Con la riforma della previdenza complementare a regime nel 2026, chi va in pensione può scegliere tra cinque modalità di fruizione del montante: a parità di capitale accumulato cambiano rata, tassazione e destinazione del residuo agli eredi. Scegliere senza fare i conti può costare fino a sei punti di aliquota o lasciare senza assegno proprio negli anni in cui serve.
La riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) e completata dalle istruzioni operative COVIP del 25 giugno 2026 ha affiancato tre formule flessibili alle due tradizionali. Alla rendita vitalizia e alla liquidazione in capitale si aggiungono rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata del montante. Le prime partono dal 1° luglio 2026, la frazionata dal 31 ottobre.
Una premessa che cambia il perimetro dei destinatari. Le tre nuove prestazioni sono riservate agli iscritti a forme pensionistiche a contribuzione definita del settore privato, non sono accessibili ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che alla maturazione dei requisiti restano vincolati alle due opzioni tradizionali, rendita vitalizia e capitale fino al 50%. Chi è iscritto a Perseo Sirio, Espero o Fondo Sanità, quindi, non ha a disposizione le combinazioni descritte di seguito. Un secondo punto fermo riguarda il tetto del capitale. La Legge di Bilancio aveva previsto un innalzamento al 60% del montante, ma l’art. 16-ter della L. 112/2026 lo ha riportato al 50%.
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Le cinque formule di fruizione del montante
Ciascuna formula risponde a un bisogno diverso e ha un prezzo implicito. La scelta è irrevocabile una volta avviata l’erogazione, salvo la conversione del residuo in rendita vitalizia, e le formule non si combinano tra loro. L’unica somma ammessa è quella tra la quota in capitale e una delle forme periodiche.
| Fruizione del montante | Cosa offre e quanto costa |
|---|---|
| Capitale fino al 50% | Liquidità immediata sulla metà del montante, con aliquota agevolata, ma dimezza la base che alimenta l’assegno periodico |
| Rendita vitalizia | Assegno garantito fino al decesso, unica copertura del rischio longevità, con rata più bassa perché sconta caricamenti e margine assicurativo |
| Rendita a durata definita | Rata più alta della vitalizia perché divide il montante sugli anni di vita attesa, ma l’assegno finisce con il capitale |
| Prelievi liberamente determinabili | Libertà su importi e tempi entro il tetto delle rate teoriche maturate, senza possibilità di accelerare oltre quel limite |
| Erogazione frazionata | Unica formula che comprime l’uscita sotto la vita attesa, con un minimo di cinque anni, al prezzo di cinque punti di aliquota in più |
Il vero discrimine è il rischio longevità
La discriminante che pesa di più non è l’importo della rata, ma è chi si assume il rischio di vivere oltre le stime. La rendita vitalizia è l’unica prestazione che il fondo affida a una compagnia assicurativa, paga finché l’aderente è in vita, quanto a lungo viva. Tutte le altre formule restituiscono un capitale e, quando il capitale finisce, l’assegno si ferma.
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La rendita a durata definita è calibrata sulla vita attesa residua secondo le tavole ISTAT, quindi per costruzione lascia scoperta la metà degli aderenti che supera la media. La legge prevede una valvola di sicurezza, la conversione del montante residuo in rendita vitalizia in qualsiasi momento, ma il capitale già consumato non torna indietro: la rendita che si compra a ottant’anni con quel che resta è un’altra cosa rispetto a quella comprata a sessantasette con l’intero montante.
In compenso, le formule diverse dalla vitalizia lasciano il residuo agli eredi. Il montante non erogato con capitale, durata definita, prelievi liberi e frazionata rientra nella disponibilità dei beneficiari indicati; la rendita vitalizia, salvo varianti reversibili o controassicurate che abbassano la rata, si estingue con il decesso.
L’erogazione frazionata sconta cinque punti in più
L’erogazione frazionata è l’unica formula con un regime fiscale peggiore. Capitale, rendita vitalizia, rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili partono da un’aliquota del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo e arriva al 9% dopo trentacinque anni.
La frazionata parte invece dal 20% e scende dello 0,25% l’anno, con un abbattimento che non può superare i cinque punti: il minimo raggiungibile è il 15%, cioè l’aliquota da cui le altre formule partono. Il divario non si annulla mai e si allarga con l’anzianità di iscrizione.
