Aggiornate le istruzioni per accedere al Fondo PMI per i mancati pagamenti, ecco chi può ottenere le risorse e come presentare domanda.
Le imprese possono accedere al fondo PMI mancati pagamenti del MIMIT, ecco come richiedere le somme in base alle modifiche apportate con la Circolare direttoriale 544 del 24 febbraio 2026 del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Per le Piccole e Medie Imprese eventuali mancati pagamenti da parte dei propri debitori possono costituire un ostacolo importante alla prosecuzione della propria attività. Quando viene a mancare liquidità è difficile riuscire ad effettuare nuovi acquisti di materie prime e prodotti, effettuare i pagamenti ai dipendenti, contributi…si instaura quindi un circolo vizioso che può portare alla crisi di azienda.
Proprio per questo motivo la Legge 208 del 2015, commi 1999-202 dell’articolo 1 istituisce il Fondo PMI per i mancati pagamenti. L’obiettivo è sostenere le piccole e medie imprese (PMI) e i professionisti in difficoltà finanziaria a causa del mancato pagamento di crediti da parte di debitori coinvolti in specifici procedimenti penali.
Vediamo cosa cambia con la Circolare 544, in quali casi è possibile accedere al Fondo PMI per mancati pagamenti e come accedere.
Cos’è il Fondo PMI mancati pagamenti e chi può presentare la domanda
Il Fondo PMI per mancati pagamenti è accessibile a imprese e professionisti che risultino parti offese in procedimenti penali o che risultino creditori in procedure concorsuali nei confronti di debitori imputati o condannati per determinati reati.
I reati per i quali è possibile ottenere risorse del fondo PMI sono:
- estorsione (articolo 629 codice penale);
- truffa (articolo 640 codice penale);
- insolvenza fraudolenta (articolo 641 codice penale);
- false comunicazioni sociali (articolo 2621 codice civile);
- reati fallimentari, tra cui bancarotta fraudolenta o semplice.
Le novità introdotte dal MIMIT per accedere al Fondo PMI per mancati pagamenti
Gli aiuti sono riconosciuti dal Fondo sotto forma di finanziamenti agevolati nell’ambito degli Aiuti de minimis. Con la Circolare 544 sono recepite le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n.2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2024.
Da questa modifica deriva che, in primo luogo è cambiato il riferimento normativo da utilizzare e in secondo luogo devono essere adottate le nuove regole previste per il calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo (ESL).
Cambia inoltre la procedura di inoltro dell’istanza: la richiesta deve essere presentata tramite PEC all’indirizzo [email protected]. É stata, infatti, dismessa la piattaforma usata in passato per inoltre le istanze per accedere al Fondo PMI per i mancati pagamenti.
Ne consegue che la domanda deve essere redatta in formato digitale, presentata come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Documentazione necessaria
Per poter perfezionare la procedura. il richiedente deve avere la PEC e la stessa deve risultare registrata nel Registro delle Imprese.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione inerente la procedura penale in corso o la procedura concorsuale.
Deve essere, altresì, allegata la dichiarazione relativa agli aiuti in regime de minimis ricevuti negli ultimi anni, in questo modo è possibile verificare che non siano stati superati i limiti e i documenti attestanti la capacità di restituzione del prestito agevolato.
La pratica si conclude entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza o della documentazione. In genere il finanziamento se accolto, viene erogato in unica soluzione. Può capitare anche sia erogato un anticipo pari al 50% in attesa delle verifiche sul procedimento penale.
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