Fallimento dell’agenzia di viaggi, cosa rischi?

Ilena D’Errico

2 Agosto 2025 - 23:09

Ecco cosa si rischia in caso di fallimento dell’agenzia di viaggi dopo la prenotazione e come difendersi.

Fallimento dell’agenzia di viaggi, cosa rischi?

Chi si rivolge a un’agenzia di viaggi lo fa proprio per organizzare spostamenti e vacanze in modo sicuro e privo di stress. Scoprire che l’agenzia a cui ci si è rivolti è fallita vanifica senza dubbio questo progetto. Oltre a tutti i disagi per la pianificazione del viaggio, c’è il problema dei pagamenti già effettuati nei confronti dell’agenzia, che i clienti temono di perdere irreparabilmente. La legge ha però predisposto degli strumenti per far fronte a questa eventualità, consentendo ai consumatori di far valere i propri diritti. C’è infatti la possibilità di recuperare le somme versate all’agenzia fallita e anche di ottenere un risarcimento dei danni patiti. Non sempre questa tutela si rivela pienamente soddisfacente nella realtà, ma conoscendo con precisione le proprie possibilità e i propri diritti si riesce a ad aumentare le probabilità in proprio favore. Ecco cosa c’è da sapere.

Cosa si rischia in caso di fallimento dell’agenzia di viaggi

Il fallimento dell’agenzia di viaggi (ossia la liquidazione giudiziale) che avviene dopo la prenotazione ha numerose conseguenze negative per i clienti. Innanzitutto, si rischia di perdere la prenotazione del viaggio, compresi il trasporto e il soggiorno, oltre a eventuali servizi aggiuntivi. Al di là della questione economica, che può essere risolvibile, può infatti accadere di dover rinunciare al viaggio programmato a causa del fallimento dell’agenzia, dovendo prenotare nuovamente attraverso un diverso intermediario. A tal proposito, rileva anche la perdita economica, che in un primo momento colpisce tutti i consumatori che si sono rivolti all’agenzia.

Le somme già versate per la prenotazione, prima che l’agenzia fallisse, non possono infatti essere recuperate direttamente e in breve tempo. Le modalità di recupero del credito, tuttavia, incidono notevolmente sulle tempistiche, come pure sui costi per la procedura. La legge, tuttavia, tutela i clienti delle agenzie da una vera e propria perdita di denaro completa. Il Codice del turismo impone infatti, sia ai tour operator (organizzatore di viaggi) che all’agenzia (venditore intermediario) di stipulare delle polizze assicurative o delle garanzie bancarie per consentire il rimborso del prezzo versato per il pacchetto turistico non fruito in caso di fallimento. Di norma, quindi, i clienti non dovrebbero perdere le somme pagate all’agenzia, che devono essere richieste alla compagnia assicurativa indicata nel contratto sottoscritto.

Se la polizza non è stata sottoscritta, tuttavia, bisogna agire direttamente contro il tour operator e/o l’agenzia di viaggi. A tal proposito, è bene sapere che sia il tour operatore che l’agenzia (quando non coincidenti) devono rimborsare il costo al cliente, fatta salva la possibilità poi di rivalersi sul soggetto inadempiente. Il rimborso attraverso la copertura assicurativa è quindi funzionale a tutelare i clienti in caso di fallimento delle agenzie, anche se può richiedere tempo e compromettere comunque l’organizzazione del viaggio in questione.

Come ottenere il rimborso dall’agenzia

Se l’assicurazione non consente di ottenere il rimborso o comunque non integralmente è possibile rivolgersi direttamente all’agenzia di viaggi. A tal fine, sarà necessario presentare una domanda di insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale, seguendo la procedura prevista in caso di fallimento del debitore. Contestualmente, sarà possibile richiedere anche il risarcimento danni da vacanza rovinata, che però deve essere preteso dal tour operator se è stato il suo inadempimento a compromettere il viaggio (pur per via del fallimento dell’agenzia).

Se quest’ultima ha versato le somme all’organizzatore prima del fallimento, tuttavia, il cliente ha diritto all’esecuzione del viaggio come richiesta o ad alternative eque. Il tour operator non può però sostituire il rimborso dovuto con voucher da spendere per altri viaggi, poiché lederebbe il diritto dei consumatori. La responsabilità dell’agenzia, invece, è limitata in quanto risponde dei danni subiti dal cliente in relazione al proprio ruolo di intermediario, vendendo servizi turistici o pacchetti creati dal tour operator. Una differenza non rilevante quando le due figure coincidono. I consumatori possono in ogni caso agire anche in sede penale quando sospettano reati come la truffa o l’appropriazione indebita, quando l’agenzia ha volontariamente e consapevolmente trattenuto i soldi senza garantire il servizio e la restituzione.

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