Sponsorizzato

Guida alla normativa privacy per influencer e creator digitali

Francesca Nunziati

19 Giugno 2026 - 09:30

Una guida pratica per influencer e creator: dati personali, consenso, minori nei contenuti e regole GDPR da conoscere prima di postare su social e piattaforme.

Guida alla normativa privacy per influencer e creator digitali

L’idea centrale di potere espressa dal filosofo scrittore Ralph Waldo Emerson era paradossale: chi cerca di influenzare gli altri perde potere, chi si concentra sulla propria integrità diventa naturalmente influente. In sostanza Emerson credeva che il potere sugli altri è debolezza mascherata da forza.

Ora, in Italia sono oltre 25.000 le imprese nate intorno alla creazione di contenuti digitali: YouTuber, TikToker, influencer, streamer e video maker che hanno trasformato competenze creative e digitali in attività imprenditoriali vere e proprie. Tra il 2015 e il 2024 il numero è aumentato del 185%, passando da circa 9.000 a oltre 25.000 imprese attive. È il tipo di potere più difficile da quantificare, ma forse il più rilevante.

Un influencer non è semplicemente un personaggio famoso online, ma un attore in grado di formare o influenzare l’opinione pubblica. La connessione autentica con il pubblico è un valore aggiunto per le aziende che cercano di costruire relazioni solide e credibili con i potenziali consumatori considerando poi che il 70% dei consumatori adolescenti si lascia guidare proprio dagli influencer nelle proprie decisioni di acquisto; un dato che spiega l’attenzione delle autorità di controllo verso questo settore e la stretta normativa sulla pubblicità occulta.

Chi gestisce un profilo social con migliaia di follower, pubblica contenuti sponsorizzati su Instagram o produce video su YouTube non è semplicemente un utente della rete: è un operatore che tratta dati personali altrui su scala potenzialmente globale. Eppure, la consapevolezza normativa in questo settore rimane spesso superficiale. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, Reg. UE 2016/679), affiancato dal Codice Privacy italiano (D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018), si applica integralmente all’attività degli influencer e dei creator digitali ogni volta che questi raccolgono, pubblicano o elaborano informazioni riferibili a persone fisiche identificate o identificabili. Vediamo di capire come.

Chi è titolare del trattamento nel mondo dei creator

Il primo nodo da sciogliere è quello della qualificazione soggettiva. Ai sensi dell’art. 4, n. 7 del GDPR, è titolare del trattamento “la persona fisica o giuridica […] che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”.

Un creator che raccoglie indirizzi e-mail tramite una newsletter, che gestisce un gruppo Telegram con dati degli iscritti, o che pubblica foto in cui compaiono terzi è, a tutti gli effetti, un titolare del trattamento. Questo comporta obblighi precisi quali: predisporre un’informativa privacy, adottare misure di sicurezza adeguate, e, superata la soglia di 250 dipendenti o in presenza di trattamenti sistematici, tenere un Registro delle attività di trattamento.

La distinzione diventa cruciale quando l’influencer opera attraverso una società: in quel caso gli obblighi si trasferiscono in capo all’ente, ma le responsabilità personali non scompaiono.

Il consenso nelle collaborazioni commerciali

Una delle aree più problematiche riguarda la pubblicazione di contenuti in cui compaiono altri individui, amici, familiari, partecipanti a eventi, senza che questi abbiano prestato un consenso valido ai sensi dell’art. 7 GDPR: libero, specifico, informato e inequivocabile.

Caso pratico n. 1: Le stories con i minori

Il Garante per la protezione dei dati personali italiano ha affrontato più volte la questione dei minori esposti sui social dai genitori (il fenomeno noto come sharenting). Con il provvedimento del 9 gennaio 2020 (doc. web n. 9256486), l’Autorità ha chiarito che la pubblicazione di immagini di minori da parte dei genitori, anche se non a scopo commerciale, può ledere i diritti del minore stesso. Nel caso di creator che monetizzano tali contenuti, il quadro si aggrava: il consenso del genitore non può sostituire quello del minore per finalità commerciali che incidono sull’immagine e sulla dignità del figlio. Il Garante ha invitato alla massima prudenza e ha ribadito che le immagini dei minori non possono essere utilizzate per promuovere prodotti o servizi senza valutare specificamente l’interesse superiore del minore.

