Festività, attenzione a questi dettagli in busta paga

Paolo Ballanti

6 Giugno 2024 - 11:37

La gestione in busta paga delle festività non presenta problematiche particolari per i mensilizzati. Discorso diverso per i dipendenti con paga oraria. Ecco i dettagli (e gli errori) spesso trascurati

Festività, attenzione a questi dettagli in busta paga

La normativa italiana riconosce ai dipendenti il diritto ad astenersi dal prestare l’attività lavorativa in occasione delle festività, senza perdere comunque il diritto alla retribuzione.

In base a questo principio, il lavoratore può legittimamente rifiutarsi di rendere la prestazione lavorativa, conservando comunque la normale retribuzione globale fissa.

La copertura economica da riconoscere ai dipendenti in caso di festività non lavorate varia a seconda del tipo di retribuzione applicata al dipendente. In particolare è opportuno distinguere tra:

  • Retribuzione oraria;
  • Retribuzione fissa mensile.

Con riguardo ai dipendenti con retribuzione oraria il trattamento economico da assicurare in busta paga, in caso di festività non lavorate, nasconde dettagli spesso trascurati da aziende e professionisti.

Analizziamo di cosa si tratta.

Retribuzione oraria, cosa significa?

Prima di arrivare al nocciolo della questione è importante ricordare cosa si intende per lavoratori con retribuzione oraria detti anche «a paga oraria».

In tal caso il calcolo delle spettanze economiche avviene moltiplicando la retribuzione oraria per le ore di attività totalizzante nel singolo mese.

Il compenso orario si ottiene dividendo la retribuzione lorda per il coefficiente orario definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Per esempio:

Retribuzione lorda 2.500,00 euro / Coefficiente orario definito dal Ccnl applicato 169 = 14,79 euro (retribuzione oraria).

Ottenuto il compenso orario questo dev’essere moltiplicato:

  • Per le ore lavorate;
  • Per le assenze (retribuite) a carico del datore di lavoro.

Per le assenze invece non retribuite, le stesse vengono evidenziate esclusivamente ai fini figurativi.

Fanno eccezione alle regole appena descritte le assenze per le quali la copertura economica è a carico di Inps ed Inail, con eventuale integrazione delle somme da parte del datore di lavoro, ai sensi del Ccnl applicato.

Attenzione al sabato non lavorativo

Con riguardo ai dipendenti a paga oraria, un dettaglio spesso trascurato è quello relativo al pagamento delle festività cadenti in un sabato non lavorativo.

Una situazione simile può verificarsi per quei lavoratori il cui orario di lavoro è caratterizzato dalla cosiddetta «settimana corta», vale a dire con un impegno lavorativo dal lunedì al venerdì, con esclusione appunto del sabato e della domenica.

A differenza dei lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, per i quali la festività cadente di sabato non genera alcun compenso aggiuntivo, i dipendenti a paga oraria hanno diritto ad un compenso aggiuntivo pari alla normale retribuzione ragguagliata ad 1/5 dell’orario settimanale a tempo pieno.

Naturalmente sono fatte salve disposizioni difformi (e applicabili) da parte dei singoli Ccnl.

Per procedere al calcolo secondo le regole ordinarie si assume innanzitutto la retribuzione oraria, come sopra calcolata.

Il secondo elemento è l’ammontare dell’orario settimanale a tempo pieno, disciplinato sempre dal contratto collettivo.

Ipotizziamo che la retribuzione oraria corrisponde a 12,50 euro e il tempo pieno da Ccnl si attesta a 40 ore settimanali.

Pertanto, per il sabato non lavorativo la somma da riconoscere in cedolino ammonta a:

[12,50 * (40/5)] = 100,00 euro lordi.

Sabato non lavorativo e «settimana lunga»

La somma a titolo di festività (in tal caso non goduta) dev’essere altresì erogata ai lavoratori retribuiti ad ore con «settimana lunga» e, pertanto, orario distribuito su 6 giorni con riposo il sabato.

In queste situazioni valgono le considerazioni fatte nel paragrafo precedente, eccezion fatta per la sostituzione del valore «5» con «6».

Riprendendo il calcolo poc’anzi descritto per determinare l’ammontare della festività la formula è la seguente:

[12,50 * (40/6)] = 83,33 euro lordi.

Festività cadente in altri giorni della settimana non lavorativi

Un dipendente a paga oraria può, soprattutto se assunto con contratto a tempo parziale, avere una o più giornate non lavorative nell’arco della settimana, oltre a sabato e domenica.

Ipotizziamo ad esempio un dipendente con orario pari a 15 ore settimanali, così distribuite:

  • 5 ore il lunedì;
  • 5 ore il mercoledì;
  • 5 ore il venerdì.

I lavoratori interessati da una situazione simile, hanno diritto ad un compenso a titolo di festività cadente in un giorno non lavorativo diverso da sabato e domenica.

Il calcolo dell’importo spettante avviene come descritto nei paragrafi precedenti, assumendo la retribuzione oraria e moltiplicandola per il risultato di: orario full-time / 5.

Attenzione ai dipendenti con retribuzione fissa mensile

Quanto affrontato nei paragrafi precedenti non opera con riguardo ai lavoratori con retribuzione fissa mensile. Tali si intendono coloro che ricevono un compenso lordo calcolato a prescindere dalle ore lavorate nel singolo mese, eccezion fatta per:

  • Determinate assenze che, in quanto non retribuite, non comportano l’erogazione della retribuzione;
  • Assenze economicamente a carico di Inps ed Inail, per le quali spettano trattamenti di importo diverso rispetto alla retribuzione dei periodi lavorati;
  • Prestazioni di lavoro straordinario o supplementare che, essendo aggiuntive alle ore ordinarie previste dal contratto o dalle intese successivamente intercorse, meritano le maggiorazioni retributive previste dagli accordi collettivi applicati in azienda;
  • Altri importi aggiuntivi in funzione del numero di ore lavorate, della loro collocazione temporale ovvero delle condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa.

Sulla base del presupposto per cui la retribuzione fissa mensile è da intendersi già comprensiva delle somme dovute per festività non lavorata, ai dipendenti con questo tipo di retribuzione spetta esclusivamente il compenso per le festività non godute perché cadenti di domenica o in altra giornata contrattualmente qualificata nella lettera di assunzione (o nelle intese successivamente intercorse) come riposo settimanale.

Pertanto, nulla è dovuto per le festività cadenti:

  • Nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì lavorative;
  • Nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì lavorative;
  • Il sabato non lavorativo;
  • In altre giornate della settimana, diverse da sabato e domenica, non lavorative.

In definitiva, il datore di lavoro deve prestare attenzione a non liquidare ai dipendenti con retribuzione fissa mensile importi in realtà non dovuti, sulla base dell’applicazione (erronea) dello stesso trattamento da riconoscere ai lavoratori con paga oraria.