che la pubblicazione di immagini di un minore, pur da parte di un genitore, richiede il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale e deve sempre tenere conto del superiore interesse del minore.
Analogamente, il Tribunale di Roma ha affrontato casi in cui la pubblicazione massiva di contenuti relativi a figli minori in contesti di separazione conflittuale ha integrato una condotta pregiudizievole per il minore stesso, rilevante ai fini della valutazione dell’affidamento.
In Francia, pioniera su questi temi, la legge prevede già sanzioni penali fino a un anno di reclusione e 45.000 euro di multa per chi diffonde immagini di minori che ledano la loro dignità o intimità, anche se il responsabile è un genitore.
Nel 2023, l’Australia ha approvato il Online Safety Amendment Act, che rafforza gli strumenti di tutela dei minori online, mentre in sede europea si discute del Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065), che impone alle piattaforme obblighi stringenti di protezione degli utenti vulnerabili, minori in testa. In Italia, la Legge 71/2017 sul cyberbullismo ha introdotto strumenti di tutela per i minori vittime di condotte lesive online, estendibili anche a certi casi di sharenting dannoso.
Il diritto all’oblio e l’identità digitale del minore
Un tema di crescente rilevanza è quello del diritto all’oblio, codificato dall’articolo 17 del GDPR: ogni persona ha il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali. Ma cosa accade quando il bambino, diventato adulto, scopre che la sua infanzia è stata documentata e pubblicata online senza il suo consenso? Può richiedere la rimozione di quei contenuti?
La risposta, almeno in linea teorica, è sì: l’adulto che da bambino era stato oggetto di sharenting può esercitare il diritto all’oblio nei confronti delle piattaforme e, eventualmente, agire in responsabilità civile nei confronti dei genitori.
Questo scenario, un tempo puramente teorico, inizia a materializzarsi: negli Stati Uniti alcuni giovani adulti hanno intentato cause contro i propri genitori per la pubblicazione non autorizzata di immagini dell’infanzia, aprendo un fronte giuridico del tutto inedito nel diritto di famiglia.
Come proteggere i minori: consigli pratici e responsabilità genitoriale
Di fronte a questo scenario, la responsabilità dei genitori è centrale. Prima di pubblicare qualsiasi contenuto riguardante un figlio minore, è opportuno porsi alcune domande fondamentali: il contenuto potrebbe imbarazzare il bambino in futuro? Rivela informazioni sensibili come la posizione geografica o la scuola frequentata? È visibile a sconosciuti? Il profilo social è adeguatamente protetto?
Dal punto di vista tecnico, è fondamentale impostare i profili social in modalità privata, limitare l’accesso ai contenuti a persone di fiducia, non geolocalizzare le foto dei figli e disattivare i metadati delle immagini. È consigliabile, man mano che il bambino cresce, coinvolgerlo nelle decisioni sulla propria immagine online, educandolo a una cultura della privacy consapevole.
Sul piano giuridico, in caso di separazione o divorzio, è opportuno inserire nei patti genitoriali clausole specifiche sullo sharenting, per evitare conflitti futuri e tutelare l’interesse superiore del minore. Il Garante Privacy italiano ha pubblicato linee guida in tal senso, invitando alla massima cautela.
Lo sharenting, dunque, non è un reato in sé, ma può diventarlo quando viola la privacy del minore, lede la sua dignità o avviene senza il consenso dell’altro genitore. Il diritto, pur con i tempi propri dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, sta progressivamente prendendo atto di questa realtà. La tutela del minore online è oggi una sfida che riguarda genitori, piattaforme digitali, legislatori e tutta la società.
Il principio guida resta uno, sancito da ogni convenzione internazionale e da ogni ordinamento democratico: il superiore interesse del minore. Prima di premere il tasto condividi, vale la pena ricordarlo.
Riferimenti normativi:
GDPR Reg. UE 2016/679 | D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) | D.lgs. 101/2018 | Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia 1989 (L. 176/1991) | L. 71/2017 (Cyberbullismo) | Reg. UE 2022/2065 (Digital Services Act) | Trib. Mantova, ord. 2017 | Carta dei diritti fondamentali UE, artt. 7-8