Ferie colf e badanti, i diritti dei lavoratori domestici. Stipendio e quanti giorni spettano

Simone Micocci

13 Luglio 2026 - 14:39

È tempo di ferie, anche per colf e badanti. Ecco una guida completa per le vacanze dei lavoratori del settore domestico.

Ferie colf e badanti, i diritti dei lavoratori domestici. Stipendio e quanti giorni spettano

È tempo di ferie per la maggior parte dei lavoratori, compresi colf e badanti. Per quanto l’importanza del lavoro svolto renda queste figure spesso indispensabili nell’organizzazione familiare, anche i lavoratori domestici hanno diritto a un periodo di ferie retribuite, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal contratto collettivo applicato.

È quindi importante conoscere le regole sia per chi lavora come colf o badante che per le famiglie che hanno alle proprie dipendenze un lavoratore o una lavoratrice domestica, così da avere piena consapevolezza dei rispettivi diritti e obblighi.

Come avviene in ogni rapporto di lavoro, infatti, le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile del dipendente. Al tempo stesso, però, al datore di lavoro viene riconosciuto un ampio margine di discrezionalità nell’individuazione del periodo più adatto per la loro fruizione, tenendo conto anche delle esigenze organizzative della famiglia.

Occorre quindi trovare un equilibrio tra le necessità di entrambe le parti e chiarire quali somme spettano durante il periodo di assenza. In mancanza della prestazione lavorativa, infatti, possono sorgere dubbi sul pagamento di alcune voci, come le indennità sostitutive di vitto e alloggio.

Considerata la particolarità del lavoro domestico, ecco una guida con le risposte ai principali dubbi sulle ferie di colf e badanti, dai giorni spettanti alla retribuzione dovuta durante il periodo di riposo.

Quanti giorni di ferie spettano a colf e badanti

Il Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico più rappresentativo, ossia quello sottoscritto il 28 ottobre 2025 da Fidaldo e Domina, per la parte datoriale, e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS e Federcolf, per la parte dei lavoratori, riconosce a colf e badanti 26 giorni lavorativi di ferie per ogni anno di servizio svolto presso lo stesso datore di lavoro.

Il diritto è riconosciuto indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario. I 26 giorni spettano quindi sia ai lavoratori conviventi che a quelli non conviventi, come pure a chi lavora a tempo pieno o soltanto per alcune ore alla settimana.

Ai fini del calcolo delle ferie, la settimana lavorativa viene convenzionalmente considerata composta da 6 giorni, dal lunedì al sabato, anche quando il lavoratore presta servizio soltanto in alcuni giorni. Di conseguenza, per una settimana intera di assenza vengono scalati altrettanti giorni di ferie.

Quando il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, oppure termina prima del completamento dell’anno di servizio, le ferie vengono calcolate in proporzione ai mesi effettivamente lavorati. In questo caso spettano tanti dodicesimi delle 26 giornate quanti sono i mesi di servizio maturati, equivalenti indicativamente a 2,17 giorni di ferie per ogni mese lavorato.

Chi decide il periodo di ferie

Il periodo nel quale colf e badanti possono usufruire delle ferie viene stabilito dal datore di lavoro, che deve però tenere conto sia delle esigenze organizzative della famiglia che di quelle del lavoratore.

Nel dettaglio, il Ccnl prevede che, salvo un diverso accordo tra le parti, le ferie vengano normalmente collocate nel periodo compreso tra giugno e settembre. La scelta, quindi, non può essere imposta senza alcun confronto: il datore di lavoro conserva il potere di individuare il momento più adatto, ma deve cercare di conciliarlo con le necessità della colf o della badante.

Il periodo di godimento delle ferie può inoltre essere concordato già nella lettera di assunzione, per quanto sia comunque possibile modificarlo successivamente, purché vi sia un’intesa tra le parti.

Di regola le ferie hanno carattere continuativo, ma possono essere suddivise in non più di due periodi durante l’anno, sempre con l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

Cosa non viene pagato durante le ferie

Durante le ferie, colf e badanti conservano la normale retribuzione. al pari di quanto previsto in altri settori.

Per i lavoratori pagati mensilmente, quindi, lo stipendio non subisce decurtazioni, mentre per quelli retribuiti a ore spetta, per ogni giornata di ferie, un importo calcolato sulla base di un sesto dell’orario settimanale. In generale, ciascun giorno di ferie viene retribuito con una somma pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

Quest’ultima comprende tutte le indennità indicate nelle tabelle allegate al contratto, comprese quelle relative al vitto e all’alloggio. Per questo motivo, quando il lavoratore convivente durante le ferie non usufruisce materialmente del vitto e dell’alloggio messi a disposizione dalla famiglia, ha diritto al relativo compenso sostitutivo convenzionale.

Non vengono invece corrisposti i compensi collegati a prestazioni lavorative ulteriori che, durante le ferie, non vengono effettivamente svolte. È il caso, ad esempio, dello straordinario e delle relative maggiorazioni, che spettano solamente quando il lavoratore presta servizio oltre l’orario concordato.

In ogni caso, come già hanno avuto modo di spiegare i giudici, tra la normale retribuzione e quella riconosciuta durante le ferie non può esserci chissà che differenza, proprio al fine di non disincentivare il lavoratore a fruire del periodo di riposo.

Ferie dei lavoratori stranieri per rientro nel Paese di origine

Prima di concludere, ricordiamo che il Ccnl prevede una disciplina specifica per i lavoratori di cittadinanza non italiana che abbiano bisogno di trascorrere un periodo più lungo nel proprio Paese di origine. In caso di rimpatrio non definitivo, colf e badanti possono infatti chiedere di accumulare le ferie maturate nell’arco di un periodo massimo di due anni, così da poter usufruire di un’assenza più prolungata.

Questa possibilità, però, non è automatica. È necessaria una richiesta del lavoratore e serve l’accordo del datore di lavoro, che dovrà quindi valutare anche le esigenze organizzative della famiglia.

L’accumulo può avvenire anche in deroga alle regole ordinarie sulla fruizione minima delle ferie, ma resta fermo il limite massimo del biennio.