Trattamento dati personali, quando non è necessario il consenso?

Isabella Policarpio

24/05/2019

24/05/2019 - 17:05

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Quando non è necessario il consenso al trattamento dei dati personali? Ecco i casi secondo il Codice della privacy.

Trattamento dati personali, quando non è necessario il consenso?

Trattamento dei dati personali, quando non è necessario il consenso?

Nonostante le rigide regole sul trattamento dei dati personali e sensibili, esistono delle ipotesi in cui il consenso scritto non è richiesto.

Tali circostanze sono espressamente indicate nel Codice delle privacy e riguardano sostanzialmente le ipotesi di attività di marketing e promozionali, la stipulazione di alcuni contratti - come il mutuo - , i dati pubblici nonché tutti i casi in cui il trattamento dati serve a tutelare la sicurezza pubblica, svolgere indagini e altri fini legali.

Vediamo di seguito le ipotesi in cui non è necessario il consenso al trattamento dati.

Trattamento dati personali, quando non è necessario il consenso?

Per consenso informato al trattamento dati si intende l’obbligo a carico delle aziende nell’utilizzo e trasmissione dei dati personali dei soggetti interessati. Le regole sul trattamento e le ipotesi di esclusione sono disciplinate dal Codice della privacy (coordinato a livello europeo) Ci sono diversi casi in cui è possibile effettuare il trattamento del dati personali del cittadino senza il consenso espresso in forma scritta. La condizione è che non si tratti di dati sensibili, ovvero le informazioni riguardo stato di salute, orientamento sessuale, etnia, pensiero politico o religioso.

Il consenso scritto al trattamento dati non è obbligatorio:

  • per il contratto di mutuo e per l’esecuzione di un contratto già in essere, come quelli per la fatturazione di un prodotto o servizio;
  • per la sicurezza pubblica, per esempio nel caso di sopralluoghi effettuati dalle Forze dell’ordine;
  • per le attività di marketing (come il rilascio di carte fedeltà) finalizzate esclusivamente ad offrire sconti e tariffe promozionali;
  • per le attività promozionali tramite la posta elettronica (c.d. soft spam) o la posta cartacea;
  • per i dati pubblici (ad esempio il registro pubblico automobilistico) per finalità attinenti la sicurezza ma non per l’invio di pubblicità;
  • per la gestione dei rapporti di lavoro e selezione del personale, ad esempio è superfluo richiedere il consenso al trattamento dei dati presenti nel curriculum, a meno che non siano dati sensibili;
  • nel caso di candidatura spontanea dell’interessato riguardo la raccolta dati, anche di quelli sensibili.

Trattamento dati personali, quando non è necessario il consenso? Altre ipotesi

Nell’attività d’impresa, non serve il consenso scritto al trattamento dei dati personali quando:

  • i dati vengono trattati in fase pre-contrattuale;
  • il trattamento è funzionale a un obbligo legale;
  • i dati personali provengono da registri ed elenchi pubblici;
  • i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche da parte dell’interessato.
  • Oltre a queste ipotesi, il consenso al trattamento dei dati non è richiesto quando:
  • è funzionale alla salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di terzi;
  • è necessario per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, quando non prevalgono sui diritti e sulle libertà fondamentali dell’interessato;
  • è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro in riferimento a soggetti che ne fanno parte o ne aderiscono;
  • è necessario ai fini delle investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (tali dati però devono essere trattati esclusivamente per fini e per il periodo strettamente necessario);
  • riguarda la comunicazione dei dati tra società, enti, associazioni, consorzi, reti di imprese per scopi amministrativi e contabili;
  • è necessario per fini scientifici o statistici o di notevole interesse storico.

Anche il settore della Pubblica amministrazione può essere esonerato dal consenso scritto dei dati personali se il trattamento è finalizzato ad adempiere funzioni istituzionali.

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