I rinnovi automatici sono illegali. La sentenza sulle pay TV che cambia tutto

Patrizia Del Pidio

6 Maggio 2026 - 12:57

Contratti e pay TV, il rinnovo automatico è nullo senza la doppia firma. Scopri l’ordinanza della Cassazione che tutela i consumatori dalle clausole vessatorie e dai pagamenti non dovuti.

I rinnovi automatici sono illegali. La sentenza sulle pay TV che cambia tutto

Il contratto rinnovato tacitamente è nullo, anche se il formulario predisposto prevedeva un’apposita casella che il contribuente non ha escluso. Se la clausola non è neanche stata approvata con apposita sottoscrizione il rinnovo dell’abbonamento è nullo.

A prevedere questa importante novità è l’ordinanza 12153 del 30 aprile 2026 della Corte di Cassazione sui contratti di abbonamento alla pay TV che contengono clausole di rinnovo automatico.

Rinnovo tacito dei contratti

La Cassazione sottolinea che l’articolo 1341, comma 2, del Codice Civile impone per le cosiddette clausole vessatorie un’apposita approvazione scritta. Il rinnovo automatico rientra in questa categoria poiché crea uno squilibrio a favore dell’azienda. Pertanto, l’attenzione del consumatore deve essere richiamata sulla singola clausola: una firma generale sul contratto non basta; serve una seconda firma dedicata esclusivamente ai punti più onerosi. Questa posizione dei giudici pone un freno alle clausole vessatorie che hanno lo scopo di incastrare il cliente.

Le clausole vessatorie sono quelle che creano uno squilibrio a danno dell’utente: molte aziende, infatti, cercano di aggirare le norme di trasparenza con trucchi e meccanismi poco chiari.

Il rinnovo automatico e la sentenza

La sentenza della Cassazione nasce da una battaglia legale che ha visto come protagonisti un imprenditore che è subentrato nella gestione di un contratto di pay TV stipulato nel 2004 e il cliente che lo aveva sottoscritto.

L’imprenditore pretendeva il pagamento di tre annualità di abbonamento rinnovate tacitamente, visto che il cliente non aveva inviato esplicita disdetta. Ai 1.047 euro di abbonamento si sommavano anche 100 euro per la mancata restituzione della smart card e 655 euro per gli interessi di mora.

In primo grado, il Giudice di Pace aveva annullato quasi del tutto il credito preteso riconoscendo una cifra molto bassa per le spese e la penale. La stessa linea era stata seguita dal Tribunale di Prato in appello: qui i giudici hanno sottolineato che il rinnovo automatico non ha valenza legale se non sottoscritto dal cliente.

Il trucco usato

La sottoscrizione del contratto aveva comportato per il cliente la sottoscrizione di tutto il pacchetto, compresa la clausola che prevedeva il rinnovo automatico. Il cliente avrebbe potuto escludere, in ogni caso, le clausole non gradite. E proprio su questo punto si batteva l’imprenditore visto che il cliente aveva avuto la possibilità di non accettare la clausola.

La Cassazione, però, ha ribadito che la tutela del cittadino non può basarsi sulla possibilità di escludere una clausola poiché in questo caso si rovesciava la legge imponendo di accettare clausole se non escluse espressamente.

La legge, invece, prevede una specifica sottoscrizione per le clausole importanti (come quella per il tacito rinnovo) e questo significa che qualsiasi contratto per pay TV o per qualunque altro servizio non può essere tacitamente rinnovato se il cittadino non ha sottoscritto espressamente la clausola. Una firma generica in calce al contratto non copre le clausole vessatorie.

La firma per accettare il contratto, infatti, non basta per accettare clausole pesanti. Serve una seconda firma per approvare esplicitamente le clausole e senza la seconda firma il rinnovo automatico del contratto non ha valore. Proprio per questo motivo il fornitore non può pretendere pagamenti per i periodi successivi alla scadenza del contratto originario.

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