La pubblicità occulta e il trattamento dei dati degli utenti

Il tema privacy si intreccia con quello della trasparenza pubblicitaria. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato numerosi influencer italiani per pratiche commerciali scorrette legate alla mancata identificazione dei contenuti promozionali. Ma la dimensione privacy emerge in modo autonomo quando, all’interno di campagne sponsorizzate, vengono raccolti dati degli utenti tramite form, contest, giveaway o landing page. In questi casi il creator opera spesso come contitolare del trattamento insieme al brand, con la necessità di stipulare un accordo ai sensi dell’art. 26 GDPR che definisca le rispettive responsabilità.

Caso pratico n. 2: Il giveaway con raccolta dati

Immaginiamo un’influencer con 200.000 follower che organizza un concorso a premi invitando i partecipanti a lasciare nome, cognome ed e-mail su un modulo Google. Se l’influencer non ha predisposto un’informativa adeguata, non ha indicato il periodo di conservazione dei dati e non ha specificato se le informazioni verranno cedute al brand sponsor, viola gli artt. 13, 5 e 6 del GDPR. Il Garante tedesco (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht) ha comminato sanzioni proprio per fattispecie analoghe, riconducendo la responsabilità anche al creator oltre che all’azienda committente.

Linee guida e Codice di condotta per gli influencer .AGCOM
ALLEGATO A
Quadro normativo e profili procedurali

Le sentenze che fanno giurisprudenza

Sul fronte giurisprudenziale europeo, la Corte di Giustizia dell’UE ha più volte chiarito i contorni della responsabilità dei gestori di pagine e profili social. Con la sentenza Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (C-210/16, 5 giugno 2018), la Corte ha statuito che il gestore di una fan page su Facebook è contitolare del trattamento insieme alla piattaforma, nella misura in cui contribuisce a determinare le finalità e i mezzi del trattamento attraverso le scelte di configurazione della pagina.

Il principio è direttamente applicabile agli influencer: chi utilizza gli strumenti di insight e analisi del pubblico offerti da Meta, TikTok o YouTube partecipa attivamente al trattamento dei dati degli utenti che visitano il profilo.

Ancora più incisiva è la sentenza Fashion ID (C-40/17, 29 luglio 2019), in cui la Corte ha esteso la contitolarità al gestore di un sito web che incorpora il pulsante «Mi piace» di Facebook, ritenendolo responsabile per la raccolta e la trasmissione dei dati che avviene al momento del caricamento della pagina. Per un creator che gestisce anche un sito web con pixel di tracciamento, cookie analitici e widget social integrati, questa giurisprudenza si traduce nell’obbligo di adottare una cookie policy conforme, un banner di consenso funzionante e una valutazione d’impatto (DPIA) laddove il trattamento presenti rischi elevati.

Obblighi pratici: la checklist per creator e influencer

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale descritto, ogni creator digitale dovrebbe verificare almeno i seguenti aspetti:

  1. Il sito web o blog deve essere dotato di informativa privacy completa e di un sistema di gestione del consenso ai cookie (Consent Management Platform) conforme alle Linee Guida del Garante del 10 giugno 2021.
  2. La newsletter richiede un consenso esplicito, una base giuridica documentata e la possibilità di revoca in ogni momento. I contest e i giveaway vanno accompagnati da un’informativa specifica e da un accordo scritto con eventuali brand partner.
  3. Le foto e i video che ritraggono terzi adulti richiedono il consenso dell’interessato, salvo i casi di cronaca o di manifestazioni pubbliche nei limiti previsti dall’art. 96 della Legge sul diritto d’autore.
  4. I minori non vanno mai ripresi o nominati in contenuti commerciali senza una valutazione approfondita dell’interesse superiore del bambino.

Sanzioni e prospettive future

Le sanzioni previste dal GDPR sono potenzialmente severe: fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuo per le violazioni più gravi. Per i creator individuali, la proporzionalità della sanzione tiene conto delle dimensioni del soggetto, ma non esclude provvedimenti inibitori immediati come la cancellazione dei contenuti o il blocco del trattamento. Il Garante italiano ha già dimostrato di intervenire anche nei confronti di soggetti non strutturati.

Il panorama normativo si è evoluto ulteriormente con il Digital Services Act(Reg. UE 2022/2065), pienamente applicabile dal febbraio 2024, che introduce obblighi di trasparenza aggiuntivi per i creator che operano come “very large online platforms” o che pubblicano contenuti a carattere commerciale su piattaforme di grandi dimensioni.

Ignorare queste regole non è più un’opzione. L’ecosistema della creator economy è cresciuto abbastanza da attirare l’attenzione delle autorità di controllo: la consapevolezza normativa non è solo un obbligo legale, ma un elemento di sostenibilità professionale a lungo termine.

SONDAGGIO