Quando vanno pagate le ferie non godute degli insegnanti? Le stesse possono essere monetizzate solo in casi particolari e lo stabilisce una sentenza del Tribunale del Lavoro di Firenze.
A scuola le ferie non godute vanno pagate. A stabilire quando è previsto il pagamento agli insegnanti delle ferie non godute è una sentenza del Tribunale del Lavoro di Firenze.
Il giudice, con sentenza favorevole, ha accolto il ricorso di un docente precario assistito dai legali del sindacato di categoria Anief.
Le ferie non godute non possono essere monetizzate, ma il Tribunale per la sentenza in questione ha stabilito il pagamento di oltre 2.500 euro in favore del docente.
Vediamo allora quando vanno pagate le ferie non godute agli insegnanti secondo la recente sentenza.
Ferie non godute insegnanti: vanno pagate ai precari
Le ferie non godute vanno pagate agli insegnanti precari. Il Tribunale di Firenze si è espresso con sentenza favorevole in merito al ricorso di un docente precario assunto con contratto a tempo determinato avendo prestato servizio nella scuola come supplente.
Come riporta Orizzontescuola.it che ha sentito Anief, l’insegnante protagonista della sentenza ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie/festività non godute per gli a.s. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e di condannare l’amministrazione convenuta al pagamento di € 2.586,98, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Il giudice gli ha dato ragione e fatto avere al docente una somma risarcitoria ancora maggiore stabilendo, come si legge nella sentenza, che “il ricorrente ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie/festività soppresse non godute negli a.s. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento a favore della ricorrente della somma di € 2.877,60, maggiorata degli interessi legali e la rivalutazione monetaria Istat, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo”.
Il Tribunale scrive nella sentenza che “la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la mancata fruizione delle ferie del docente a tempo determinato durante il periodo di sospensione delle lezioni determini la perdita automatica dell’indennità sostitutiva, se il datore di lavoro non l’abbia posto nella condizione di esercitare il proprio diritto prima del termine del rapporto di lavoro.”
Sempre la recente sentenza ricorda che “è stato statuito che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.”
Dunque il lavoratore precario che non ha goduto delle ferie nel corso dei vari contratti a tempo determinato ha diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva al termine di ogni singolo rapporto di lavoro con il ministero dell’Istruzione.
Anche il presidente dell’Anief Marcello Pacifico ha ricordato come sia in Italia che in ambito europeo non mancano le sentenze che riconoscono il pagamento delle ferie non godute per i contratti a tempo determinato al 30 giugno. Quella di Firenze è solo l’ennesima.
Ferie insegnanti: quando spettano
In generale ricordiamo che le ferie non godute dei docenti e dei dipendenti pubblici non possono essere monetizzate ma, come da sentenze, questo principio non vale se la mancata fruizione non dipende da una scelta del lavoratore. Gli insegnanti, tuttavia, devono godere delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
Gli insegnanti hanno diritto a:
- 30 giorni di ferie l’anno per anzianità di servizio inferiore a 3 anni;
- 32 giorni di ferie l’anno per anzianità di servizio superiore a 3 anni.
I giorni utili in cui gli insegnanti possono fruire delle ferie sono i seguenti:
- tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, esclusi i giorni dedicati agli scrutini e agli esami;
- dal primo luglio al 31 agosto.
- dal primo settembre fino alla data di avvio delle attività educative o didattiche;
- durante l’anno scolastico per un massimo di 6 giorni se il docente può essere sostituito dal personale in servizio presso l’istituzione scolastica non determinando, pertanto, oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.;
- durante per elezioni politiche, amministrative o referendarie;
- durante la sospensione delle lezioni dovute a concorsi;
- durante la sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie e pasquali.
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