L’Agenzia delle Entrate cambia orientamento, ora la flat tax al 5% per il lavoro straordinario degli infermieri si estende anche alla reperibilità. Ecco perché.
Flat tax per gli straordinari degli infermieri, cambia la portata con l’estensione alle ore di pronta disponibilità, aumentano così i vantaggi fiscali.
L’Agenzia delle Entrate rivede la posizione espressa con la risposta n. 272 del 27 ottobre 2025 e per gli infermieri, questo si traduce in minori tasse da versare.
Con la risposta a Interpello 308 del 9 dicembre 2025 si conforma ali pareri del Ministero della Salute e dell’Ufficio legislativo del ministro della Pubblica Amministrazione.
Ecco come cambia per i lavoratori del comparto Sanità la flat tax al 5% sugli straordinari e sulla reperibilità.
La pronta disponibilità degli infermieri rientra nello straordinario?
Avevamo dato conto del precedente orientamento dell’Agenzia delle Entrate nell’articolo: Tassazione agevolata dello straordinario, la distinzione con la reperibilità è fondamentale.
L’articolo 1, commi 354 e 355, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ha previsto una tassazione agevolata al 5% sulle retribuzioni derivanti da prestazioni di lavoro straordinario disciplinate dall’articolo 47 del Contratto collettivo nazionale Comparto Sanità 2019-2021.
Sorge però il dubbio sulla tassazione delle ore di pronta disponibilità. L’Agenzia delle Entrate aveva espresso parere contrario alla tassazione al 5% delle ore di pronta disponibilità per un dato letterale: la Legge di Bilancio 2025 riconosce l’agevolazione esclusivamente per le prestazioni previste nell’articolo 47 del CCNL del comparto Sanità.
Ne consegue, secondo l’orientamento precedente dell’Agenzia delle Entrate, che la portata non può essere estesa alle prestazioni previste dall’articolo 44 del CCNL (ore di straordinario effettuate in seguito a chiamata per reperibilità). La stessa interpretazione deve essere applicata alle ore di lavoro per ’’Prestazioni svolte in sede elettorale’’.
La pronta disponibilità/reperibilità è straordinario con flat tax al 5%
Ora l’Agenzia si allinea con l’interpretazione dell’Ufficio legislativo del ministro per la Pubblica Amministrazione che con una nota del 20 novembre 2025 ha chiarito che non sussiste una distinzione tra le ore di “straordinario” e quelle derivanti dalla “pronta disponibilità”, prevalendo, in sostanza, non la tipologia ma il concetto oggettivo funzionale dell’attività lavorativa, secondo cui ogni prestazione effettuata oltre l’orario ordinario è qualificata e retribuita come lavoro straordinario.
Nella pratica, si tratta di una distinzione solo nominativa, non sostanziale. L’Ufficio legislativo ha anche chiarito che in effetti quando è stato effettuato il calcolo dei costi della misura non ha distinto tra le due voci e ha ricompreso fin dall’inizio tra le ore agevolate con la flat tax al 5% quelle derivanti dalla pronta disponibilità. Questo implica che il legislatore fin dall’inizio avrebbe voluto inserire tali ore in quelle a tassazione agevolata, si è trattata di una semplice svista.
Il Ministero della Salute si è accodato all’interpretazione dell’Ufficio legislativo. Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate ha posto fine alla questione accettando l’interpretazione dell’Ufficio legislativo e del Ministero della Salute.
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