Modello 730/2026, l’Agenzia delle Entrate corregge in corsa il quadro familiari a carico. Ecco cosa cambia per le detrazioni degli ascendenti.
Il 28 maggio l’Agenzia delle Entrate ha corretto le istruzioni per la compilazione del quadro familiari a carico nel 730/2026.
Il modello 730 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2026. In esso i contribuenti possono fruire anche delle detrazioni d’imposta per i familiari che nel 2025 sono stati fiscalmente a carico. I familiari per i quali spetta la detrazione sono il coniuge, i figli (con età compresa tra 21 e 30 anni) e gli eventuali ascendenti (genitori o nonni). Le istruzioni specificano che possono essere considerati familiari fiscalmente a carico quelli che nel corso del 2025 hanno avuto un reddito pari o inferiore a 2.840,51 euro (per i figli il limite è innalzato a 4.000 euro se non hanno compiuto ancora i 24 anni).
Quali redditi si contano per il familiare a carico?
Per conteggiare il reddito del familiare e sapere se è fiscalmente a carico i redditi che vanno presi in considerazione sono:
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014) .
Le nuove istruzioni, cosa cambia?
Il 28 maggio scorso l’Agenzia delle Entrate ha corretto le istruzioni di compilazione del 730 per quel che riguarda il quadro familiari a carico.
La modifica più importante riguarda gli ascendenti. Precedentemente era indicato che era possibile fruire della detrazione solo per gli ascendenti conviventi con il contribuente, ma con la modifica del 28 maggio l’AdE ha eliminato nella colonna 2, casella G, la parola “conviventi” sostituita dal seguente periodo: “Per gli ascendenti non conviventi con il contribuente che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, per cui non spettano le detrazioni per carichi di famiglia, non compilare la colonna 7 “Percentuale”. A pagina 20, invece, nella descrizione relativa alla compilazione della colonna 7 relativa alla percentuale di carico, al secondo punto dopo la parola “ascendenti” è stata aggiunta la parola “conviventi”.
A dettare la linea è la nuova riforma introdotta dalla Legge 207/2024 che ha stabilito che per gli «altri familiari» (gli ascendenti) la detrazione IRPEF scatta solo in caso di convivenza. Le prime istruzioni del 730/2026 pubblicate dall’AdE contenevano un refuso nella colonna 7, che generava un paradosso normativo. Il decreto di modifica del 28 maggio ha rimosso l’ambiguità per evitare che i contribuenti applicassero una detrazione non più esistente, confermando il legame indissolubile tra detrazione e convivenza con l’ascendente.
Da sottolineare che la modifica apportata riguarda soltanto gli “altri familiari a carico”, ovvero quelli diversi da coniuge e figli. La modifica fa in modo che le detrazioni Irpef siano riconosciute soltanto per gli ascendenti conviventi con il contribuente. Precedentemente, invece, le istruzioni creavano confusione poiché facevano intuire che la detrazione spettasse anche se il familiare percepiva assegni alimentari.
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