Fermo amministrativo e fermo fiscale, le differenze

Nadia Pascale

27 Marzo 2023 - 10:09

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Cos’è realmente il fermo amministrativo? È corretto dire che si tratta di un provvedimento adottato per il mancato pagamento del bollo o di altre imposte e tasse?

Fermo amministrativo e fermo fiscale, le differenze

Generalmente si parla di fermo amministrativo quando un veicolo, ad uso non strumentale, viene sottoposto a vincolo e di conseguenza non può circolare. In realtà si tratta di un errore perché questa misura dovrebbe essere correttamente indicata come fermo fiscale, o ganasce fiscali, e ha caratteristiche molto diverse dal fermo amministrativo vero e proprio, disciplinato dal Codice della Strada.

Il fermo fiscale (generalmente chiamato anch’esso fermo amministrativo) viene disposto quando è necessario adottare una misura cautelare preventiva a tutela di un bene che può essere utile per recuperare il credito vantato.

Si può notare fin da ora che fermo fiscale e fermo amministrativo sono due tipologie sono molto diverse: cambiano i presupposti tra i due provvedimenti e sono differenti le conseguenze. Ecco le principali differenze tra il fermo amministrativo e il fermo fiscale.

Fermo amministrativo e fermo fiscale: le differenze

Dal punto di vista tecnico il fermo amministrativo è un provvedimento disposto dalle autorità amministrative, come la polizia municipale, in seguito al riscontro di gravi violazioni del Codice della Strada.

Il fermo fiscale invece è la misura cautelativa provvisoria adottata ex articolo 86 Dpr 602 del 1973.
Il fermo amministrativo, da violazione del CdS, prevede la perdita del possesso del bene mobile, sequestro dello stesso, per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione.

In poche parole, sebbene resti materialmente affidato alla cura del proprietario ( in alcuni casi anche tale possibilità viene meno in quanto il veicolo viene portato presso depositi le cui spese sono a carico del proprietario) è come se il possesso non vi fosse.

Il provvedimento viene iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico, di conseguenza dal momento del fermo, fino al rilascio del bene il proprietario non è tenuto al pagamento dei tributi inerenti il bene, cioè il bollo auto o tassa di possesso.

Il fermo fiscale invece ha peculiarità diverse, infatti disposto per il mancato pagamento di debiti nei confronti dell’Amministrazione, ad esempio mancato pagamento del bollo, dell’Irpef, Imu o altri tributi, resta comunque l’obbligo di pagare anche per il periodo del fermo fiscale la tassa automobilistica.

Delle differenze vi sono anche per le tipologie di veicolo da sottoporre a fermo amministrativo e fiscale. Il fermo fiscale non può essere applicato a veicoli strumentali, cioè utilizzati per lo svolgimento del proprio lavoro o per l’attività di impresa. Questa regola non si applica al fermo amministrativo o sequestro.

Il fermo amministrativo nel Codice della Strada

Il fermo amministrativo è disciplinato dagli articoli 213 e 214 del Codice della Strada, si tratta di una sanzione accessoria con la quale si sottrae la disponibilità del bene all’avente diritto al fine di evitare la reiterazione del fatto.
A differenza del fermo fiscale non c’è l’obiettivo di avere un bene con finalità di recupero credito.

La durata del fermo dipende dalla tipologia di violazione normativa, quindi di volta in volta è necessario fare riferimento alle norme violate. L’articolo 214 CdS stabilisce che, in seguito all’adozione del provvedimento di fermo amministrativo

il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.

Questo deve però provvedere a pagare le spese di custodia se dovute.
In caso di fermo amministrativo i documenti del veicolo sono trattenuti dall’autorità che ha adottato il provvedimento. L’atto può avere ad oggetto anche veicoli strumentali all’esercizio di attività professionali, ciò a differenza del fermo fiscale.

L’articolo 214 del CdS stabilisce, inoltre, che nel caso in cui alla conduzione del veicolo vi sia un soggetto diverso dall’intestatario e appaia in modo chiaro che il proprietario non era a conoscenza del fatto che si commettesse reato con il veicolo, lo stesso viene dissequestrato. Il caso tipico è il furto del veicolo, guidato poi da soggetto non in possesso di patente.

Le violazioni che portano al fermo amministrativo del veicolo

Fin da subito sottolineiamo che tra le violazioni che possono portare al fermo amministrativo del veicolo, vi è proprio la violazione delle norme sul fermo fiscale, quindi il caso in cui il veicolo sia stato messo su strada sebbene sottoposto a vincolo.

Le altre violazioni che possono portare a questo provvedimento sono tutte di particolare gravità, ad esempio:

  • circolazione con veicolo senza carta di circolazione ( art. 93 CdS);
  • conduzione, produzione, commercializzazione di ciclomotori che sviluppino una velocità superiore rispetto a quella prevista dalla legge (art. 52 CdS)
  • circolazione con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa (art 193 CdS);
  • circolazione con patente ritirata o sospesa (artt 216 e 218 C.d.S. );
  • guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebrezza.

Queste sono solo le principali fattispecie che portano al fermo amministrativo.
Avverso il provvedimento di fermo amministrativo è possibile proporre ricorso:

  • entro 60 giorni al prefetto;
  • entro 30 giorni al giudice di pace.

In caso di accoglimento del ricorso viene stabilito l’immediato dissequestro del veicolo. In caso di conferma del provvedimento, il fermo amministrativo resta valido per tutto il periodo previsto per la sanzione accessoria.

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