Disciplina delle ferie: ferie non godute, ferie annuali e settimanali. Ecco tutte le regole, i diritti del lavoratore e gli obblighi del datore di lavoro.
I datori di lavoro sono obbligati ad un costante monitoraggio in ordine ai termini previsti per la fruizione delle ferie.
In considerazione delle sanzioni pesanti che sono previste in caso di mancata osservanza delle disciplina in merito, bisogna valutare attentamente la posizione di ciascun lavoratore e le disposizioni dettate in deroga dai contratti collettivi.
Ecco come si deve comportare il datore di lavoro in materia di obbligo contributivo e pagamento ferie non godute.
Il diritto alle ferie: i riferimenti normativi
Il diritto alle ferie è un diritto di tutti i lavoratori dipendenti ed è normato in primis dalla Costituzione che con l’art. 36, comma 3 stabilisce che:
“il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”
Si tratta di un mezzo necessario volto alla tutela della sua salute e all’integrità psicofisica, consentendogli di recuperare energie e attuare le sue esigenze relazionali, ricreative, familiari.
Ogni lavoratore gode di un determinato periodo di ferie annuali ed è previsto un limite temporale per la loro fruizione, dal 24 settembre 2015 è possibile anche, in alcune situazioni particolari, cedere le proprie ferie ad un collega di lavoro.
Limite temporale di fruizione delle ferie
Ogni lavoratore può godere di un periodo di ferie annuali pari ad almeno 4 settimane, il datore di lavoro deve necessariamente:
- concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l’anno solare di maturazione, anche consecutivamente qualora il lavoratore ne faccia espressamente richiesta;
- concedere e far godere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione le restanti due settimane di ferie.
Entro il 30 giugno di ogni anno i datori di lavoro sono tenuti a verificare che abbiano concesso tutte le ferie che il lavoratore ha maturato due anni prima.
In base ai CCNL è possibile prolungare il termine di fruizione o rinviare il godimento delle ferie, purchè venga rispettata la natura stessa della tutela stabilita ex legis in osservanza all’art. 36 della Costituzione.
Qualora intervenisse una sospensione del rapporto di lavoro (astensione obbligatoria per maternità o una malattia di lunga durata) e scaturisca una impossibilità oggettiva di far fruire al dipendente delle ferie minime cosi come stabilito dalla legge, queste possono essere godute in un momento successivo individuato in base alle esigenze dell’azienda e gli interessi del lavoratore.
Il termine di fruizione quindi si sospende per un periodo pari a quello dell’impedimento occorso.
Monetizzazione delle ferie non godute
La monetizzazione non è più ammessa per le quattro settimane che il lavoratore deve necessariamente godere, rimane possibile solo per i periodi maturati ante 29 aprile 2003, oltre che ad eventuali ore di ferie stabilite dai CCNL in aggiunta a quelle legali.
L’eccezione si verifica per i contratti a tempo determinato della durata inferiore di un anno, per i quali è ammessa la corresponsione del corrispettivo per le ferie non godute anche mensilmente.
Cessione ferie ai colleghi
Il 24 settembre 2015 è stato introdotta la possibilità per i lavoratori di cedere a titolo gratuito, i riposi e le ferie maturate. Questa novità è riservata ai lavoratori dipendenti di pari livello e categoria che si trovino nella condizione di dover assistere figli minori affetti da malattie che necessitino di cure costanti. I contratti collettivi nazionali definiscono la misura, le condizioni e le modalità per l’effettiva possibilità di disporre la cessione. La possibilità di cessione riguarda le ferie ed i riposi che eccedono i limiti minimi imposti dalla legge a tutela della salute psicofisica del lavoratore.
Obbligo contributivo
I datori di lavoro ed i lavoratori che, entro il 30 giugno 2016, non abbiano completato l’effettiva fruizione di tutte le ferie maturate nell’anno 2014, saranno obbligati a versare comunque la relativa contribuzione all’INPS.
Questo non determinerà un azzeramento delle ferie maturate oltre 18 mesi prima, ma l’obbligo contributivo del versamento all’INPS, attendendo la fruizione delle ferie da parte del lavoratore, dell’intera contribuzione corrispondente.
Nel momento in cui si verifica l’effettiva fruizione delle ferie, il datore di lavoro assoggetta a contribuzione l’intera retribuzione del mese nel quale vengono fruite le ferie arretrate e porta a conguaglio nel quadro D del modello DM10/2 l’importo dei contributi versati relativi al compenso sostitutivo divenuti indebiti utilizzando il codice L480, indicando la retribuzione imponibile nei quadri B-C del modello DM10/2 con il codice H400 se la fruizione avviene nello stesso anno in cui si è assolto il corrispondente obbligo contributivo, H500 se oltre.
Apparato sanzionatorio
Il datore di lavoro può incorrere in sanzioni pecuniarie, in caso di inosservanza dell’obbligo della fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla norma.
La sanzione va da 100 euro a 600 euro per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione. Se la violazione comprende più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata per più di due anni, la sanzione amministrativa va da 400 a 1500 euro. Se i lavoratori coinvolti sono più di dieci, ovvero si è verificata per almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4.500 euro.
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