Ipotizzando una base imponibile di 100.000 euro, cioè il montante al netto dei rendimenti già tassati anno per anno, l’imposta dovuta varia così al crescere degli anni di iscrizione:
| Anni di iscrizione | Erogazione frazionata | Altre formule |
|---|---|---|
| 15 anni | 20.000 € (aliquota 20%) | 15.000 € (aliquota 15%) |
| 20 anni | 18.750 € (aliquota 18,75%) | 13.500 € (aliquota 13,5%) |
| 35 anni | 15.000 € (aliquota 15%) | 9.000 € (aliquota 9%) |
Il maggior prelievo vale 5.000 euro a quindici anni di iscrizione, 5.250 a venti e 6.000 a trentacinque. Cresce proprio per le carriere lunghe, cioè per chi ha versato di più. Ne discende una regola di scelta netta: la frazionata ha senso solo per chi deve esaurire il montante in un tempo più breve della vita attesa, perché è l’unica formula che lo consente. I prelievi liberamente determinabili danno flessibilità sul quando, non sul quanto, dato che il tetto annuo resta quello della rata teorica della durata definita.
Capitale più formula agevolata, così si riduce l’imposta
Chi ha bisogno di liquidità concentrata ha un’alternativa che i confronti standard trascurano: la quota in capitale fino al 50% è cumulabile con una qualsiasi delle formule periodiche e sconta l’aliquota agevolata. Su un montante di 100.000 euro di base imponibile e vent’anni di iscrizione, tre combinazioni portano a esiti fiscali diversi a parità di somme incassate nei primi anni.
| Combinazione | Imposta | Incassato subito | Assegno periodico |
|---|---|---|---|
| Frazionata sull’intero montante | 18.750 € | solo la prima rata | 20.000 €/anno per 5 anni |
| Capitale 50% + frazionata sul residuo | 16.125 € | 50.000 € lordi | 10.000 €/anno per 5 anni |
| Capitale 50% + durata definita sul residuo | 13.500 € | 50.000 € lordi | 2.500 €/anno per 20 anni |
La terza combinazione consegna subito 50.000 euro lordi e trasforma il resto in un assegno lungo, con un risparmio d’imposta di 5.250 euro rispetto alla frazionata piena. Il prezzo è la rata dimezzata: 2.500 euro l’anno su vent’anni di vita attesa, contro i 5mila della durata definita sull’intero montante. La scelta dipende da quanta liquidità serve subito e da quanta rendita serve dopo, non da una gerarchia astratta tra le formule.
Quale formula conviene di più?
Incrociando montante, anzianità di iscrizione, altre fonti di reddito e presenza di eredi, il ventaglio si restringe in fretta.
| Profilo | Formula tipicamente più coerente |
|---|---|
| Montante contenuto, con rendita da conversione del 70% sotto la metà dell’assegno sociale | Capitale integrale: la clausola di salvaguardia consente di liquidare tutto, e una rendita di poche decine di euro al mese non ha utilità |
| Pensione pubblica bassa e nessun’altra entrata | Rendita vitalizia sulla quota più alta possibile: il fondo copre un fabbisogno strutturale, non un progetto a termine |
| Pensione pubblica adeguata, fondo come integrazione | Rendita a durata definita, che alza la rata rispetto alla vitalizia e lascia il residuo ai beneficiari |
| Spese irregolari attese, dalla sanità al sostegno ai figli | Prelievi liberamente determinabili, che spostano nel tempo importi entro il tetto delle rate maturate |
| Necessità di chiudere l’uscita in pochi anni, per un debito o un progetto definito | Capitale al 50% più frazionata sul residuo, che comprime i tempi limitando la parte esposta all’aliquota più alta |
| Familiarità di longevità o coniuge più giovane a carico | Rendita vitalizia reversibile, con rata iniziale più bassa in cambio della continuità dell’assegno |
| Iscrizione superiore a trentacinque anni | Qualsiasi formula agevolata al 9%, evitando la frazionata che si ferma al 15% e costa 6.000 euro in più ogni 100mila |
I documenti da richiedere prima di scegliere
Il coefficiente di conversione in rendita dipende dalla convenzione assicurativa del singolo fondo e cambia in misura rilevante da un operatore all’altro. Prima di esercitare l’opzione servono tre documenti:
- il documento sulle rendite, che riporta i coefficienti applicati e le varianti disponibili;
- il regolamento, che fissa periodicità, importi minimi e intervalli tra i prelievi;
- la comunicazione periodica, che indica la base imponibile e l’anzianità di partecipazione da cui dipende l’aliquota.
Con questi numeri il confronto tra le cinque formule diventa un calcolo, non una scommessa. La disponibilità effettiva delle opzioni, peraltro, va verificata caso per caso: i fondi hanno tempo fino al 31 dicembre 2026 per attivarle tutte.