Nel corso dei giorni festivi il lavoratore dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro, percependo comunque la retribuzione.
L’eventuale richiesta di prestazione lavorativa da parte dell’azienda può infatti essere legittimamente rifiutata dall’interessato.
Fanno eccezione le ipotesi in cui l’attività nei giorni festivi è frutto di un accordo tra le parti, eventualmente raggiunto anche in sede di contrattazione collettiva.
Può accadere tuttavia che i giorni festivi cadano il sabato. In tal caso come deve comportarsi il datore di lavoro in sede di elaborazione del cedolino paga? Analizziamo la questione in dettaglio.
Festività di sabato, come gestirle sul cedolino?
Lavoratori retribuiti ad ore o in misura fissa mensile, cosa cambia?
Gli effetti in cedolino delle festività cadenti di sabato cambiano a seconda del tipo di retribuzione spettante al dipendente.
A tal proposito, è opportuno distinguere tra:
- Lavoratori pagati ad ore, il cui compenso lordo è il risultato della moltiplicazione delle ore lavorate o di assenza giustificata (ad esempio ferie o permessi) per la retribuzione oraria, cui possono aggiungersi le assenze con indennità a carico di Inps o Inail (malattia, maternità, infortunio, etc.);
- Lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, cui spetta lo stesso compenso lordo ogni mese, a prescindere dalle giornate lavorabili nel medesimo (fanno eccezione eventuali prestazioni straordinarie / supplementari o ancora assenze non retribuite per le quali viene operata una corrispondente trattenuta in busta paga).
Festività non lavorata per i dipendenti retribuiti in misura fissa mensile
In caso di festività cadente di sabato e non lavorata, nulla cambia per i dipendenti retribuiti in misura fissa mensile. Nei loro confronti spetta infatti la normale retribuzione mensile, senza alcuna variazione a causa della festività.
Lo stesso Ministero del Lavoro, grazie alla Risposta ad Interpello numero 1664/2006, ha precisato che «nella legge non è dato rinvenire alcun riferimento» al caso della coincidenza della giornata festiva con il sabato non lavorativo. La questione, afferma sempre il Ministero, è stata «invece affrontata dalla giurisprudenza la quale ha ritenuto che, salvo diversa ed espressa previsione contrattuale, il diritto alla quota di retribuzione aggiuntiva riconosciuto ai lavoratori retribuiti in misura fissa in caso di coincidenza di una festività con la domenica, non spetta in caso di coincidenza della stessa con il sabato non lavorativo. Ciò in quanto, allorché il normale orario di lavoro sia concentrato nell’arco di cinque giorni settimanali, il sesto giorno deve qualificarsi semplicemente, agli effetti di tutti gli istituti contrattuali, come non lavorativo, feriale a zero ore, e non anche festivo».
La soluzione indicata dalla giurisprudenza della Suprema Corte «deve ritenersi del tutto condivisibile alla luce del dato normativo. Si ribadisce quindi, che non sussiste alcun obbligo di legge di retribuire il sabato coincidente con una festività con la quota di maggiorazione indicata dalla legge» (Risposta Interpello numero 1664/2006).
E’ comunque opportuno verificare quanto previsto dal Ccnl applicato. Quest’ultimo infatti potrebbe disporre, per le festività cadenti di sabato, un trattamento economico identico a quello riconosciuto alle festività cadenti di domenica. Nello specifico, una quota aggiuntiva di retribuzione, che si somma quindi al compenso fisso mensile.
Festività non lavorata per i dipendenti retribuiti ad ore
Il trattamento economico delle festività non lavorate cadenti di sabato cambia in caso di lavoratori retribuiti ad ore. In particolare, per quanti hanno un orario distribuito su sei giorni, spetta la normale retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale a tempo pieno, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Prendiamo il caso di un operaio con retribuzione oraria lorda pari ad euro 11,50 euro. L’orario full-time fissato dal Ccnl applicato è pari a 40 ore settimanali. Pertanto, il compenso spettante per la festività non lavorata cadente di sabato corrisponde a:
[11,50 * (40/6)] = 76,71 euro.
Quanto appena descritto vale anche per coloro che hanno un orario distribuito su cinque giorni. A meno che il contratto collettivo non preveda diversamente la retribuzione oraria dev’essere ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale a tempo pieno.
Tuttavia, la stessa Cassazione (sentenza numero 10132/1993) ha sottolineato che, in caso di settimana corta, il compenso per la festività del sabato dev’essere ragguagliato ad 1/5 dell’orario settimanale.
Riprendendo l’esempio precedente il compenso passerebbe a:
[11,50 * (40/5)] = 92,00 euro.
Festività lavorata
Per coloro che hanno comunque prestato attività lavorativa nella giornata festiva è necessario distinguere:
- Se viene riconosciuto un corrispondente riposo compensativo in altra giornata, spetta la sola maggiorazione per lavoro festivo, nella misura prevista dal Ccnl (in caso di lavoratori retribuiti ad ore si deve corrispondere anche una somma a titolo di festività, calcolato secondo quanto sopra descritto);
- Se al contrario non viene riconosciuto un riposo compensativo il lavoro prestato nella festività è da liquidare a titolo di lavoro supplementare / lavoro straordinario, nel rispetto delle percentuali fissate dal contratto collettivo nazionale di lavoro (anche in questa situazione ai dipendenti retribuiti ad ore dev’essere riconosciuto il compenso a titolo di festività calcolato secondo quanto sopra descritto).
Assenze dal lavoro
Il lavoratore ha diritto al compenso previsto per le festività anche in caso di assenze per:
- Malattia, infortunio, astensione per malattia obbligatoria e facoltativa, congedo matrimoniale, ferie, permessi;
- Sospensione dal lavoro per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore;
- Sospensione dal lavoro per riposo compensativo di lavoro domenicale.
Se nel periodo di assenza dal lavoro il dipendente percepisce un trattamento economico a carico di Inps / Inail, il datore di lavoro deve integrare quello corrisposto per il giorno festivo con una quota a suo carico.