I versamenti sul conto corrente vanno sempre giustificati, la sentenza

Patrizia Del Pidio

11 Maggio 2026 - 12:02

Nelle indagini bancarie a giustificare i versamenti sui conti correnti non sono soltanto coloro che esercitano attività, ma anche le persone fisiche. Vediamo la sentenza della Cassazione.

I versamenti sul conto corrente vanno sempre giustificati, la sentenza
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Con l’ordinanza 7389 del 27 marzo 2026 la Corte di Cassazione torna ad affrontare tematiche che riguardano i controlli fiscali e nello specifico quelli concernenti i movimenti bancari: per i versamenti la giustificazione del movimento riguarda tutti i contribuenti. Per i prelievi che fanno presumere un reddito maggiore, invece, i controlli riguardano soltanto i titolari di redditi di impresa.

Il contribuente, in ogni caso, può contestare la presunzione bancaria dell’Agenzia delle Entrate dimostrando che le somme versate sul conto corrente sono irrilevanti.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza di marzo conferma l’orientamento della Corte Costituzionale del 2014 (sentenza numero 228), e afferma che la presunzione legale non si riferisce solo a coloro che hanno redditi di impresa, ma si estende a tutti i contribuenti.

Presunzione bancaria nei controlli fiscali

La presunzione bancaria prevista dall’articolo 32, comma 1, del Dpr numero 600 del 1973 è riferita alla generalità dei contribuenti e non soltanto a chi ha redditi da lavoro autonomo o da impresa. A prevederlo è l’articolo 38 dello stesso Dpr in cui si affronta il tema dell’accertamento sul reddito delle persone fisiche.

La Corte di Cassazione conferma quanto già previsto dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 2014, ovvero che:

  • la presunzione opera sui prelievi dei titolari di reddito di impresa;
  • la presunzione si applica ai versamenti per tutti i contribuenti.

Il contribuente, in ogni caso, può dimostrare con prova documentale e analitica che i redditi contestati sono già inclusi nel reddito assoggettato a imposta o che sono irrilevanti perché non imponibili (regali, donazioni, premi, vincite).

Il caso preso in esame nella sentenza

Nella sentenza del 27 marzo la Corte ha preso in esame una lite nata da una notifica di accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di una contribuente. Quest’ultima poteva operare su diversi conti correnti intestati ai dipendenti di una società. La contribuente aveva aiutato ad amministrare la società costituita da un certo numero di imprese per ricavarne un profitto illecito emerso nel corso di un’indagine penale per attività fraudolenta.

La contribuente, una persona fisica per la quale il reddito per l’anno 2008 era stato ricostruito tramite i movimenti bancari effettuati (con l’esclusione di quelli opportunamente giustificati) proponeva ricorso: in primo grado il giudice accoglieva il ricorso perché gli elementi emersi dall’indagine penale (archiviata) erano insussistenti.

In Appello, però, l’Agenzia delle Entrate sottolineava che l’indagine penale era slegata dall’accertamento tributario sottolineando l’efficacia della presunzione bancaria nell’accertamento. Per il giudice di secondo grado l’Agenzia delle Entrate ha ragione.

Nel ricorso in Cassazione la contribuente contestava il potere di desumere la maggiore disponibilità economica di un contribuente.

La decisione della Cassazione

Per i Supremi Giudici per gli accertamenti bancari la presunzione dell’Agenzia delle Entrate non si deve riferire soltanto ai redditi di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende anche alla generalità dei contribuenti. Solo i prelievi sono riferiti solo al reddito di impresa, mentre per i versamenti il valore presuntivo è per tutti i contribuenti i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (cfr. Cass. n. 9403/2024). I giudici concludono, pertanto, che “la contestazione di agire per conto di una società di fatto qualifica il reddito della contribuente come reddito di impresa, ritenendo rilevanti quindi anche i prelevamenti."

Con l’ordinanza 7389 la Cassazione conferma che la presunzione non si riferisce solo ai titolari di reddito di impresa, ma che per quanto riguarda i versamenti riguarda tutti i contribuenti.

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