Servizio di consultazione delle fatture elettroniche per i privati senza possibilità di delega all’intermediario. Nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate sul servizio il cui primo termine di adesione è fissato al 31 ottobre 2019.
Novità sulla consultazione della fattura elettronica: i privati non possono delegare un intermediario, a differenza dei titolari di Partita Iva.
Questo è quanto emerge dalla Faq n.128 pubblicata il 19 luglio dall’Agenzia delle Entrate.
Le novità sono dovute alle indicazioni che il Garante ha dato in materia di privacy, un tema che ha causato non pochi rallentamenti sul lancio del nuovo servizio di conservazione e consultazione delle fatture elettroniche.
Dal 1° luglio al 31 ottobre i contribuenti possono scegliere se aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
Consultazione fattura elettronica da parte di privati senza delega all’intermediario
Nel caso delle fatture elettroniche rilasciate a privati, il Garante della privacy, in seguito a un confronto con l’Agenzia delle Entrate, ha stabilito che non è possibile delegare un soggetto terzo al servizio di consultazione dei dati per le persone fisiche.
Questa la risposta al quesito contenuto in una delle nuove FAQ sulla fattura elettronica. La richiesta di chiarimenti riguardava, nello specifico, la procedura per l’attivazione della delega per la visualizzazione delle fatture elettroniche rilasciate a privati.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è inequivocabile: non è possibile delegare un soggetto terzo (anche art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98) al servizio di consultazione dei dati dei consumatori finali persone fisiche.
Resta quindi percorribile soltanto la strada del fai-da-te. La persona fisica può usufruire del servizio di consultazione delle fatture ricevute se in possesso di credenziali Entratel/Fisconline rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale SPID o CNS.
Grazie a questi dati può infatti accedere all’area dei servizi online disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Se ha aderito al servizio dal 1° luglio al 31 ottobre, potrà consultare, a partire dal 1° novembre 2019, la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.
Se invece l’adesione viene effettuata dopo il 31 ottobre, allora il contribuente potrà vedere solo i file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello dell’adesione.
Consultazione delle fatture elettroniche: come funziona per le partite IVA
I titolari di partita Iva possono scegliere se aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche anche delegando un intermediario.
Le tempistiche sono le stesse: si può aderire dal 1° luglio al 31 ottobre in prima battuta, mentre per chi aderisce dal 31 ottobre in poi saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno seguente.
Fino al 31 ottobre l’Agenzia delle Entrate memorizza tutti i file delle fatture elettroniche, sia emesse che ricevute. Durante questo periodo “transitorio” i file delle fatture sono disponibili per la consultazione sia agli operatori Iva che ai loro delegati.
Terminato questo periodo transitorio, nel caso in cui né il cedente/prestatore né il cessionario/committente abbiano aderito al servizio, l’Agenzia cancella la fattura elettronica (dopo l’avvenuto recapito) e conserva solo i “dati fattura”.
Se invece ha aderito solo una delle parti del rapporto economico, le fatture vengono comunque memorizzate dall’Agenzia ma rese disponibili alla consultazione solo alla parte che ha aderito.
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