Fondi pensione, addio al 50%. Ora puoi incassare il 60% come capitale. Tutte le novità

Antonello Motroni

11/05/2026

Più rendimento da giovane, più sicurezza nel periodo vicino alla pensione: le nuove regole dei fondi pensione.

Fondi pensione, addio al 50%. Ora puoi incassare il 60% come capitale. Tutte le novità

La legge di bilancio per il 2026 ha apportato modifiche importanti alla legislazione dei fondi pensione.

Le novità, che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2026, mirano a modernizzare la gestione dei risparmi pensionistici allargando al contempo la platea degli iscritti, oltreché ad ampliare la flessibilità in fase di erogazione delle prestazioni.

La Covip è delegata all’emanazione di istruzioni per l’attuazione delle previsioni e a tal fine ha posto in pubblica consultazione due specifici schemi di istruzioni. Ad esito delle consultazioni seguirà a stretto giro l’emanazione delle istruzioni.

Le Strategie di Investimento Life Cycle per le adesioni non esplicite

Dal 1° luglio 2026 gli aderenti non espliciti (ovvero quelli iscritti al fondo pensione tramite adesione automatica o adesione contrattuale) del settore privato vedranno i propri contributi e il TFR maturando investiti in percorsi life cycle. Tali strategie prevedono che, in modo automatizzato, senza alcun intervento dell’iscritto, il profilo di rischio dell’investimento venga progressivamente alleggerito con l’avvicinarsi alla data target di pensionamento (glide path). In generale tale strategia consente di affrontare l’inerzia dei risparmiatori, particolarmente rilevante tra coloro che aderiscono automaticamente alla previdenza integrativa. La Covip, in modo contestato, definisce indicazioni univoche per il glide path, che tutti i fondi pensione dovrebbero essere chiamati a rispettare (Cfr. Tab. 1).

Tab. 1 - Requisiti del Glide Path

Fase del percorso
Orizzonte temporale | Rischio e limiti
Fase Iniziale Fino al quindicesimo anno antecedente al pensionamento Alta esposizione azionaria: quota azionaria (diretta e indiretta) mediamente non inferiore al 65% per massimizzare i rendimenti attesi
Fasi Intermedie Transizione tra fase iniziale e finale Riduzione graduale: la componente azionaria decresce seguendo una traiettoria prefissata, evitando discontinuità significative
Fase Finale Non superiore a cinque anni dal pensionamento Alta tutela del capitale: quota azionaria (diretta e indiretta) massima consentita pari al 15%

Le forme pensionistiche potranno scegliere tra tre modelli organizzativi per strutturare questi percorsi:

  • Passaggi automatici tra comparti distinti: prevede la presenza di almeno quattro comparti, tra cui viene trasferita la posizione dell’aderente.
  • Combinazioni predefinite di comparti: utilizza un mix di almeno due comparti, i cui pesi percentuali variano nel tempo senza necessità di trasferire l’intera posizione.
  • Linee target date: il derisking della posizione avviene all’interno di una singola linea di investimento, calibrata sulla data di pensionamento di una determinata coorte anagrafica.

L’aderente non esplicito conserva il diritto di modificare l’opzione di investimento in ogni momento (cosiddetto switch), anche derogando all’ordinario periodo di permanenza minimo di un anno. I fondi pensione non ancora adeguati alla data del 1° luglio 2026 avranno a disposizione un periodo transitorio massimo di 6 mesi per mettersi in regola, purché dispongano di almeno due linee d’investimento differenziate per rischio. In assenza totale di adeguamento, le adesioni automatiche verranno destinate in via residuale al Fondo Cometa.

Le nuove prestazioni pensionistiche

Il secondo pilastro della riforma riguarda l’introduzione di ulteriori opzioni in fase di decumulo. In primis giova ricordare che il limite massimo del montante accumulato che potrà essere liquidato in forma di capitale è innalzato dal 50% al 60%.
Inoltre, in alternativa alla tradizionale rendita vitalizia, l’art. 11 del D.Lgs. 252/2005 introduce tre nuove tipologie di prestazioni erogabili direttamente dalle forme pensionistiche (cfr. Tabella 2).

Tabella 2. Le nuove opzioni di prestazione pensionistica

Tipo di prestazione
Descrizione
Rendita a durata definita Viene erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell’aderente, basata sulle tavole Istat (con possibilità di richiedere una durata superiore)
Prelievi liberamente determinabili L’aderente sceglie l’importo e i tempi dei prelievi, nel limite massimo della somma delle rate maturate e non riscosse di una rendita teorica a durata definita
Erogazione frazionata Il montante viene erogato a rate su un periodo predeterminato scelto liberamente dall’aderente, che in ogni caso non può essere inferiore a cinque anni

Per quanto concerne la rendita a durata definita e l’erogazione frazionata, Covip prevede che la periodicità delle rate potrà essere fissata liberamente dal fondo pensione, ma non potrà avere cadenza inferiore al mese né superiore all’anno.

Inoltre, sono previste alcune regole comuni:

  • Irrevocabilità e copertura del rischio di longevità, con l’effetto che la scelta di una di queste tre prestazioni alternative non può essere revocata. Tuttavia, per tutelare l’aderente dal rischio longevità, vale a dire di sopravvivere ai propri risparmi, è sempre consentita la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia, anche trasferendo la posizione in un’altra forma pensionistica.
  • Gestione della posizione, con il montante non ancora erogato che continua ad essere investito e viene automaticamente versato nel comparto più prudente del fondo pensione, a meno che l’aderente non scelga diversamente o effettui uno switch successivo.
  • Limiti e diritti in fase di erogazione, con l’aderente che non può più versare ulteriori contributi né esercitare le prerogative della fase di accumulo.
  • Protezione in caso di premorienza: in caso di decesso del beneficiario prima dell’esaurimento del capitale, il montante residuo viene riscattato dai soggetti designati dall’aderente stesso al momento in cui ha richiesto la prestazione.